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Bollettino Ufficiale n. 24 del 16 / 06 / 2005

Codice 23.3
D.D. 3 marzo 2005, n. 6

L.R. 06 ottobre 2003, n. 25 - artt. 9 - 13 D.P.G.R. 09 novembre 2004, n. 12/R. Ordinanza del Ministro dell’Interno n. 3090 del 18.10.2000. Alluvione ottobre 2000. Autorizzazione per gli interventi di messa in sicurezza della diga di Arignano nei territori comunali di Arignano (TO) e Marentino (TO) e approvazione del disciplinare di costruzione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Si autorizzano gli interventi di messa in sicurezza della diga di Arignano di cui al progetto definitivo redatto dalla Canavese Progetti Engineering S.r.l. a firma dell’Ing. Fabrizio Marchetto (responsabile del progetto) esaminato nella Conferenza dei servizi del 20/12/2004.

Il progetto esecutivo derivante da quello definitivo esaminato deve essere redatto tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati, in particolare:

- dovrà essere specificata la proprietà nonché la disponibilità dei terreni su cui è previsto il deposito del materiale demaniale proveniente dagli scavi effettuati all’interno dell’invaso;

- dovranno essere mantenuti attivi i piezometri predisposti durante la fase delle indagini geognostiche, come strumentazione di controllo per il monitoraggio del comportamento della diga in condizioni di esercizio o in occasione di eventi meteorologici intensi;

- dovrà essere recepita la perimetrazione delle aree a rischio di inondazione a valle della diga, vista l’entità delle portate scaricate a valle nonostante la laminazione prodotta dalla messa in sicurezza dell’invaso, nell’ambito dei P.R.G.C. dei Comuni interessati, sia nei casi di esercizio della diga stessa, sia in conseguenza della rottura o del collasso del rilevato arginale, individuando il relativo livello di pericolosità e la conseguente classe di rischio;

- si dovrà tenere conto della presenza sul territorio dell’invaso ed indicare le misure da attivare, in caso di pericolo di inondazione, a tutela della privata e pubblica incolumità, nella predisposizione dei Piani di Protezione Civile comunali.

Per il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche

- Non potrà essere introdotta alcuna variazione agli interventi progettati senza la preventiva autorizzazione;

- dovrà essere specificata la proprietà e la disponibilità dei terreni su cui è previsto il deposito del materiale demaniale proveniente dagli scavi in alveo;

- dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua durante la costruzione delle opere;

- il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

- il Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca dell’autorizzazione rilasciata, nel caso intervengano successivamente variazioni delle condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato.

Si approva il disciplinare di costruzione di cui all’art.9 del D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R facente parte integrante della presente determinazione.

L’esercizio è subordinato al risultato favorevole del collaudo ai sensi dell’art.16 D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R ed alla successiva autorizzazione all’invaso di cui all’art. 17 D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n.1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l’Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente responsabile
Ilario Nebiolo