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Bollettino Ufficiale n. 23 del 9 / 06 / 2005

Codice 29.1
D.D. 7 febbraio 2005, n. 24

Autorizzazione all’Azienda Sanitaria Locale n.8 di Chieri, per l’alienazione di terreni siti in Carignano (To), Localita’ Torre Valsorda. determinazione del Direttore Generale dell’Azienda n. 1250 del 13-10-2004

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di autorizzare ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 8/95, dell’art. 3 della L.R. n. 69/96 e dell’art. 5 comma 2° del d.lgs. 229/99, l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, all’alienazione, dei terreni facenti parte del patrimonio disponibile dell’A.S.L. stessa, siti in Carignano (TO), località Torre Valsorda, a catasto censiti:

* Comune di Carignano: N.C.T. - Foglio 68, mappale n. 14;

come risulta dalla pag. 15 (quindici) dell’allegato facente parte integrante e sostanziale della Determinazione del Dirigente del Settore Regionale (29.1), n. 181 del 19/06/2000, che a seguito frazionamento in data 28/05/2003, prot. 6566 presentato presso l’Ufficio del Territorio di Torino, ha assunto i seguenti nuovi identificativi:

* Comune di Carignano: N.C.T. - Foglio 68, mappali nn. 379 e 380;

2) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, dovrà procedere alla predisposizione delle pratiche amministrative e di tutta la documentazione necessaria ai fini dell’ottenimento di necessarie autorizzazioni da parte di altri Enti od Autorità competenti ed in particolare a quanto previsto dalla Legge 01/06/1939, n. 1089 e s.m.i., d.lgs. n. 490/99 e s.m.i. e d.lgs. n. 42 del 22/01/2004;

3) di dare atto che il ricavato dall’alienazione dei terreni di cui trattasi, siti in Carignano (TO), località Torre Valsorda, determinato in euro 243.000,00 (euro duecentoquarantatremila/00), verrà utilizzato come previsto dal Piano di Rientro redatto dal Direttore Generale e presentato alla Regione Piemonte nell’ambito del Piano di Attività 2003, in conformità alla determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, n. 1250 del 13/10/2004;

4) di prendere atto delle note in data 03/12/2004 prot. 16405/D028/28.5, in data 28/01/2004 prot. 1196/28/28.5 e in data 10/01/2005 prot. 328/28/28.5, con la quale la Direzione Regionale Programmazione Sanitaria ha espresso il parere di compatibilità/conformità a livello aziendale e regionale su quanto previsto nella determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, n. 1250 del 13/10/2004;

5) di prendere atto, alla luce del parere espresso dalla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria ed al fine del rilascio della presente autorizzazione, che l’alienazione dei terreni di cui trattasi, del valore determinato in euro 243.000,00 (euro duecentoquarantatremila/00), è conforme alla programmazione a livello aziendale e regionale, in quanto espressamente dichiarato dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri nella propria determinazione n. 1250 del 13/10/2004;

6) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale n.8, dovrà provvedere all’alienazione dei beni oggetto della presente determinazione, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 15 della Legge Regionale 18/01/1995, n. 8 e s.m.i.;

7) di dare atto che i beni immobili di cui sopra, fanno parte del patrimonio disponibile dell’A.S.L. n. 8 di Chieri.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Giannuzzi