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Bollettino Ufficiale n. 24 del 16 / 06 / 2005

Codice 23.3
D.D. 7 marzo 2005, n. 8

L.R. 06 ottobre 2003, n. 25 - art. 8 D.P.G.R. 09 novembre 2004, N. 12/R. Autorizzazione per la realizzazione di “laghetto con sponde fuori terra” della Sig.ra Bellin Flavia nel territorio comunale di Castellero (AT) e approvazione del disciplinare di costruzione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Si autorizzano i lavori per la realizzazione di laghetto con sponde fuori terra di cui al progetto definitivo redatto dal Geom. Giancarlo Rosso, dall’ing. Franco Basso e dal dott. Fabio La Manna esaminato nella Conferenza dei servizi del 20/12/2004.

Il progetto esecutivo derivante da quello definitivo esaminato deve essere redatto tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati, in particolare:

* Il fossato di raccolta acque non dovrà essere addossato al piede del paramento di valle e dovrà essere distanziato dallo stesso di almeno 1 metro;

* Le tubazioni di scarico dovranno essere piegate per accompagnare le acque sfiorate all’interno del fossato ed evitare la formazione di erosioni;

* Le tubazioni dovranno essere posizionate in maniera tale da mantenere un franco di 0,5 m rispetto al coronamento del rilevato di contenimento;

* Le verifiche di stabilità a lungo termine (tensioni efficaci) dovranno essere modificate e condotte assumendo valori della coesione efficace c’=0 Kpa;

* Le inclinazioni dei paramenti di monte e di valle dello sbarramento, attualmente previste pari a 45°, dovranno essere quindi adeguatamente ridotte in relazione alle risultanze delle nuove verifiche di stabilità così condotte, assumendo valori di inclinazione congrui con un Fs (??????Il ricontrollo delle analisi di stabilità dello sbarramento, tenendo conto delle situazioni più sfavorevoli, dovrà far parte integrante del progetto e, nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento;

* La L.R.52/2000 nonché la D.G.R. 6.8.2001 n.85-3802 ha imposto ai Comuni l’adeguamento di legge con l’elaborazione e l’adozione del Piano Classificazione Acustica sullo strumento urbanistico vigente: occorre pertanto che per l’intervento in oggetto, inclusa la fase cantieristica, sia verificata la compatibilità con la citata zonizzazione acustica e i criteri che la sostengono evidenziando eventuali criticità e conseguenti risanamenti acustici;

* Considerato che con deliberazione del Consiglio Regionale 05.10.2004 n. 384-28589 (pubbl. B.U.R. n. 43 del 28 ottobre 2004) è entrato in vigore il Piano Territoriale della Provincia di Asti, si evidenzia che ai sensi del 2° comma dell’allegato A della sopraccitata D.C.R. di approvazione, “le disposizioni immediatamente prelevanti sulla disciplina di livello comunale vigenti e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati” sono le seguenti:

Al paragrafo 3 “ degli artt. 12, 15, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. - così come sono stati integrati o modificati ex-officio dalla delibera consiliare di approvazione - sono elencate ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., art. 8, 4° comma, le ”prescrizioni immediatamente vincolanti", rispetto al territorio del Comune in oggetto.

Le N.t.A.(art. 27) e la Scheda di Intervento (n. 16) che disciplinano gli interventi in zona agricola prevedono, per la realizzazione di attrezzature per attività sportive o ricreative e per attività di tipo turistico ricettivo, la preventiva redazione di un Piano di Recupero, nonché il rispetto di puntuali prescrizioni attuative;

* La presenza sull’area oggetto di intervento della fascia di rispetto di un depuratore, comporta l’applicazione delle vigenti leggi in materia sanitaria;

* L’utilizzo di acque sotterranee per questo lago per il quale si fa genericamente riferimento all’uso di pesca sportiva è soggetto a concessione da rilasciarsi ai sensi del regolamento Regionale n.10/R approvato con D.P.G.R. del 29/07/2003 e del R.D. 1775/1933; le esclusioni riguardano l’uso domestico delle acque sotterranee e dell’acqua raccolta in invasi o cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici. Per uso domestico si intende l’uso dell’acqua al servizio di una civile abitazione, ivi compreso l’innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l’abbeveraggio del bestiame, secondo quanto disposto dall’art. 93 del Regio Decreto 1775/33 e dall’art. 5 della D.P.G.R. 10/R.;

* Il titolare dell’Azienda in questione dovrà chiedere al Servizio Veterinario dell’ASL competente la registrazione dell’impianto ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 336/99;

* Le acque dell’invaso dovranno essere conformi ai requisiti riportati nella tabella 1/B dell’allegato 2 del D.Lgs. 152/99 ai sensi dell’art.12 del medesimo decreto;

* Il sistema di scarico delle acque dovrà essere dotato dei dispositivi necessari per evitare la fuoriuscita di pesci dall’invaso e la conseguente immissione incontrollata di ittiofauna nel rete idrica superficiale;

* Al termine dei lavori il cantiere dovrà essere tempestivamente smantellato e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Le aree di cantiere e quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità;

Si approva il disciplinare di costruzione di cui all’art.9 del D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R facente parte integrante della presente determinazione.

L’esercizio è subordinato al risultato favorevole del collaudo art.16 D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R ed alla successiva autorizzazione all’invaso di cui all’art. 17 D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n.1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l’Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente responsabile
Ilario Nebiolo