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Bollettino Ufficiale n. 23 del 9 / 06 / 2005

Codice 14.2
D.D. 18 febbraio 2005, n. 87

Reg. (CE) 1257/99 - PSR 2000-2006 della Regione Piemonte Misura I - Azione 2.d “Miglioramento della rete di viabilita forestale” - R.D. 3267/1923 e L.r. n. 45/89. Ditta Comune di Valdieri (CN) Località: vallone dell’agnello - Autorizzazione all’esecuzione degli interventi

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di approvare ai sensi e con le modalità previste dall’Azione i.2.d del PSR 2000-2006 della Regione Piemonte il progetto presentato dalla Amministrazione del Comune di Valdieri (omissis) per l’apertura/miglioramento del/dei tracciati di viabilità forestale in località vallone dell’agnello del Comune di Valdieri (CN) per un importo complessivo di spesa ammissibile a seguito di istruttoria di Euro 123.840,29 e un importo di contributo concedibile di Euro 99.072,23 corrispondente all’ 80 % della spesa ammissibile, secondo quanto descritto nel verbale di istruttoria del 21.01.2003 redatto dal funzionario incaricato del Settore geom. Alessandro Forte. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni tecnico-procedurali in esso riportate, l’Amministrazione Regionale potrà procedere alla revoca del contributo concesso;

2) di autorizzare ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, art.6 gli interventi proposti in progetto da realizzarsi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico iscritta a catasto ai Fg. 1 e 2, mappali n° diversi del Comune di Valdieri (CN), nell’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. La data di inizio lavori dovrà essere comunicata in anticipo al Comando Stazione Forestale di Borgo San Dalmazzo che provvederà alla verifica dei tracciati picchettati e degli alberi da abbattere; durante i lavori lo stesso Comando Stazione provvederà a verificare l’andamento del cantiere ad intervalli di gg venti.

2. Il taglio e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovrà precedere i movimenti di terra; in particolare le ceppaie sradicate dovranno essere collocate ordinatamente nelle depressioni e ricoperte di terra, provvedendo poi al livellamento della superficie risultante.

3. Dovrà essere evitata scrupolosamente la caduta di materiali a valle del tracciato, all’interno degli impluvi anche temporanei ed i danni da ferita agli alberi non destinati all’abbattimento.

4. Il deposito temporaneo del materiale di scavo (156 mc) dovrà avvenire su una area delimitata da fossi di guardia e non dovrà avere durata superiore a tre mesi.

5. La larghezza del piano viabile delle piste dovrà essere contenuta in metri tre.

6. Le scarpate in riporto non dovranno avere inclinazione superiore a 36°, come indicato in progetto.

7. I tracciati dovranno essere muniti di canalette trasversali taglia acqua spaziate in funzione della pendenza come indicato nella seguente tabella:

pendenza longitudinale     inclinazione trasversale      distanza
della strada    canalette rispetto    massima
    asse strada    canalette
2 %    30°    75 m
2/5 %    35°    50 m
5/8 %    40°    30 m
8/10 %    45°    25 m
10/12 %    50°    20 m
12/15 %    55°    15 m
+ 15 %    60°    10 m

Tali canalette dovranno essere realizzate con tondoni di essenza forte (generalmente tre per ogni canaletta) oppure con sezioni in lamiera (tipo guard - rail).

8. Lungo tutto il tracciato delle piste dovrà essere presente una cunetta longitudinale al piede della scarpata di monte larga cm 50.

9. Le sezioni dovranno essere realizzate con l’inclinazione trasversale del piano viabile verso monte (2%) in modo da indirizzare le acque nella cunetta longitudinale prescritta (ed indicata nelle sezioni di progetto); il recapito esterno potrà avvenire attraverso i taglia - acqua raccordati da opportune tombinature.

10. Tutte le superfici di scopertura che non riguardino il piano viabile e che non siano costituite da roccia, dovranno essere inerbite mediante semina potenziata (idrosemina) di un idoneo miscuglio, unito a fiorame setacciato di fienile, entro sei mesi dalla esecuzione dei movimenti di terra.

11. Le piste dovranno essere interdette al transito mediante apposizione di cartello di divieto recante gli estremi della L.R. 45/89 e sbarre, chiuse con lucchetto, collocate ai due ingressi (superiore ed inferiore).

12. Il computo metrico dovrà essere adeguato per tenere conto della prescrizione relativa alla idrosemina ed alla realizzazione dei due sbarramenti all’accesso.

13. Dovranno essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico - costruttive contenute nella documentazione presentata.

14. La direzione dei lavori sia affidata ad un professionista esperto nella stabilità dei pendii.

Inoltre:

* i lavori dovranno essere ultimati entro il 30 giugno 2006;

* è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori;

* si deroga dal versamento del deposito cauzionale previsto dall’articolo 8 della l.r. 45/1989 in quanto trattasi di opera pubblica finalizzata all’esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale;

* si deroga dal versamento del corrispettivo di rimboschimento previsto dall’ articolo 9, comma 4, lettera b) della l.r. 45/89 in quanto trattasi di opera pubblica finalizzata all’esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale;

* la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria, nei limiti e nei diritti che competono all’Amministrazione concedente. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento alle autorizzazioni da ottenersi ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n° 42, articolo 143 lettera G.

* eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

3) che in caso di inosservanza delle prescrizioni tecnico-procedurali riportate nel verbale di istruttoria redatto ai sensi dell’Azione i.2.d “Miglioramento della rete di viabilità forestale” o di quelle riportate al punto precedente l’Amministrazione Regionale potrà procedere alla revoca del contributo concesso;

4) che le eventuali varianti progettuali che venissero presentate da parte dei soggetti beneficiari possono essere approvate con semplice nota scritta dal Settore che effettua l’istruttoria purchè suddette varianti non alterino la natura degli interventi e siano conformi alle normative sui lavori pubblici;

5) che l’entità precisa del contributo concesso sarà stabilita a consuntivo in base all’esito delle verifiche finali dei lavori effettivamente realizzati e delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento, al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente responsabile
Franco Licini