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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24

Codice 25.8
D.D. 15 marzo 2005, n. 348

Autorizzazione idraulica - pratica n. 1946 - Ente Parco Fluviale del Po e dell’Orba - progetto “ripristino pontili per natanti e traghetto sul fiume Po” - realizzazione n. 2 ponticelli ciclopedonali sulle rogge Cavone e Logna, in Comune di Fontanetto Po

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Ente Parco Fluviale del Po ad eseguire le opere in progetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;

- in sede esecutiva dovranno essere redatte le verifiche allo scalzamento e di portanza dei pali d’appoggio;

- le opere devono essere realizzate come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/03/2006. è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato; ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare al Settore scrivente la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria, secondo le vigenti leggi in materia (permesso di costruire, D.lgs n. 42 del 22/01/2004 e L.R. n. 45 del 09/08/1989 in merito al vincolo idrogeologico, ecc.);

- il progetto in argomento, poiché l’istituto della concessione è tale per cui il concessionario del bene demaniale deve possedere i requisiti per poter disporre delle opere senza arrecare danno o provocare pericolo per la pubblica incolumità, si ritiene che debba contenere un piano di utilizzo e manutenzione (quest’ultimo previsto dalla Legge 109/1994 e s.m.i.), nel quale siano individuati tutti gli elementi di rischio e vengano predisposte tutte le procedure atte a garantire la sicurezza degli utenti. Tale piano potrà considerare quale fonte di informazione il bollettino di allertamento della Protezione Civile di cui sono destinatari i Comuni, individuando le procedure per la limitazione del transito e fissando i criteri e le modalità per la verifica delle condizioni di sicurezza; requisito indispensabile per la riapertura del transito.

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del regolamento regionale n. 14/R in data 6/12/2004.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente responsabile
Arturo Bracco