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Bollettino Ufficiale n. 24 del 16 / 06 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2005, n. 44-116

Programma di Iniziativa Comunitaria LEADER+ della Regione Piemonte 2000-2006 Decisione C.E. C/2001 3558 del 19-11-2001 - Modalita’ di attuazione della Sezione 2 - Sostegno alla cooperazione tra territori rurali - Parziale modifica alla D.G.R. 76-13410 del 13 Settembre 2004.

A relazione dell’Assessore Sibille:

Visto il Reg. CE n. 1260/99 “ Recante disposizioni generali sui Fondi strutturali”;

vista la Comunicazione del 14 aprile 2000 C139/05 della Commissione Europea recante gli orientamenti per l’iniziativa di sviluppo rurale LEADER +;

vista la Comunicazione della Commissione (2003/C 262/07) che modifica la Comunicazione (2000/C 139/05);

vista la Decisione della Commissione Europea C/2001 3558 del 19.11.01 che approva il Programma Leader Regionale (PLR), individua il Settore Politiche Comunitarie della Direzione 14 in qualità di Autorità di Gestione, e contiene, tra l’altro, le misure destinate alla Sezione 2 - Sostegno alla cooperazione tra territori rurali per la quale sono disponibili complessivamente 2.264.000 Euro di contributi a carico di risorse comunitarie, nazionali e regionali;

considerato che:

la Giunta Regionale con D.G.R. n. 49 - 4713 del 3.12.01, ha preso atto del PLR approvato dalla Commissione ed ha approvato il documento attuativo denominato “Complemento di Programma” (CdP);

i beneficiari dei contributi LEADER+ per la Sezione 2 sono società a partecipazione mista pubblico-privata, rappresentative del tessuto socio-economico del territorio, denominate “Gruppi di Azione Locale” (GAL) già selezionati nell’ambito di Leader+ con D.D. 479/14.1 del 20/06/02 e D.D. 417/14.1 del 9/6/03;

La Giunta regionale con D.G.R. 76-13410 del 13 settembre 2004, ad integrazione di quanto contenuto nel PLR e nel CdP, ha approvato il documento contenente le norme specifiche per l’attuazione della Sezione 2 in modo tale da consentire la presentazione dei progetti da parte dei GAL entro il 30 settembre 2005;

per favorire il raggiungimento di una massa critica necessaria a garantire la vitalità delle operazioni, la Giunta regionale, nei limiti dei massimali delle percentuali di contribuzione a livello di intervento indicate nel CdP, ha fissato in 100.000 euro il contributo minimo concedibile per ciascun progetto di cooperazione e, in 226.000 il tetto massimo assegnabile a ciascun GAL, fermo restando che ciascuno di essi non potrà avviare più due progetti;

alla data del 30 aprile 2005 è stato depositato un solo progetto di cooperazione e pertanto l’Autorità di Gestione ha ritenuto opportuno monitorare presso i GAL lo stato di avanzamento della progettazione e valutare il numero effettivo di proposte in fase di elaborazione;

la Commissione Europea e il Ministero per le politiche Agricole e Forestali hanno raccomandato alle Autorità di Gestione dei P.I.C. Leader+ l’individuazione di mezzi opportuni per favorire il più possibile la presentazione di progetti di cooperazione da parte dei GAL, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse disponibili per la Sezione 2 entro i termini stabiliti dal Programma;

tenuto conto che, dal monitoraggio effettuato dall’Autorità di Gestione, non tutti i GAL intendono presentare progetti e che inoltre la soglia minima di 100.000 euro pare limitare lo spazio di azione degli stessi GAL;

per le ragioni sopra esposte si rende opportuno abbassare a 35.000 Euro il contributo pubblico minimo concedibile per singolo progetto, mantenendo invariato il contributo massimo assegnabile a ciascun GAL nel limite di 226.000 euro consentendo altresì di presentare al massimo tre progetti, anziché due, come indicato in D.G.R. 76-13410 del 13 settembre 2004;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

a parziale modifica della D.G.R. 76-13410 del 13 settembre 2004, di autorizzare l’Autorità di Gestione del P.I.C. Leader+ ad ammettere a contributo della Sezione 2 proposte progettuali formulate dai GAL con un contributo pubblico minimo per singolo progetto pari a 35.000 euro, consentendo altresì di presentare al massimo tre proposte, con lo scopo di favorire il più possibile la presentazione di progetti di cooperazione da parte dei Gruppi di Azione Locale e garantire il massimo utilizzo delle risorse disponibili entro i termini stabiliti dal Programma.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)