Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 23 del 9 / 06 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comunità Montana Alta Valle Susa - Oulx (Torino)

Statuto

TITOLO I
LA COMUNITA’ MONTANA

Art. 1
Natura e identificazione

La Comunità Montana Alta Valle Susa, ente locale costituito tra i Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Clavière, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere, Meana di Susa e Moncenisio ha circoscrizione coincidente con l’intero territorio dei Comuni stessi.

La Comunità Montana Alta Valle Susa costituisce un comprensorio geografico ed ambientale caratterizzato da peculiari identità etniche e culturali che originano da secoli di storia della Valle quale via di transito e di comunicazione internazionale.

Gli importanti colli del Moncenisio e del Monginevro che hanno costituito da secoli le naturali e più importanti vie di comunicazione tra la Pianura del Po e quella del Rodano ed i colli minori percorsi e frequentati, testimoniano che la catena montuosa delle Alpi non ha mai rappresentato una barriera di separazione tra le comunità dei due versanti alpini, costituendo fin dalle origini e vieppiù oggigiorno elemento unificante ed in grado di agevolare i rapporti e le comunicazioni tra le popolazioni transfrontaliere.

L’appartenenza di gran parte dell’Alta Valle, per un lungo periodo storico (sino al 1713 - Trattato di Utrecht), al Delfinato ed alla Francia ha originato nei secoli scorsi interessi omogenei e marcate affinità culturali, comunità di intenti, lingua, mentalità, usi, costumi e raccordo tra esperienze umane, economiche e sociali comuni a tutta la più vasta civiltà alpina.

Tali affinità, tuttora evidenti e sentite dalle popolazioni locali, costituiscono oggi supporto ed esempio di concreta attuazione dello spirito europeistico che anima le politiche della Unione Europea.

Sul territorio della Comunità Montana Alta Valle Susa sono presenti, e finalmente riconosciute dalla Legge 482/99, tre minoranze linguistiche storiche: quella occitana, quella franco-provenzale e quella francese.

Risulta pertanto evidente, poiché in armonia con le iniziative dell’ Unione Europea a favore dello sviluppo dei rapporti e dell’integrazione delle aree transfrontaliere, la vocazione alpina transfrontaliera della Comunità Montana Alta Valle Susa.

La Comunità Montana Alta Valle Susa si riconosce in tale identità storica, economica e sociale che lega in una medesima ispirazione le popolazioni dei singoli Comuni dell’Alta Valle Susa; tale identità costituisce il presupposto della volontà di conoscere, recepire e mediare con spirito unitario e nel superiore comune interesse, le istanze emergenti dalla realtà sociale.

Le trasformazioni socio-economiche che hanno modificato la struttura delle Comunità locali (dall’origine profondamente radicata nelle attività agro-silvo-pastorali ad una più recente vocazione turistica) sono oggetto di attenta valutazione da parte della Comunità Montana Alta Valle Susa poiché ritenute importanti indicatori in grado di orientare le scelte politiche ed amministrative idonee a conseguire le finalità di armonico sviluppo del territorio e di miglioramento delle condizioni di vita della popolazione.

La Comunità Montana Alta Valle Susa raccoglie questi importanti messaggi che provengono dal suo passato e promuove, attraverso uno sforzo serio e coordinato di ricerca il rilancio e la rivalutazione di questi aspetti fondamentali dell’identità storica e culturale della sua popolazione, perseguendo l’integrazione della sua comunità nell’attuale realtà socio-economica e nel contesto dell’unione europea.

Art. 2
Attribuzioni e finalità

La Comunità Montana opera nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla legge regionale e statale esercitando le funzioni delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti, nonché le proprie.

Promuove la centralità delle autonomie locali, il rispetto e la valorizzazione delle culture tradizionali e la solidarietà tra territori.

Il miglioramento dell’esercizio associato delle funzioni comunali, oltre a rafforzare il valore della coesione territoriale, è assunto come metodico strumento volto a ridurre la marginalità sociale ed economica di alcune aree che vedono ridotta la propria capacità di competere da svantaggi geografici e da ritardi di sviluppo economico.

L’esercizio delle funzioni e la gestione degli interventi di cui ai comma precedenti sono rivolti al perseguimento delle seguenti finalità:

a) il miglioramento e l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza della popolazione particolarmente attraverso l’erogazione di servizi, la predisposizione di infrastrutture, la realizzazione di interventi anche di sostegno all’iniziativa economica e sociale, pubblica e privata, idonea a favorire il miglioramento stesso;

b) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo socio-economico ed urbanistico dell’Alta Valle Susa con particolare riferimento alle attività turistiche anche in considerazione dei giochi olimpici del 2006 e delle ricadute di tale evento;

c) la difesa del suolo e dell’ambiente;

d) il rafforzamento della propria autonomia, della democraticità e le influenze in tutte le sedi rilevanti, sociali ed istituzionali, anche di livello internazionale;

e) il potenziamento delle proprie funzioni sotto i profili dell’efficacia e dell’efficienza;

f) la promozione dell’esercizio associato delle funzioni comunali;

g) in generale, la tutela e la valorizzazione di ogni tipo di risorsa, attuale e potenziale, della popolazione e del territorio, la sua storia, le sue tradizioni, le sue lingue;

h) una definizione equilibrata degli obiettivi programmatici mirati, che tenga conto delle diverse specificità del territorio;

i) la esaltazione del ruolo del volontariato, nelle sue accezioni più nobili, dalla protezione civile, all’assistenza sociale, alla tutela dell’ambiente, ai principi della cooperazione.

Art. 3
Metodi e strumenti di azione

Per il perseguimento delle finalità indicate nell’art. 2, la Comunità Montana, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, si conforma ai seguenti principi:

il riconoscimento dell’importanza primaria dei diritti dei cittadini;

la programmazione socio-economica e territoriale e il concorso alla programmazione degli enti territoriali insistenti sul proprio territorio;

la partecipazione della collettività e degli enti territoriali insistenti sul proprio territorio alle scelte politiche e amministrative;

il razionale utilizzo delle risorse mediante il coordinamento, nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge, delle proprie strutture organizzativo-burocratiche con quelle dei Comuni membri;

la trasparenza della propria organizzazione e attività;

la cooperazione con enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l’esercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalle normative e la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali.

Art. 4
Sede, stemma e gonfalone

La Comunità Montana ha sede in Oulx.

Gli organi della Comunità Montana possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso da tale sede.

La Comunità Montana adotta, con deliberazione del Consiglio da approvarsi con maggioranza dei componenti assegnati, un proprio stemma, un proprio gonfalone ed ogni altro logo o segno distintivo di cui riterrà opportuno dotarsi.

Art. 5
Albo pretorio

Nell’edificio adibito a sede della Comunità montana l’Organo esecutivo destina un apposito spazio ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione avviene in modo da garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.

La Comunità montana è dotata di un proprio sito internet nel quale sono inserite le notizie di interesse generale, quelle relative agli appalti e alle forniture.

TITOLO II
ORGANI

Art. 6
Organi

Sono organi della Comunità Montana il Consiglio (organo rappresentativo), la Giunta (organo esecutivo) e il Presidente.

CAPO I
IL CONSIGLIO

Art. 7
Composizione ed elezione

L’elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio sono regolate dalla legge regionale.

Ogni Comune è rappresentato da tre Consiglieri. Un terzo della rappresentanza comunale deve essere garantita, qualora presente, alla minoranza.

Art. 8
Competenza

Il Consiglio definisce l’indirizzo politico della Comunità Montana, esercita il controllo sull’attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale, disciplinata in apposito regolamento.

Il Consiglio ha competenza a deliberare sui seguenti atti:

la convalida degli eletti;

l’elezione del Presidente, del Vice presidente e della Giunta;

la dichiarazione di decadenza dei Consiglieri;

lo Statuto dell’ente, i regolamenti a rilevanza esterna, fatta esclusione per quello concernente l’ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui stabilisce i criteri;

la nomina delle commissioni consiliari;

il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti, i piani ed i programmi pluriennali di opere ed interventi, i programmi annuali operativi di esecuzione, i piani regolatori intercomunali;

il bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni, il rendiconto;

le convenzioni con altri enti locali, la costruzione e la modificazione di forme associative, compresi i protocolli di intesa e gli accordi di programma;

la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l’organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell’ente a società di capitali, l’affidamento di attività e servizi mediante convenzione;

la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l’emissione di prestiti obbligazionari;

le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo;

gli acquisti, le alienazioni immobiliari e relative permute che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio;

la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni;

l’accettazione o la presa d’atto di deleghe connesse all’esercizio di funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia o dalla Regione;

la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

la determinazione del contributo ordinario da corrispondere annualmente da parte dei Comuni membri;

la nomina del revisore dei conti e la determinazione del relativo compenso;

la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria;

l’istituzione di consulte;

l’istituzione dell’ufficio del difensore civico.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri Organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla Giunta e sottoposte a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva all’adozione, da tenersi entro sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, a pena di decadenza.

Art.9
Diritti e doveri dei Consiglieri

la posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge e dalle seguenti disposizioni.

I Consiglieri curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell’intera popolazione della Comunità Montana.

E’ Consigliere anziano il più anziano di età.

Le dimissioni dei Consiglieri possono essere presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio di Comunità o al Consiglio comunale di appartenenza. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto. La notizia dell’efficacia delle dimissioni del consigliere, deve essere trasmessa immediatamente dal Sindaco al Presidente della Comunità Montana, nel caso le dimissioni siano presentate al Consiglio Comunale di appartenenza o dal Presidente della Comunità Montana al Sindaco, nel caso le dimissioni siano presentate al Consiglio di Comunità.

Art. 10
Gruppi consiliari

Sono istituiti gruppi consiliari, la cui disciplina è stabilita dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi.

I consiglieri possono confluire in un gruppo, che è rappresentato da un capogruppo.

I gruppi consiliari si costituiscono in base ad una dichiarazione scritta di volontà dei Consiglieri presentata al Presidente ed al segretario.

I gruppi consiliari sono costituiti anche da un solo Consigliere.

Si intendono facenti parte della minoranza i Consiglieri che non abbiano aderito al documento programmatico o se ne siano successivamente dissociati pubblicamente.

Art. 11
Conferenza dei capigruppo

E’ istituita la conferenza dei capigruppo.

Il regolamento ne definisce le competenze.

Art. 12
Commissioni consiliari

Il Consiglio istituisce nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali.

Il regolamento ne disciplina la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri e la competenza.

Tutte le commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare, ove possibile, la proporzione dei vari gruppi.

Art. 13
Convocazione, sedute e presidenza del Consiglio

Le modalità di convocazione del Consiglio sono disciplinate dalla legge regionale e dal regolamento.

Art. 14
Votazioni

Le votazioni sono palesi. Vengono svolte a scrutinio segreto le sole votazioni implicanti giudizi discrezionali o apprezzamenti valutativi su persone fisiche.

Art. 15
Deliberazioni consiliari

L’iniziativa delle deliberazioni consiliari spetta: al Presidente, alla Giunta, alla conferenza dei capigruppo o ai singoli gruppi, a ciascun Consiglio comunale del territorio comunitario.

Art. 16
Nomine

Nell’esercizio del potere di nominare, designare e revocare su parere obbligatorio ma non vincolante della conferenza dei capigruppo, rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende, istituzioni e società, il Consiglio, ove non sia diversamente disposto dalla legge e il numero degli eligendi e designandi sia pari o superiore a tre, deve tutelare il diritto di rappresentanza delle minoranze secondo le modalità stabilite dal regolamento.

I rappresentanti della Comunità Montana di cui al comma precedente debbono possedere i requisiti per l’elezione a Consigliere comunale.

Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad esse spettanti, i proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti all’interno della minoranza stessa.

Nei confronti dei rappresentanti della Comunità Montana di cui al primo comma del presente articolo può essere proposta, discussa, e votata una mozione di sfiducia costruttiva, recante contestualmente l’indicazione di nuovi rappresentanti, con le stesse modalità previste per la sfiducia costruttiva della Giunta.

CAPO II
LA GIUNTA

Art. 17
Composizione, elezione e cessazione

La Giunta è l’organo politico - esecutivo della Comunità Montana ed è composta dal Presidente che la presiede, dal Vicepresidente e dagli Assessori in numero non inferiore a tre e non superiore a sette.

L’elezione della Giunta avviene sulla base del documento programmatico che deve essere depositato almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio. Esso deve anche contenere l’indicazione delle materie di delega che il Presidente intende attribuire ai singoli componenti.

Possono essere eletti componenti della Giunta anche cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e siano provvisti di riconosciuta competenza specifica. La proposta di elezione è accompagnata dalla presentazione di un curriculum, che documenti l’esperienza specifica del candidato.

I componenti della Giunta non facenti parte del Consiglio partecipano ai lavori di questo con facoltà di intervenire, ma senza diritto di voto in relazione alle deliberazioni consiliari.

Le dimissioni degli Assessori sono presentate dagli Assessori medesimi al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottato dal Consiglio il provvedimento di surroga che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell’intera Giunta esecutiva. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo della Comunità. Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni il Consigliere anziano d’età convoca il Consiglio di Comunità per l’eventuale presa d’atto delle stesse e per l’elezione del nuovo esecutivo. In caso di mancata convocazione, vi provvede, previa diffida, il Prefetto. La Giunta dimissionaria resta in carica fino all’insediamento della nuova Giunta.

Art. 18
Voto contrario del Consiglio

La Giunta esecutiva risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio di Comunità Montana. Il voto contrario del Consiglio di Comunità Montana ad una proposta del Presidente o della Giunta esecutiva, non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 19
Competenza

La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

In particolare la Giunta provvede a:

- dare l’autorizzazione a promuovere e a resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello e le nomine dei relativi legali,

- concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone nel rispetto dello specifico regolamento,

- conferire incarichi di consulenza e professionali di natura fiduciaria ed indirizzi in merito ad incarichi progettuali relativi alle materie di propria competenza,

- nominare i responsabili delle aree su proposta del Presidente.

La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente che stabilisce l’ordine del giorno anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Art. 20
Funzionamento

Le adunanze sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti della Giunta.

Le adunanze non sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione della Giunta stessa. Tuttavia potranno essere invitati amministratori di Comunità Montana, comunali, consortili, tecnici, sindacalisti, operatori economici ed ogni altra rappresentanza della realtà socio-economica dell’Alta Valle.

CAPO III
IL PRESIDENTE

Art. 21
Competenze

1. Il Presidente della Comunità Montana rappresenta l’ente, assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dell’attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti, sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana.

Nell’esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente della Comunità Montana, in particolare:

- rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti;

- firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario;

- può acquisire presso tutti gli uffici e servizi, informazioni anche riservate, anche attraverso l’Assessore per le materie delegategli;

- promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità Montana, nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;

- indice i referendum;

- stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo.

Art. 22
Vicepresidente e componente della Giunta anziano

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può essere delegato dal Presidente a norma dell’articolo successivo.

In caso di impedimento o assenza il vicepresidente è sostituito dal componente della Giunta più anziano di età.

Art. 23
Deleghe del Presidente

Il Presidente delega i singoli componenti della Giunta a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.

Il Presidente può altresì conferire incarichi ai Consiglieri.

TITOLO III
UFFICIO E PERSONALE

Art. 24
Principi strutturali ed organizzativi

L’azione degli uffici della Comunità Montana è improntata ai seguenti principi:

organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi, programmi;

analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro nonché del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

superamento della separazione delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità della struttura e del personale, nonché massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 25
Organizzazione degli uffici e del personale

La Comunità Montana disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa, tenuto presente il principio costituzionale del buon andamento e della semplificazione dell’azione amministrativa.

Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, anche utilizzando le innovative forme di flessibilità del rapporto di lavoro.

Gli uffici operano sulla base delle esigenze di servizio adeguando costantemente la propria azione amministrativa verificando la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

Art. 26
Regolamento degli uffici e dei servizi

La Comunità Montana, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici, l’attribuzione e le responsabilità di ogni struttura organizzativa, i rapporti tra uffici e tra organi amministrativi.

Il regolamento si uniforma al principio secondo cui:

agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento,

al segretario - direttore e ai funzionari responsabili spettano, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica, contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra l’altro, le modalità di nomina del segretario - direttore, dei responsabili di servizio, degli incarichi di alta specializzazione, di consulenza e le collaborazione esterne.

Art. 27
Il segretario - direttore della Comunità Montana

Nelle more dei tempi di approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi:

Il segretario - direttore è nominato dalla Giunta da cui dipende funzionalmente.

Rimane in carica per un periodo non superiore alla durata del mandato.

Il segretario è scelto fiduciariamente previo bando pubblico.

Art. 28
Il Vicesegretario

Il vicesegretario coadiuva il segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento: le competenze del vicesegretario sono specificate nel regolamento organico.

TITOLO IV
TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE
E TUTELA DEI CITTADINI

Art. 29
Strumenti

La Comunità Montana, al fine di assicurare alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la trasparenza e il buon andamento di questa nonché la tutela dei cittadini:

a) cura l’informazione alla collettività;

b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati;

d) valorizza le libere forme associative;

e) promuove organismi di partecipazione;

f) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi;

g) provvede alla consultazione della popolazione;

h) prevede il referendum consultivo;

i) può istituire il difensore civico.

CAPO I
TRASPARENZA

Art. 30
Informazione

La Comunità Montana, tramite la stampa e con altri mezzi idonei, informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.

La Comunità Montana assicura agli interessati l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

Art. 31
Accesso

Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano o consentono il differimento della divulgazione.

E’ garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

Il diritto di accesso ricomprende, di norma, la facoltà di prendere in visione il documento e ottenerne copia.

Art. 32
Rapporti economici con i privati

La Comunità Montana stabilisce criteri regolamentari per l’erogazione di contributi, sussidi e, in genere, benefici economici ad enti e privati; sceglie i propri contraenti nell’ambito di albi appositamente costituiti; in generale, garantisce la massima chiarezza nei propri rapporti economici con enti e privati.

CAPO II
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 33
Associazioni

La Comunità Montana valorizza le libere associazioni, assicurandone la partecipazione attiva all’azione stessa, garantendone l’accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi e, eventualmente, contribuendo alle loro esigenze funzionali.

Art. 34
Consulte

La Comunità Montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azione. L’istituzione è deliberata dal Consiglio.

Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dalla Giunta Esecutiva.

Le consulte sono presiedute dal Presidente o dal componente della Giunta delegato per la materia e integrate da rappresentanti della minoranza consiliare.

Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono essere presi in esame dai competenti organi della Comunità Montana.

Istituzione, composizione, funzionamento e rapporto delle consulte con la Comunità Montana sono disciplinati dal regolamento, che può anche prevedere casi in cui il parere preventivo delle consulte deve essere obbligatoriamente acquisito dagli organi della Comunità Montana per l’adozione di atti.

CAPO III
ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE

Art. 35
Istanze

I cittadini residenti nel territorio della Comunità Montana, singoli o associati, possono presentare istanze scritte agli organi della Comunità Montana, in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell’azione comunitaria.

L’organo al quale è diretta l’istanza oppure il segretario su incarico del Presidente risponde esaurientemente in forma scritta entro sessanta giorni dalla presentazione.

Art. 36
Petizioni

I cittadini residenti o comunque aventi interessi nel territorio della Comunità Montana, in numero di almeno 300 possono presentare petizioni scritte agli organi della Comunità Montana, in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere l’adozione di atti amministrativi o l’assunzione di iniziative di interesse collettivo.

L’organo a cui la petizione è rivolta, deve prenderla in esame con atto espresso entro sessanta giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

Art. 37
Proposte

I cittadini che hanno diritto di eleggere i Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, in numero di 500, possono presentare agli organi della Comunità Montana, in relazione alle rispettive sfere di competenza, proposte di atti amministrativi, contenenti il testo della deliberazione comprensivo dell’imputazione dell’eventuale spesa e rispondenti ad un interesse collettivo.

L’organo a cui la proposta è rivolta, deve prendere in esame la proposta con atto espresso entro sessanta giorni, anche nel caso in cui ritenga di non accoglierla.

Il Presidente, entro il termine previsto nel comma precedente, può convocare i proponenti per convenire accordi circa il contenuto discrezionale del provvedimento richiesto ovvero accordi sostitutivi di questo, fatto salvo l’intervento dell’organo collegiale competente.

Le proposte non possono concernere le materie dei piani e programmi, tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui e nomine di rappresentanti della Comunità presso enti e aziende.

Art. 38
Consultazione della popolazione

Il Consiglio e la Giunta possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell’adozione di specifici provvedimenti o, comunque, su problemi di interesse comunitario.

La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi. Tali strumenti devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività.

L’esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L’organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

Art. 39
Referendum consultivo

Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale. Nell’ambito di tali temi, il referendum consultivo può riguardare la proposta di adozione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.

Hanno diritto di votare i cittadini che possono eleggere i Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

Il referendum consultivo può essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte del territorio della Comunità Montana, con le condizioni previste dal regolamento anche in relazione all’individuazione dei soggetti legittimati a richiederlo.

Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell’ultimo triennio.

Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta del Consiglio, di almeno mille elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, dei Consigli di almeno sette Comuni.

L’ammissibilità del referendum è accertata da una commissione composta da tre esperti nominati dalla Giunta.

Annualmente si tiene una sola sessione referendaria, nella quale hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum consultivo presentate entro i termini previsti dal regolamento. Le votazioni concernenti le richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono nella sessione dell’anno successivo.

Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Entro novanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum, il Consiglio o la Giunta deve adeguarsi al voto popolare.

CAPO IV
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 40
Istituzione, requisiti, elezione, cessazione e indennità

Può essere istituito il difensore civico, a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione della Comunità Montana, nonché a tutela dei diritti e interessi dei cittadini.

Il difensore civico è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei componenti il Consiglio. Egli resta in carica per cinque anni e comunque, fino all’entrata in carica del suo successore.

I candidati alla carica possono essere designati dalla conferenza dei capigruppo consiliari, dalla Giunta, dagli ordini professionali, dalle associazioni sindacali, imprenditoriali, culturali, di volontariato operanti sul territorio della Comunità Montana. Ove i Comuni conferiscano alla comunità Montana l’esercizio delle funzioni, relative all’istituto del difensore civico, la nomina dovrà obbligatoriamente essere effettuata fra una rosa di candidati indicati dai Comuni stessi.

Il titolare dell’organo deve essere eletto tra cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano ampie garanzie di indipendenza e obiettività di giudizio, nonché di particolare competenza amministrativa.

Non possono essere eletti coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità nei confronti della carica di Consigliere della Comunità Montana, i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali in carica.

Il difensore civico cessa dalla carica, oltre che per scadenza del mandato, per dimissioni, morte od impedimento grave, per decadenza pronunciata dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati in ragione della sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità, per revoca pronunciata dal Consiglio con identica maggioranza a causa di gravi inadempienze ai doveri di ufficio.

Il difensore civico ha diritto ad un’indennità di importo pari a quella del Sindaco del Comune più popolato tra i Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

Art. 41
Attribuzioni e mezzi

Su richiesta dei soggetti interessati il difensore civico ha la specifica competenza di promuovere azioni di difesa nei confronti dei cittadini che abbiano subito situazioni di ingiustizia da parte di atti amministrativi della Comunità Montana.

A tal fine il difensore civico:

segnala agli organi competenti della comunità Montana situazioni e problemi che richiedano il loro intervento e avanza le opportune proposte;

può intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento stesso;

assegna i termini e indica le modalità per sanare le violazioni riscontrate al responsabile del procedimento e dell’ufficio o del servizio interessato e, in caso di inadempienza, richiede ai competenti organi l’esercizio dei poteri sostitutivi;

esprime il proprio parere, anche in forma scritta, al cittadino, all’ente o all’organismo che ne ha richiesto l’intervento;

presenta al Consiglio una relazione morale annuale sull’attività svolta.

Il difensore civico ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici le informazioni nonché le copie di atti e documenti necessari per l’esercizio delle sue funzioni, senza che possa essergli opposto alcun diniego né segreto d’ufficio, salvo quanto previsto dalla legge.

Le risorse organizzative del difensore civico sono determinate dal regolamento.

Art. 42
Collaborazione con i Comuni

Sulla base di apposita convenzione tra la Comunità Montana e uno o più Comuni compresi nel territorio di questa, il difensore civico può esercitare le proprie attribuzioni anche nei confronti dei Comuni convenzionati, degli enti e aziende da questi dipendenti, nonché dei concessionari dei servizi dei Comuni stessi.

In tal caso il difensore civico deve presentare la relazione di cui all’articolo precedente per la parte concernente i Comuni convenzionati, ai rispettivi Consigli comunali.

Art. 43
Regolamenti di attuazione

1. Il Consiglio approva i regolamenti necessari per la completa attuazione dello Statuto e rivede quelli incompatibili con esso entro un anno dall’entrata in vigore dello Statuto.

Art. 44
Verifica dello Statuto

Entro due anni dall’entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio, assicurando l’informazione e la consultazione dei soggetti interessati, ne verifica l’attuazione.

Art. 45
Entrata in vigore dello Statuto

Le disposizioni dello Statuto che non richiedono disposizioni regolamentari di attuazione, sono immediatamente prevalenti su ogni altra disposizione normativa e sono immediatamente applicabili.