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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 23

Codice 26.4
D.D. 7 febbraio 2005, n. 47

Lago di Viverone - Comune di Viverone - Centro Nautico Viveronese (BI). Deroga al regolamento regionale n. 4/R del 14 aprile 2000 per l’effettuazione di esercitazioni pratiche per il conseguimento della patente nautica da diporto - motore e vela

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di autorizzare, per quanto di competenza ed ai sensi dell’art. 18 del D.P.G.R. n. 4/R/200, le seguenti unità di navigazione, in disponibilità al Centro Nautico Viveronese di Baldo Claudia - Viverone (BI), alla circolazione a motore sulle acque del Lago di Viverone:

1) Imbarcazione Jeanneau - Merry Fisher 5.80 n. Fr-IRI 00603

motore ausiliario fuoribordo Yamaha 60,00 4t

matricola n. 60W-402692

2) Imbarcazione a vela 8,30 ft

motore ausiliario fuoribordo Evinrude E70 CV 35

matricola n. B009028

- di subordinare l’autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Le manovre di avvicinamento, atterraggio ed approdo dovranno avvenire nel Corridoio di Navigazione del pontile in disponibilità del richiedente;

2) Le unità impiegate, dovranno esporre su ciascuna murata, in modo ben visibile, un contrassegno costituito da un pannello rettangolare, recante la scritta “Scuola Nautica”, ben contrastato in posizione visibile di dimensione minima pari a mt. 1 per 0,2 mt.;

3) La porzione di lago oggetto di deroga e quindi navigabile a motore, dovrà essere quella compresa tra: il lato costa del pontile e del corridoio in disponibilità e la linea ideale congiungente il porto di Masseria in Comune di Viverone ed il porto di Anzasco nel Comune di Piverone, come da planimetria allegata, (allegato A);

4) Dovrà essere mantenuto il divieto di navigazione nella fascia dei 100 mt. dalla sponda lacuale e nella fascia oraria dalle 21.00 alle 7.00, oltre al rispetto delle norme contenute nel regolamento disciplinante la navigazione sulle acque del Lago di Viverone;

5) La deroga viene rilasciata per il solo esercizio di Scuola Nautica.

L’allegato A) è accluso alla presente determinazione per farne parte integrante.

La presente autorizzazione è valida sino al 31 marzo 2005, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte dei titolari, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002 .

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti