Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 23

Codice 10.7
D.D. 22 dicembre 2004, n. 1461

Comune di Villadossola (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa per anni 10 a favore a terzi di porzioni di complessivi mq. 41.000 circa del terreno comunale gravato da uso civico sito in località “Pianasca” e distinto al NCT Fg. 56 - mapp. 56, per estrazione pietra ornamentale e usi accessori. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Villadossola (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 41.000 circa del terreno comunale gravato da uso civico, sito in località “Pianasca” e distinto al NCT - Fg. 56 - mapp. 56, per darla in concessione amministrativa a terzi per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire l’estrazione di pietra ornamentale e gli usi accessori all’attività di cava, compreso l’uso e l’occupazione temporanea di circa mq. 1.000 (parte dei precitati mq. 41.000) di una pista agro - silvo-pastorale esistente;

- che il Comune di Villadossola (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- le porzioni del terreno oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinare dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/04, ex D.Lgs. n. 490/99 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge;

- eventuali conguagli potranno essere effettuati, oltre a quanto specificato in premessa (sensibili e documentate variazioni dei costi e dei prezzi di mercato - effettivi volumi di estrazione rapportati alla qualità del materiale estratto) solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica a campione disposta da questa Amministrazione su richiesta delle parti (Comune-Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’approvazione di verifiche demaniali;

- il Comune di Villadossola (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri