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Bollettino Ufficiale n. 24 del 16 / 06 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Concessione di derivazione d’acqua da n° 2 sorgenti ubicate in Comune di Tavigliano, da adibire ad uso potabile - Determinazione dirigenziale n° 2035 in data 24 maggio 2005 - D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 9 agosto 2000 del Consorzio Utenti Acqua Rurale Alpe Pratetto, di concessione preferenziale di derivazione d’acqua, per uso potabile, da n° 2 (due) sorgenti ubicate in Comune di Tavigliano. Assenso. P.P. Tavigliano 9

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 1 luglio 2004 dal Sig. Catella Valentino, in qualità di Presidente del Consorzio richiedente, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R al “Consorzio Utenti Acqua Rurale Alpe Pratetto”, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,16 e medi 0,047 d’acqua, per un totale di mc/annui 1.500, prelevati da n° 2 sorgenti ubicate in località Gambilera del Comune di Tavigliano, foglio n° 2, particelle n° 26 e 124, da adibire ad uso potabile;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 106,03 previsti per l’anno solare 2005, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n° 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L’amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato