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Bollettino Ufficiale n. 24 del 16 / 06 / 2005

Comunicato dell’Assessore Regionale alle Politiche Territoriali 9 giugno 2005, prot. n. 21210/19

Composizione della Commissione edilizia comunale. Presenza dei politici

Le amministrazioni comunali hanno ricevuto, attraverso le Prefetture, una circolare del Ministero dell’Interno con la quale si ricorda che, dopo l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico degli Enti Locali, la presenza di organi politici nella Commissione edilizia viola il principio di separazione delle funzioni, ed è illegittima.

Molte amministrazioni hanno quindi richiesto a questo Assessorato criteri di comportamento, atteso che la maggior parte dei Regolamenti edilizi comunali sono stati predisposti utilizzando il Regolamento edilizio “tipo” predisposto dalla Regione, che prevede la presenza nella commissione edilizia di un organo politico: il sindaco o un assessore da lui delegato.

Si osserva che la materia è disciplinata dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, che, all’articolo 4, offre criteri molto flessibili per la composizione della Commissione edilizia e non richiede mai la presenza dei politici in commissione.

Il Regolamento “Tipo” proposto dalla Regione Piemonte con la DCR 548-9691 del 29 luglio 1999, ed utilizzato dalla maggior parte dei comuni, effettivamente, all’articolo 2, comma 2, stabilisce che “la commissione è composta dal Sindaco o dall’Assessore suo delegato, che la presiede ......” ed è quindi in contrasto con il principio di separazione enunciato nella legislazione vigente.

Il testo proposto all’articolo 2, comma 2, non è tassativo: nelle istruzioni fornite per la compilazione dell’articolo si consente che il comune possa, “ .... in conformità al testo tipo, stabilire altre modalità per l’individuazione del Presidente della Commissione, non prevedere membri di diritto, o prevederne altri rispetto a quelli indicati.”

E’ quindi facoltà dei consigli comunali modificare le disposizioni del regolamento edilizio escludendo dalla commissione la presenza di organi politici ed individuare il Presidente della stessa nel modo che riterranno più opportuno e consono alle esigenze locali.

La modifica rientra tra quelle conformi al tipo, ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della delibera del Consiglio Comunale che l’avrà approvata (legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, articolo 3, comma 3). Copia della modifica dovrà essere inviata alla regione (legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, articolo 3, comma 4).

Sergio Conti