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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24

Codice 10.7
D.D. 16 febbraio 2005, n. 143

Comune di Chialamberto (TO). Istanza di spostamento di lavatoio di uso civico insistente su terreno di proprieta’ privata in loc. Fragne’ su altro limitrofo, del medesimo proprietario a cura e spese dello stesso. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di dare atto al Comune di Chialamberto (TO) che, essendo stato dichiarato di uso civico dalla sentenza del Commissario Usi Civici di Torino citata in premessa il solo fontanile-lavatoio, non si darà corso all’istanza, avanzata dal Comune, di permuta di terreno di proprietà del sig. Vallino, con altro di proprietà dello stesso, mutando, d’ufficio, l’istanza in questione in richiesta di autorizzazione allo spostamento del fontanile-lavatoio di uso civico da un terreno di proprietà privata del sig. Vallino Felice su altro, limitrofo, di proprietà dello stesso sig. Vallino.

di autorizzare, in conseguenza a quanto determinato nel paragrafo precedente, il Comune di Chialamberto (TO) ad autorizzare lo spostamento del fontanile-lavatoio insistente su terreno di proprietà privata del sig. Vallino Felice dall’attuale posizione Fg. 51 mapp. 171 su altro, sempre di proprietà del sig. Vallino, al Fg. 51 mapp. 288, anche, eventualmente, attraverso la realizzazione ex-novo, sulla nuova area individuata, di un fontanile-lavatoio con le stesse caratteristiche di quello esistente che viene, in quest’ultima ipotesi, sgravato dal vincolo di uso civico che viene spostato su quello di nuova realizzazione.

di dare atto che:

- La presente autorizzazione è inerente alla sola ricollocazione del fontanile-lavatoio di uso civico, non essendo questa Direzione, competente ad effettuare determinazioni in merito ad un’eventuale ripristino della pretesa pre-esistente strada vicinale di collegamento tra i Comuni di Ceres e Groscavallo, oggetto dell’opposizione da parte di alcuni usocivisti alla suddetta ricollocazione in altro sito del fontanile-lavatoio di cui trattasi, eventuali ricorsi in merito a detto ripristino, quindi, dovranno essere avanzati presso altra, idonea, sede istituzionale;

- Tutte le spese necessarie alla ricollocazione del fontanile-lavatoio esistente ovvero quelle relative alla eventuale realizzazione, ex novo, di detto fontanile-lavatoio nel nuovo sito individuato sono a totale carico del Sig. Vallino Felice.

- Spetta al Comune di Chialamberto verificare la corretta localizzazione del fontanile-lavatoio in questione dal Fg. 51 mapp. 171 al mapp. 288 dello stesso Foglio e successivamente provvedere all’immediato allacciamento del fontanile medesimo sia alla rete dell’acquedotto sia alla rete fognaria;

- come già dichiarato dalla sentenza Commissariale citata, sarà cura degli usocivisti della Fraz. Fragnè provvedere al corretto utilizzo ed alla manutenzione del fontanile-lavatoio in questione, che mantenendo la propria condizione di bene sottoposto a vincolo di uso civico è disciplinato dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposto ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE-P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del marzo 1997;

- sarà cura del Comune di Chialamberto (TO) ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione.

- Eventuali spese notarili o equipollenti nonché quelle relative ad eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del privato.

- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri