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Bollettino Ufficiale n. 24 del 16 / 06 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 156-27999512005 del 19-5-2005 - Codice univoco: TO-P-10116

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 156-279995/2005 del 19-5-2005 - Codice univoco: TO-P-10116

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentite al Comune di Carmagnola - (omissis) con sede legale in Carmagnola - Piazza Manzoni n. 10, la concessione di derivazione d’acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo in Comune di Carmagnola dati catastali di ubicazione dell’opera: Fgl 101 n. 58 - in misura di litri/sec. massimi 45 e medi 3,6 per complessivi metri cubi annui 56.000 ad uso irriguo senza restituzione, corrispondente, all’uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.20Q3 n. 10/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell’art. 18 della L. 36/1994 all’uso irriguo, da utilizzarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 19-5-2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli dell’Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione, per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla condizioni contenute’ nel disciplinare di concessione;

5) di, accordare, la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia notificare il presente provvedimento entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. “(omissis)