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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 24

Deliberazione della Giunta Regionale 13 giugno 2005, n. 55-272

Art. 45, legge regionale 4 settembre 1996, n. 70. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2005/2006 ed approvazione delle relative istruzioni particolari e delle contestuali modifiche dei periodi per l’esercizio venatorio ad alcune specie.

A relazione dell’Assessore Taricco:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;

vista la l.r. 4 settembre 1996 n. 70, avente ad oggetto “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

visto l’art. 45 della citata l.r. 70/96, in base al quale la Giunta regionale, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica e il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica di cui all’art. 24 della l.r. 70/96, entro e non oltre il 15 giugno, pubblica il calendario venatorio valido per l’intero territorio regionale e le disposizioni relative alla stagione venatoria;

considerato che, ai sensi dell’art. 45, comma 2, della l.r. 70/1996, il calendario venatorio relativo all’intera annata venatoria riguarda i seguenti oggetti:

a) - specie cacciabili e periodi di caccia;

b) - giornate e orari di caccia;

c) - carniere giornaliero e stagionale;

d) - ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;

e) - periodi, modalità per l’addestramento dei cani da caccia e loro impiego durante la stagione venatoria;

considerato che ai sensi dell’art. 44, comma 3, l’esercizio venatorio alle specie volpe, starna, pernice rossa, pernice bianca, coturnice, lepre bianca e fagiano di monte, è consentito esclusivamente sulla base di piani numerici, tenuto conto delle stime della consistenza di ciascuna popolazione in ogni A.T.C. e C.A., effettuate dagli organismi di gestione ed approvati dalla Giunta regionale;

considerato altresì che ai sensi dell’art. 44, comma 4 della citata l.r. 70/96, l’esercizio venatorio alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino, è consentito sulla base di piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA. L’autorizzazione della Giunta regionale è subordinata all’effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani;

ritenuto, ai sensi dell’art. 46, comma 3, della l.r. 70/96, al fine di una maggior tutela della specie lepre, di ridurre, per la stagione venatoria 2005/2006, il carniere giornaliero ad un solo capo;

dato atto che, ai sensi del primo comma dell’art. 45 della l.r. 70/96, e’ stato sentito in merito al calendario venatorio 2005/2006 l’Istituto nazionale per la fauna selvatica il quale con nota n. 2052/T-A11 del 25.3.2004, avente validità triennale, e con successiva nota n. 3652/T-A11 del 24.5.2005 si è espresso favorevolmente;

ritenuto, inoltre, opportuno fornire, contestualmente alle disposizioni del Calendario venatorio regionale 2005/2006, istruzioni operative supplementari relative al tesserino venatorio regionale, alle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, ai divieti ed ai mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria;

dato atto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 44, comma 5, della l.r. 70/1996, la Giunta regionale può:

- modificare i termini dei periodi di attività venatoria ai sensi dell’art. 18, comma 2 della legge 157/92, a far data dal 1 agosto e fino al 31 gennaio;

- ridurre le giornate fisse di caccia su proposta del Comitato di gestione degli ATC;

- anticipare e posticipare l’apertura dell’esercizio venatorio e la chiusura anticipata a determinate specie;

viste le proposte con le quali i Presidenti dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. hanno richiesto:

- l’anticipazione dell’apertura e della chiusura della caccia alle specie: colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e tortora;

- l’anticipazione dell’apertura della caccia alla specie cinghiale;

- la possibilità di determinare la riduzione delle giornate fisse di caccia;

- la posticipazione dell’apertura e l’anticipazione della chiusura della caccia;

secondo le indicazioni contenute nei prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante;

tenuto conto che il territorio della Provincia di Vercelli è caratterizzato, più di altre, dalle colture risicole e che l’andamento stagionale delle stesse può determinare esigenze del mondo agricolo e situazioni ambientali generalizzate rilevabili solo tra qualche mese. Ciò stante gli ATC della Provincia di Vercelli non hanno presentato proposte di variazione dei periodi dell’esercizio venatorio per la stagione 2005/2006;

considerato che l’anticipazione dell’apertura della caccia alla specie cinghiale è motivata da un lato dall’esigenza di tutelare le coltivazioni agricole e dall’altro dalla necessità di tutelare le altre specie;

considerato che, ai sensi dell’art. 44, comma 5, è stato sentito, in ordine alle richieste di anticipazione dei periodi di esercizio dell’attività venatoria ad alcune specie, l’Istituto Nazionale per la fauna selvatica che, con nota n. 2052/T-A11 del 25/3/2004, avente validità triennale, si è espresso favorevolmente relativamente:

- all’apertura anticipata della stagione venatoria al 1° settembre alle specie: tortora, colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia e gazza da appostamento temporaneo;

- all’apertura anticipata alla specie cinghiale;

- alla posticipazione dell’apertura della caccia al 1° ottobre con corrispettiva posticipazione della data di chiusura per la specie fagiano nelle aziende agri-turistico-venatorie;

tenuto inoltre conto che l’INFS con la citata nota n. 3652/T-A11 del 24.5.2005 si è espresso negativamente in ordine alla posticipazione, proposta dall’ATC AL 1, della chiusura al 18 dicembre (anziché al 15 dello stesso mese) alla lepre europea ed al coniglio selvatico. Tale modifica “non appare consigliabile considerato che lo stato di conservazione di queste specie non è pienamente soddisfacente e che non sussiste una pianificazione del prelievo. Nel caso del silvilago un’analoga limitazione non sarebbe necessaria, trattandosi di una specie esotica indesiderabile, ma si pone la necessità di adeguare il periodo di caccia a quello degli altri Lagomorfi citati”;

ritenuto, inoltre, opportuno precisare che l’attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell’attività venatoria a determinate specie;

considerato che i nuovi periodi dell’esercizio venatorio proposti sono comunque contenuti nel rispetto dei limiti dell’arco temporale massimo indicati dall’art. 44, comma 1 della l.r. 70/96;

sentito il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica che, nella riunione del 30 maggio 2005, si è espresso, nella maggior parte dei presenti, favorevolmente in merito alla bozza del calendario venatorio ed ha altresì condiviso le proposte presentate dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA in ordine alle variazioni dei relativi periodi. Resta ferma la possibilità di modificare le variazioni accolte o di apportare ulteriori variazioni in presenza di sopravvenute situazioni ambientali non rilevabili allo stato attuale;

tenuto conto che le eventuali variazioni dei periodi di prelievo degli ungulati saranno approvati con i relativi provvedimenti autorizzativi. Analogamente si provvederà all’approvazione delle proposte di variazione dei periodi di caccia nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie nei relativi provvedimenti autorizzativi;

considerato che la Regione Piemonte intende rivedere l’attuale assetto normativo in materia di tutela della fauna;

che, pertanto, in attesa di tale revisione, s’intendono anticipare i periodi dell’esercizio venatorio relativamente alle specie migratorie cornacchia nera, cornacchia grigia e gazza, accogliendo quindi in parte le richieste avanzate da alcuni ATC, di anticipo dell’attività a dette specie, anche in riferimento alle osservazioni emerse nella seduta del citato Comitato;

che, in attuazione della normativa regionale di cui all’art. 39 della l.r. 70/96, si ritiene opportuno realizzare, anche in economia, un tesserino venatorio aggiuntivo destinato ai cacciatori foranei che esercitano l’attività venatoria esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie o agri-turistico-venatorie, in quanto non ammessi ad alcun ATC o CA;

di dare, pertanto, mandato alla competente Direzione Territorio rurale di provvedere, con urgenza, alle disposizioni cui sopra si accenna in ordine all’adeguamento ed alla stampa del tesserino venatorio regionale cui sopra si fa cenno, al fine di procedere alla consegna, ai diretti interessati, del documento anzidetto in tempo utile;

ritenuto, pertanto, di approvare, così come riportate negli allegati A e B, parte integrante del presente provvedimento:

- il calendario venatorio relativo all’intero territorio regionale per la stagione 2005/2006;

- le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio;

ritenuto, inoltre, di autorizzare, secondo le indicazioni del prospetto riportato nelle allegate tabelle B.1) e B.2):

- la modifica dei termini del periodo dell’esercizio dell’attività venatoria;

- la riduzione delle giornate fisse di caccia;

- l’anticipo e la posticipazione dell’apertura e la chiusura anticipata della caccia;

dato atto che alla stampa ed alla successiva pubblicazione del calendario venatorio, delle istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi dell’attività venatoria si provvederà con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Caccia e Pesca;

dato altresì atto che i manifesti riportanti le disposizioni sopra citate saranno distribuiti alle Province, ai Comuni, alle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nonché agli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. che provvederanno alla loro diffusione;

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, il calendario venatorio per l’intero territorio regionale relativo alla stagione 2005/2006, così come riportato nell’allegato A);

- di prevedere, per i cacciatori foranei non ammessi ad alcun ATC o CA e che esercitano l’attività venatoria esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie (AFV) e nelle aziende agri-turistico-venatorie (ATV) della Regione Piemonte, un apposito tesserino venatorio aggiuntivo, da realizzare anche in economia. Alla consegna ed al ritiro di tale tesserino venatorio aggiuntivo provvederanno i direttori concessionari delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, o i loro incaricati, secondo le modalità riportate nelle allegate istruzioni operative supplementari al calendario venatorio;

- di dare mandato alla competente Direzione Territorio rurale di provvedere, con urgenza, alle disposizioni cui sopra si accenna in ordine all’adeguamento ed alla stampa del tesserino venatorio regionale cui sopra si fa cenno, al fine di procedere alla consegna, ai diretti interessati, del documento anzidetto in tempo utile;

- di approvare, altresì, le istruzioni operative supplementari, riportate nell’allegato B), relative al rilascio ed all’uso del tesserino venatorio regionale, all’esercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, ai divieti ed ai mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria;

- di autorizzare le modificazioni al calendario venatorio relativo alla stagione 2005/06 secondo le indicazioni contenute nelle allegate tabelle B.1) e B.2). I nuovi periodi dell’esercizio venatorio proposti sono comunque contenuti nel rispetto dei limiti dell’arco temporale massimo indicati dall’art. 44, comma 1 della l.r. 70/96. E’ fatta salva la possibilità di modificare le stesse o di apportare ulteriori variazioni in presenza di sopravvenute situazioni ambientali non rilevabili allo stato attuale ma accertate successivamente e comunque prima dell’inizio della stagione venatoria.

I comitati di gestione degli ATC e dei CA devono inviare, entro e non oltre la data del 15 febbraio 2006, al competente Settore Caccia e Pesca, una relazione in ordine ai risultati conseguiti con le modiche dei periodi dell’attività venatoria approvate con la presente deliberazione.

Gli allegati cui sopra si accenna costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

L’attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio regionale e, rimane invariata anche nel caso di modifica del periodo dell’attività venatoria a determinate specie.

Con determinazione dirigenziale il Responsabile del competente Settore Caccia e Pesca provvederà alla stampa ed alla successiva pubblicazione del calendario venatorio, delle istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi dell’attività venatoria.

La diffusione delle suddette disposizioni verrà effettuata tramite le Province, i Comuni, le Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale e gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A.

I Comitati di gestione degli ATC e dei CA devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento, prima dell’inizio dell’attività venatoria, con le procedure previste al punto 6.1. delle istruzioni operative supplementari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale