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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 23

Codice 26.4
D.D. 4 febbraio 2005, n. 43

Lago Maggiore. Comune di Arona. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo ad una manifestazione sportiva denominata “29 Cimento Invernale” nelle acque del lago Maggiore indetta per il giorno 13 febbraio 2005 dalle ore 11.30 alle ore 12.00

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla sicurezza della navigazione allo svolgimento di una manifestazione sportiva denominata “29° Cimento Invernale” indetta dalle Associazioni Arona Nuoto e Pro Loco Arona, nello specchio d’acqua antistante Corso Marconi del Comune di Arona e consistente in un bagno nelle acque del Lago Maggiore programmata per il giorno 13.02.2005 dalle ore 11.30 alle ore 12.00.

Gli Organizzatori sono tenuti ad ottemperare alle seguenti disposizioni e prescrizioni :

Dovranno essere predisposte apposite delimitazioni dello specchio d’acqua interessato dalla manifestazione mediante boe di colore giallo, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione. Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

Di disporre, durante lo svolgimento della manifestazione, la sospensione della navigazione e di ogni altra attività non compatibile con la stessa nell’area interessata e la cauta navigazione nell’area circostante.

L’avviso ai naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Arona e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolti dalla stessa e dovranno informare ogni altra Autorità o Ente interessato per i provvedimenti di relativa competenza.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione (R. D. 30.3.1942, n. 327).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B. U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’ art. 8 della L.R. 8.8.1997, n. 51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti