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Bollettino Ufficiale n. 23 del 9 / 06 / 2005

Codice 26.2
D.D. 21 febbraio 2005, n. 87

Ferrovia To-Ceres. Comune di Cirie’. Autorizzazione ai Sig.ri Galizia Luca ed Antonacci Maresa, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, alla ristrutturazione di un fabbricato esistente, in deroga all’art. 49 del citato D.P.R

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, ai Sig.ri Galizia Luca ed Antonacci Maresa, l’autorizzazione in deroga all’art. 49 del citato D.P.R., alla ristrutturazione edilizia, alla realizzazione di un balcone con aggetto verso la sede ferroviaria pari ad un metro, al rifacimento della copertura ed al recupero della volumetria interna dell’immobile residenziale sito in Via Battitore n. 70 e distinto al C.T. del Comune di Ciriè al foglio 9 mappale 1308, già ubicato alla distanza minima di m. 24,84 dal binario ferroviario più vicino, e alla demolizione dell’annesso basso fabbricato posto ad una distanza minima di m. 22,84 dalla più vicina rotaia, secondo quanto previsto dal progetto depositato con nota prot. n. 13205/26/2004 del 09/11/2004.

che i Richiedenti dovranno mettere in atto, a loro cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18/11/1998 regolamento di attuazione della L. 26/10/1995 n. 447 “Legge sull’inquinamento acustico”.

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico dei Richiedenti;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico dei Richiedenti la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e della L.R. 08/08/1997 n. 51 e dal D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino