Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 23 del 9 / 06 / 2005

Codice 30
D.D. 10 febbraio 2005, n. 30

L.n.448/2001 art.70 - D.G.R. n.80 -9710 del 16 giugno 2003 - Comune di Castelnuovo Don Bosco - Tipologia progetto “realizzazione di micro-nido presso il soggiorno per anziani S.Giuseppe” - Ubicazione intervento: comune di Castelnuovo Don Bosco - Progetto definitivo euro 545.000,00 - Contributo regionale 300.000,00

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di concedere alla Casa di soggiorno per anziani S. Giuseppe di Castelnuovo Don Bosco (AT) per i lavori di “realizzazione micro-nido presso il soggiorno per anziani S. Giuseppe” il contributo di Euro 300.000,00.

La realizzazione delle opere comprese nel relativo progetto, approvato dalla Casa di soggiorno per anziani S. Giuseppe ai sensi della L.R. 18/84, così come modificata dalla L.R. 12/00, è subordinata alle seguenti condizioni:

* all’osservanza della normativa di cui alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003, modificata dalla D.G.R n. 20-11930 del 8 marzo 2004;

* alla effettiva copertura finanziaria dell’opera mediante l’assunzione degli impegni di spesa previsti dalla Deliberazione della Casa di soggiorno per anziani S.Giuseppe n. 31 del 23 luglio 2004, dalla deliberazione della Giunta comunale di Castelnuovo Don Bosco n. 103 del 29 settembre 2004 e dalla Deliberazione della Comunita’ Collinare “Alto Astigiano”n. 30 del 29 novembre 2004;

* all’osservanza della legislazione vigente nella redazione ed approvazione della documentazione progettuale esecutiva e nella scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori;

* all’osservanza delle prescrizioni impartite nel parere espresso dal Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri (TO) con determinazione n. 1169 del 30 settembre 2004;

* all’osservanza delle prescrizioni impartite nel permesso a costruire gratuito n. 37/04 rilasciato in data 2 novembre 2004 dal Responsabile dello Sportello unico per l’Edilizia del Comune di Castelnuovo Don Bosco;

* alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni di cui al D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

* all’osservanza, anche in fase esecutiva e gestionale, del D.M. 16 febbraio 1982 per eventuali locali, attività, depositi ed impianti in esso previsti;

* alla dichiarazione, con apposito atto formale, di accettazione delle condizioni stabilite dal presente atto, in particolare:

1. inizio dei lavori entro 210 gg. dalla data di ricevimento del presente atto, termine dei lavori entro 390 gg. dal verbale di consegna;

2. vincolo di destinazione socio-assistenziale della durata di quindici anni a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori finanziati. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione a favore della Regione Piemonte, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, a cura e spese del beneficiario del contributo;

3. presentazione del verbale di consegna dei lavori alla Direzione regionale competente entro 90 giorni dal termine per l’inizio lavori di cui al punto 1) e di copia conforme dell’atto di vincolo della destinazione d’uso socio-assistenziale.

Sono confermate e qui richiamate, anche se non trascritte tutte le prescrizioni a cui è vincolata la concessione e l’erogazione del contributo di Euro 300.000,00, così come esplicitato nella D.G.R. n. 80-9710 del 16 giugno 2003.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Attilio Miglio