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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 23

Codice 14.4
D.D. 1 febbraio 2005, n. 59

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione al Comune di Limone Piemonte (CN) per modificazione del suolo necessaria alla realizzazione di seggiovia biposto ad attacchi fissi in Comune di Limone Piemonte - Localita’ “Limonetto - Pernante”

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n.45, l’ Amministrazione comunale di Limone Piemonte (CN), ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione di una seggiovia biposto ad attacchi fissi denominata “Limonetto - Pernante” su una superficie di mq. 18.000, di cui boscati 1.300 (ceduo di faggio nel quale è previsto il taglio di n° 195 fusti con diametro massimo di 45 cm, n° 22 esemplari di ciliegio con diametro massimo di 30 cm ed altre specie n° 30 esemplari con diametro massimo di cm 20) sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n° 46, 47 e 48, mappali n° diversi del Comune di Limone Piemonte (CN), in località “Limonetto - Pernante” a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. La data di inizio lavori dovrà essere comunicata in anticipo al Comando Stazione di Borgo San Dalmazzo che provvederà in particolare a verificare la fase di cantierizzazione (accesso al tracciato, taglio degli alberi, scortico, deposito dei materiali di scavo) ed il rispetto dei tempi per l’esecuzione degli inerbimento.

2. Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta, fino alla pezzatura di cm 5,00, dovrà precedere i movimenti di terra; in particolare dovranno essere evitati il rotolamento di ceppaie ed i danni da ferita agli alberi non destinati all’abbattimento.

3. La demolizione dei vecchi impianti, compresi i sovrappassi dovrà essere completata prima della messa in esercizio della nuova seggiovia; i plinti dovranno essere demoliti fino alla profondità di 30 cm e le superfici risultanti ricoperte di terra e recuperate.

4. Sugli stessi tracciati si dovrà provvedere alla regolarizzazione delle scarpate laterali ed all’inerbimento con idrosemina delle parti sulle quali il cotico erboso risulta mancante.

5. La realizzazione del nuovo tracciato dovrà essere effettuata senza apertura di piste di servizio esterne alla sezione di ingombro della seggiovia, con eccezione della pista prevista per raggiungere la stazione di monte; questo tracciato dovrà essere munito di cunette in lamiera ondulata, spaziate in funzione della pendenza longitudinale secondo la seguente tabella:

pendenza longitudinale     inclinazione trasversale     distanza
della strada    canalette rispetto     massima canalette
    asse strada
2 %    30°    75 m
2/5 %    35°    50 m
5/8 %    40°    30 m
8/10 %    45°    25 m
10/12 %    50°    20 m
12/15 %    55°    15 m
+ 15 %    60°    10 m

Inoltre dovrà essere presente una cunetta continua al piede della scarpata di monte ed i due tornanti previsti in progetto dovranno essere realizzati con un diametro di curvatura non inferiore a metri 11,00.

6. I lavori dovranno essere organizzati in modo da evitare che vi siano scavi in trincea aperti dopo il 31 ottobre di ogni anno.

7. La stazione superiore dovrà essere protetta da un fosso di guardia posto a monte che scarichi le acque lateralmente su superfici in pietrame; esso potrà coincidere in parte con la cunetta laterale della pista di accesso, ma dovrà essere esteso a protezione delle superfici in scavo a S della stazione; il recupero delle superfici in riporto in tale zona dovrà essere effettuata mediante la posa di rete in juta ed inerbimento.

8. I muri di contenimento previsti presso il sostegno n° 2 dovranno essere muniti di fori per lo sgrondo delle acque meteoriche con interasse non superiore a metri 2,00 e la cunetta al piede che ne smaltisca le acque verso NE.

9. Dovrà essere realizzato un canale di raccolta delle acque meteoriche anche al piede della scarpata presente a S della stazione di valle.

10. Il deposito temporaneo di rifiuti di cantiere previsto presso la stazione di monte dell’impianto dovrà essere circondato da fossi provvisori.

11. Le superfici di scopertura dovranno essere inerbite con idrosemina (o in alternativa con tecniche di tipo nero - verde) entro sei mesi dalla esecuzione dei movimenti di terra; le superfici inerbite dovranno essere interdette al pascolo per almeno una stagione vegetativa successiva all’esecuzione dell’inerbimento.

12. Il soggetto gestore dell’impianto in progetto dovrà scrupolosamente attuare il PIDAV presentato che va a costituire parte integrante degli elaborati progettuali e che andrà ad essere integrato nel regolamento di esercizio dell’impianto stesso.

13. Dovranno operarsi le operazioni di distacco programmato ogni qualvolta il Responsabile della Sicurezza nominato dal soggetto gestore e dotato dei necessari titoli AINEVA riterrà che ne sussistano le condizioni.

14. Si richiama l’attenzione sulla necessità di attenersi rigorosamente alle procedure indicate nel Piano di Sicurezza, in particolare nella scrupolosa osservanza del limite indicato dal professionista incaricato che individua un valore pari a 40 - 50 cm di nuovi apporti nevosi nell’area sommatale del versante il limite massimo entro cui operare il distacco, predisponendo pertanto tutte le misure atte ad effettuare le necessarie misurazioni.

15. Se in tali condizioni non fosse possibile procedere al distacco per qualsivoglia motivo, l’impianto dovrà essere mantenuto fermo fino al momento in cui siano verificate le idonee condizioni di sicurezza.

16. In relazione ai potenziali rischi connessi ad un utilizzo improprio del sistema di distacco, si ritiene opportuno che venga prevista la stipula, da parte dell’Amministrazione comunale e da parte del soggetto gestore dell’impianto, di una adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per danni verso terzi.

17. I mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto.

18. Tutte le aree di cantiere e le piste per i mezzi devono essere recuperate con idonea copertura vegetale non appena i singoli lavori saranno conclusi.

19. I plinti di fondazione dei sostegni di linea dovranno essere fondati sul substrato roccioso o su terreni con adeguate caratteristiche geotecniche; in fase di realizzazione delle opere il geologo professionista incaricato dalla Direzione Lavori per la perte geologica dovrà verificare puntualmente e direttamente l’effettiva rispondenza tra le caratteristiche geotecniche dei terreni definite in progetto e quelle reali in sito, sull’intero sviluppo del tracciato.

20. Tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso.

21. I lavori dovranno essere terminati entro trentasei mesi dalla data della presente autorizzazione.

Si deroga da quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n° 45 in quanto trattasi di opera di interesse pubblico.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti con particolare riferimento alle autorizzazioni da ottenersi ai sensi del D.lgs. del 22.01.2004, n° 42, art. 143 lettere C) - D) - G).

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il Direttore regionale
Nino Berger