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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24

Codice 25.8
D.D. 23 febbraio 2005, n. 223

Autorizzazione Idraulica - pratica n. 1922 - Ditta Bonizzoni Marta - realizzazione di opere consistenti nella sistemazione dell’argine in sponda destra del corso d’acqua denominato Val Vogna in Comune di Riva Valdobbia

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici la Ditta Bonizzoni Marta ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;

- la sottofondazione dovrà essere realizzata previa demolizione dei tratti di scogliera instabili e non dovrà essere avanzata in alveo, rispetto all’attuale allineamento;

- il tratto di scogliera costituente l’intestatura di monte, attualmente scalzato, dovrà essere demolito e ricostruito opportunamente arretrato a sponda, rispetto al posizionamento attuale, e dovrà essere ammorsato alla formazione rocciosa presente immediatamente a valle del ponte comunale, in sponda destra;

- potranno essere utilizzati i grossi massi presenti in alveo, in parte provenienti dai tratti di scogliera scalzati dalle acque, che dovranno essere addossati alle sponde del corso d’acqua, ad imbottimento delle medesime;

- potrà essere demolito il grosso masso presente in alveo immediatamente a valle del ponte comunale, in sponda sinistra, che costituisce ostruzione al regolare deflusso delle acque; il materiale litoide risultante dalla demolizione dovrà essere impiegato ad imbottimento spondale o a colmatura di eventuali depressioni d’alveo;

- l’opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti, se non riutilizzabile, dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 28/02/2006. è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore del Lavori, nonché la data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

- ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare al Settore scrivente la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione non solleva la Ditta dall’incombenza di dover presentare comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486, 08/10/1931 n. 1604, del D.P.R. 10/06/1955 n. 987, relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d’acqua;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria, secondo le vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del regolamento regionale n. 14/R in data 6/12/2004.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente responsabile
Arturo Bracco