Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 24 del 16 / 06 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Area Risorse Idriche e qualita’ dell’aria - Servizio valutazione impatto ambientale e attività estrattiva

DGP 660-286374/2005"- Progetto “Ampliamento coltivazione di cava in localita’ Nautina”, Comune di Piverone - Ditta Panetti Pietro

Con riferimento al Progetto “Ampliamento coltivazione di cava in localita’ Nautina”, Comune di Piverone, presentato dalla Ditta Panetti Pietro-Estrazione sabbia e ghiaia, con sede legale in Piverone in Strada per Azeglio n. 16, si pubblica a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98, per estratto, la Deliberazione di Giunta provinciale n. 660/286374 del 31/5/2005.

N.B.: Il testo integrale e gli allegati alla presente deliberazione sono depositati presso l’ufficio Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino Via Valeggio 5.

Oggetto: Progetto “Ampliamento coltivazione di cava in localita’ Nautina”, Comune di Piverone

Proponente: Ditta Panetti Pietro-Estrazione sabbia e ghiaia, con sede legale in Piverone in Strada per Azeglio n. 16

Giudizio positivo di compatibilità ambientale

(omissis)

con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

delibera

1. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, in merito al progetto di ampliamento coltivazione di cava in località Nautina nel Comune di Piverone (TO), ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, della L.R. 40/98, presentato dalla Ditta Panetti Pietro - Estrazione sabbia e ghiaia - con sede legale in Piverone, strada per Azeglio n. 16, riportato nell’ allegato “A” come parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base delle motivazioni riportate in premessa e delle risultanze istruttorie indicate nella “Relazione Generale sull’istruttoria dell’Organo Tecnico”, in atti. Il presente giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all’ottemperanza di tutte le prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale riportate nell’ allegato “B1" ”Prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale", e ai monitoraggi e rilievi topografici, riportati nell’allegato “B2" ”Normativa tecnica relativa ai monitoraggi dei livelli freatici e della qualità’ chimica e biologica delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici ed aerofotogrammetrici e di controllo ambientale", facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di stabilire che il rilascio dell’ autorizzazione ex l.r. 69/78 è subordinato alla prestazione della garanzia finanziarie, per l’ importo citato nell’allegato “B1", a favore del Comune di Piverone, in esecuzione del disposto dell’art. 7, c.3 della L.R. 69/1978, il quale è tenuto a verificare il pagamento della polizza citata e darne comunicazione alla Provincia;

3. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della l.r. 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

4. Di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità non ricompresi nel presente provvedimento, previsti dalla legislazione vigente per l’esercizio dell’attività in oggetto; in particolare, per quanto riguarda la salute, l’igiene e la sicurezza, la ditta istante dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40, il giudizio di cui al punto 1) ricomprende i seguenti pareri depositati in atti:

- parere positivo dell’Amministrazione Comunale di Piverone espresso con D.C.C. del 30/06/2003 e nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 22/04/2005;

6. Di stabilire che l’autorizzazione alla coltivazione della cava ai sensi della l.r. 69/78 sia rilasciata dal Comune di Piverone entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio e il termine dei lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza;

8. Di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;

9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l’Ufficio di Deposito Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale     Il Presidente della Provincia
Edoardo Sortino    Antonio Saitta