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Bollettino Ufficiale n. 23 del 9 / 06 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Villadossola (Verbano Cusio Ossola)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 04.05.2005)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Autonomia e funzioni

1. Il Comune di Villadossola, riconosciuto dall’ordinamento generale della Repubblica, è l’Ente autonomo che, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto, rappresenta la comunità cittadina, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2
Territorio e popolazione

1. Il Comune di Villadossola comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico ed è costituito dalle frazioni storiche, non tutte abitate, oltre alle nuove, densamente popolate, di Zona Alta, Centro, Villaggio Sisma, Zona Peep.

2. Sono considerati Cittadini del Comune di Villadossola tutte le persone iscritte nei registri dell’anagrafe comunale.

3. Il Comune di Villadossola adotta norme e promuove azioni volte a contemperare gli interessi dei Cittadini italiani e stranieri e, comunque, di tutti coloro che sono ivi momentaneamente domiciliati.

Art. 3
Stemma e Gonfalone, Festa Patronale

1. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma approvato con D.P.R. 20.01.1964.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone che lo rappresenta nelle manifestazioni e cerimonie ufficiali. Nell’uso del gonfalone si osservano le norme di legge.

3. Il Comune considera utili per la crescita umana e civile della propria comunità, momenti di incontro periodico tra i cittadini. A tutela della tradizione e della memoria storica della propria gente, il Comune si impegna a favorire tutte le iniziative culturali e di recupero delle tradizioni popolari e, in particolare, a contribuire alla organizzazione della festa patronale di S. Bartolomeo e ad organizzare la celebrazione dell’8 novembre 1943, giorno della insurrezione popolare di Villadossola.

Art. 4
Sede municipale

1. La sede municipale e la sala consiliare sono ubicate presso l’omonimo edificio sito in Via Marconi n. 21.

Art. 5
Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio, da destinarsi ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità a tutti, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale cura l’affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi di un messo comunale.

Art. 6
Principi ispiratori

1. Lo Statuto, in applicazione e nell’ambito degli artt. 114 e segg. della Carta Costituzionale e dei principi generali che informano le leggi generali della Repubblica, ivi compreso il principio di sussidiarietà, è fonte normativa primaria, indica fini e modalità per la promozione della Comunità cittadina, stabilisce norme fondamentali per l’organizzazione del Comune, la partecipazione dei Cittadini e, in particolare, specifica le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, fissa i generali indirizzi per l’esercizio delle funzioni nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

2. Il Comune di Villadossola considera fondamentale lo sviluppo, anche a livello locale, di una cultura della non violenza e della pace e si impegna a promuoverne il rispetto e la diffusione.

3. Il Comune esercita le funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali nel rispetto delle leggi e dello Statuto.

4. Il Comune partecipa alla programmazione economica territoriale ed ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione, proposte alla Provincia, mediante la partecipazione democratica dei Cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro operanti nel suo territorio.

Art. 7
Riconoscimento del ruolo del volontariato

1. Il Comune di Villadossola riconosce il ruolo del volontariato, singolo e associato, quale risorsa fondamentale della comunità locale e ne favorisce la formazione e l’attività.

Art. 8
Tutela della salute

1. Il Comune riconosce come fondamentale il diritto alla salute e ne persegue la realizzazione nell’ambito delle proprie competenze.

Art. 9
Assistenza sociale

1. Il Comune in collaborazione con altri Enti opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento alle problematiche giovanili, agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi e agli indigenti.

2. Si adopera per la realizzazione dei diritti dei disabili nella scuola, nel lavoro, nella società, rimuovendo ogni forma di emarginazione ed attuando azioni concrete per l’abbattimento delle barriere architettoniche e di comunicazione, a tal fine il Sindaco promuove forme e strumenti di coordinamento, anche in applicazione di quanto previsto dalla legge.

Art. 10
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a difendere l’ambiente indirizzandole prioritariamente a ridurre le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

2. Contribuisce alla tutela del patrimonio storico e riconosce il valore culturale e morale della Resistenza.

Art. 11
Promozione del patrimonio culturale, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, costume e tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l’istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti.

Art. 12
Assetto e utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Concorre, nell’ambito della legislazione statale e regionale, alla realizzazione di piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto di abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua, anche in collaborazione con altri Enti locali, un sistema coordinato di traffico e circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. L’organo/ufficio avente, per legge, la relativa competenza esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 13
Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l’attività e ne favorisce l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti e una più equa remunerazione del lavoro.

Art. 14
Funzioni e compiti del Comune

1. Il Comune esercita tutte le funzioni e i compiti amministrativi che riguardano la popolazione e il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo civile, sociale ed economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Per la tutela dei loro diritti ed interessi, il Comune assicura l’assistenza legale in sede processuale in ogni stato e grado del giudizio ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco in conseguenza di fatti connessi all’espletamento delle loro funzioni, purché non ci sia conflitto di interesse con l’Ente e, comunque, nell’osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 15
Partecipazione e informazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed amministrativa dell’Ente.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, istituisce organismi di partecipazione ed attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 16
Rapporti con gli altri enti locali

1. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, può attuare forme sia di decentramento che di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specifica attuazione. A tal fine partecipa alla programmazione, alla pianificazione ed alla formazione degli altri provvedimenti della Regione e della Provincia secondo le forme ed i modi stabiliti dalle leggi regionali.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 17
Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 18
Elezione, composizione, durata in carica

1. Le norme relative alla composizione del Consiglio Comunale, all’elezione, alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

2. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

3. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal relativo Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte.

Art. 19
Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato ed entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali sono titolari del diritto di iniziativa nell’esercizio delle funzioni riconosciute al Consiglio Comunale e, pertanto, possono presentare proposte di deliberazione in tutte le materie che rientrano nella competenza del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali (nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti) tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Il Comune deve garantire la possibilità di accesso alle informazioni.

4. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni osservando le procedure stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e di chiedere la convocazione del Consiglio stesso secondo le modalità dettate dalla legge e dal presente Statuto.

5. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri comunali che, salvo giustificato motivo, non intervengono a 3 sedute consecutive del Consiglio Comunale di ciascun anno, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio medesimo.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono regolamentate dall’art. 38 del Decreto Legislativo 267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20
Prima seduta del Consiglio Comunale e approvazione proposta degli indirizzi generali di governo

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i successivi 10 giorni dalla convocazione. Nei casi di inadempienza provvede in sostituzione il Prefetto.

2. La seduta è presieduta dal Sindaco fino alla eventuale elezione del Presidente del Consiglio, dopodiché prosegue con la comunicazione dei componenti della Giunta e gli ulteriori adempimenti.

3. Entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche politico amministrative relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, previo deposito in Segreteria di tale documento almeno 10 giorni prima della data di convocazione della seduta. Fino a tre giorni antecedenti la seduta è data facoltà ai Consiglieri di presentare ordini del giorno volti a integrare o modificare tale documento programmatico.

Art. 21
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3. Il Consiglio esercita l’autonomia funzionale ed organizzativa nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge.

4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

5. E’ di competenza del Consiglio Comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune da parte del Sindaco nonché la nomina dei rappresentanti ad esso espressamente riservati dalla legge o dai singoli statuti.

6. I rappresentanti del Comune sono tenuti annualmente a presentare al Consiglio Comunale relazione scritta sull’attività svolta. Il Consiglio ha facoltà di chiederne l’audizione nelle forme e modalità previste dal Regolamento.

Art. 22
Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale può procedere all’elezione nel proprio seno del Presidente e di un Vice Presidente.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

3. In caso di mancata elezione del Presidente del Consiglio, le funzioni di cui all’art. 22 del presente Statuto saranno esercitate dal Sindaco.

4. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dai Regolamenti.

5. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni previste dallo Statuto.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale, come prescritto dall’art. 39, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano 1/5 del Consiglieri comunali o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

7. La carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Parlamentare nonché con ogni altra carica elettiva regionale e provinciale. Il Presidente o il Vice Presidente in carica del Consiglio Comunale, se candidato ad elezioni politiche, regionali o europee, è tenuto ad astenersi dall’esercizio delle proprie funzioni per tutta la durata della campagna elettorale.

Art. 23
Partecipazione degli Assessori esterni e dei Responsabili dei servizi al Consiglio

1. Gli eventuali Assessori comunali esterni partecipano ad ogni seduta del Consiglio Comunale e sono chiamati dal Consiglio medesimo a rispondere alle interrogazioni o interpellanze così come effettuato dagli assessori interni.

2. Gli eventuali Assessori comunali esterni intervengono alle sedute del Consiglio Comunale per presentare i programmi di loro competenza. Hanno, altresì, diritto di parola su questioni relative alle materie oggetto di delega, nonché per fatto personale.

3. I responsabili dei servizi, nei casi in cui venga richiesta la loro presenza, possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale come disciplinato dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 24
Commissioni comunali e di settore

1. Il Consiglio, durante il mandato amministrativo e nel rispetto dell’art. 38, comma 6, e dell’art. 44 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, può istituire o rinnovare nel suo seno, con criterio proporzionale, commissioni comunali di settore.

2. Le modalità di voto, le norme di composizione ed il funzionamento delle commissioni sono stabiliti dal “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”.

3. Il Consiglio, oltre alle Commissioni di settore, può istituire con le modalità di cui al precedente comma 1:

a) Commissioni Speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività del Comune. A tal fine dette Commissioni possono procedere all’audizione di soggetti o di Enti interessati;

b) Commissioni di inchiesta e di controllo per l’espletamento di attività di ricerca e di indagine finalizzata all’accertamento di responsabilità, alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di aziende da esso dipendenti, hanno l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.

Di dette Commissioni non possono far parte soggetti estranei al Consiglio Comunale.

4. La richiesta di istituzione delle commissioni di cui al comma 3 deve essere avanzata da 1/5 dei Consiglieri, che ne indicano i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. Le eventuali commissioni di controllo e di garanzia sono presiedute da un rappresentante della minoranza come previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 25
Convocazione dei Consiglieri

1. Il Presidente del Consiglio convoca i Consiglieri con avviso scritto, da consegnare al domicilio, contenente le date di prima e/o seconda convocazione, che devono avvenire in giorni diversi.

2 L’avviso deve essere pubblicato all’Albo Pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima dell’adunanza qualora si tratti di sedute ordinarie;

b) almeno 3 giorni prima dell’adunanza qualora si tratti di sedute straordinarie;

c) almeno 1 giorno prima per eventuali integrazioni urgenti.

3. Copia del Bilancio di Previsione o del Rendiconto della Gestione deve essere trasmessa ai Consiglieri almeno 20 giorni prima della seduta.

Art. 26
Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l’intervento di almeno la metà più uno del numero dei Consiglieri e a maggioranza dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 8 dei consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall’articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

Art. 27
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento. A tal fine i contenuti principali delle deliberazioni possono essere resi pubblici tramite i più idonei mezzi di informazione.

Art. 28
Votazioni del Consiglio

1. Le votazioni sono di norma palesi; le deliberazioni concernenti la nomina di persone si adottano a scrutinio segreto, così come quelle eventualmente previste dal regolamento.

2. Per le nomine di competenza del Consiglio Comunale e le designazioni di cui all’art. 42 lett. m) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, si applica il principio del maggior numero dei voti qualora si proceda con il sistema limitato delle preferenze.

3. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei Consiglieri presenti.

4. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i soggetti che nella votazione di cui ai precedenti commi hanno riportato i maggiori voti (in caso di parità il più anziano di età). A tal fine, prima della votazione, i capigruppo indicano i rappresentanti dei gruppi di minoranza.

CAPO III
SINDACO, VICESINDACO E GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I
IL SINDACO

Art. 29
Elezione del sindaco, durata in carica, incompatibilità e dimissioni

1. Le norme relative all’elezione, alla durata in carica, alla incompatibilità e alle dimissioni del Sindaco sono stabilite dalla legge.

Art. 30
Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai Cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Rappresenta il Comune di Villadossola ed ha la responsabilità dell’amministrazione del Comune; è Ufficiale di Governo.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma della città, da portarsi a tracolla dalla spalla destra.

4. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale pronunciando la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana ed alla Carta Costituzionale”.

Art. 31
Competenze e poteri del Sindaco

1. Il Sindaco, quale responsabile dell’Amministrazione comunale:

a) rappresenta il Comune;

b) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori;

c) nomina il Segretario comunale;

d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni, eccetto le nomine riservate alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale, sulla base e con le modalità prescritte dagli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

e) è responsabile dell’attuazione del programma dell’Amministrazione presentato al Consiglio Comunale: a tal fine sottopone al Consiglio Comunale una relazione annuale attestante lo stato di attuazione dello stesso;

f) conferisce incarichi ai responsabili degli uffici e dei servizi, definendo annualmente gli obiettivi da affidare ai responsabili dei servizi predetti e procedendo ad una verifica del raggiungimento degli stessi;

g) sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;

h) sovrintende alla realizzazione ed all’attuazione di provvedimenti ed azioni volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità o la sicurezza dei cittadini;

i) rappresenta il Comune in giudizio con facoltà di delega ad Assessori, segretario comunale e responsabili dei servizi, sia attore che convenuto; promuove davanti all’Autorità Giudiziaria i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie.

2. Al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sono attribuite le funzioni previste dall’art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Art. 32
Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di delegare le proprie funzioni nei termini e modalità previste dalla legge.

Art. 33
Surrogazione del Consiglio per le nomine

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all’ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine, con suo atto comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

SEZIONE II
VICESINDACO

Art. 34
Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco esercita la supplenza del Sindaco per sopperire ai casi di assenza, impedimento temporaneo o sospensione dall’esercizio delle funzioni di Sindaco.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, le competenze sono esercitate dall’Assessore più anziano di età.

SEZIONE III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 35
La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco per l’attuazione degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio Comunale ed esercita attività di impulso e di proposta per l’attività amministrativa del Comune, improntando la propria attività ai principi dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della trasparenza.

2. La Giunta, nell’ambito della attività amministrativa del Comune, esercita le competenze che le leggi, lo Statuto e le norme regolamentari non attribuiscono ad altri organi.

3. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 36
Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e dagli Assessori, il cui numero è stabilito a discrezione del Sindaco, fino al massimo di Assessori previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 47, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

2. Tra questi possono essere eletti fino ad un massimo di due Assessori scelti fra cittadini non facenti parte del Consiglio ed aventi i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

3. In mancanza del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vicesindaco e, in mancanza di questo, da un Assessore, secondo l’ordine di anzianità determinata dall’età.

Art. 37
Nomina e decadenza della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Nel documento di nomina il Sindaco dà atto della insussistenza di cause di incompatibilità.

3. I casi di decadenza della Giunta sono regolati dalla legge.

Art. 38
Mozione di sfiducia

1. Non meno di 2/5 dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, possono sottoscrivere e presentare una mozione di sfiducia motivata nei confronti del Sindaco. Non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dal deposito della mozione presso la Segreteria comunale, essa viene messa in discussione; in caso di sua approvazione, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica, procedendosi da parte dell’autorità competente allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 39
Revoca dei singoli componenti della Giunta

1. Il Sindaco può procedere motivatamente alla revoca dei singoli Assessori, informando il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

2. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall’ufficio per altra causa provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 40
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli argomenti all’ordine del giorno della seduta, anche tenendo conto di quelli proposti dai singoli Assessori.

2. La Giunta delibera con l’intervento, almeno, della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza di voti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi in sua assenza presiede la seduta.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

6. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e redige i relativi verbali che devono essere sottoscritti da lui stesso e dal Sindaco.

CAPO IV
OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 41
Obbligo di astensione degli Amministratori

1. Il Sindaco, i Consiglieri comunali, i componenti la Giunta Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale, nonché i componenti degli organi delle unioni di Comuni e dei Consorzi fra Enti locali, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri, di parenti o di affini fino al quarto grado.

2. Il divieto di cui sopra comporta l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di dette questioni.

3. I componenti la Giunta Comunale, con delega in materia urbanistica, edilizia o di lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. In ogni caso il comportamento degli amministratori di cui sopra, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto delle distinzioni tra le reciproche funzioni, competenze e responsabilità.

TITOLO III
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

CAPO I
COMITATI DI QUARTIERE

Art. 42
Finalità ed articolazioni del territorio

1. Considerata la conformazione del territorio con la presenza di numerose frazioni o nuclei abitati ed allo scopo di favorire, in modo organico e continuativo, la partecipazione e la responsabilizzazione di tutti i Cittadini alla vita pubblica, all’attività sociale ed all’amministrazione della città, il Comune può suddividere il suo territorio in “quartieri”.

2. La suddivisione del territorio in quartieri ed il loro numero sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale. Per eventuali variazioni è competente il Consiglio Comunale, sentiti i Consigli di quartiere interessati.

L’elezione, la durata, gli eventuali organi, le attribuzioni e le competenze sono disciplinate dall’apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale.

CAPO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

SEZIONE I
CRITERI ISPIRATORI

Art. 43
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune promuove e garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i Cittadini domiciliati o residenti all’attività politico-amministrativa, economica, sociale e culturale della comunità. A tal fine favorisce il costituirsi di ogni associazione finalizzata a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei Cittadini, dei sindacati e delle altre libere forme associative. Ai fini di cui al comma precedente l’Amministrazione Comunale favorisce:

a) il collegamento dei propri organi con i comitati di quartiere se costituiti, tramite loro assemblee e consultazioni di quartiere, sulle principali questioni di scelta;

b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

3. L’Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

4. La partecipazione dei Cittadini viene favorita da una corretta informazione attivata attraverso gli strumenti di comunicazione, nonché con pubblicazioni, informazioni e comunicati stampa da parte dell’Amministrazione.

SEZIONE II
DIFENSORE CIVICO

Art. 44
Istituzione e funzione

1. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale può essere istituito l’ufficio del Difensore Civico che non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. Il difensore civico si attiva sia di propria iniziativa che a domanda dei singoli cittadini o associazioni, per eliminare abusi, disfunzioni, carenze e/o ritardi dell’amministrazione.

3. La disciplina relativa ai requisiti, alle incompatibilità, all’elezione, alla durata, alla revoca, alla decadenza nonché alle modalità di intervento e di accesso alle informazioni sono stabilite dalle legge e da apposito regolamento.

SEZIONE III
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 45
Avvio del procedimento amministrativo

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento, derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento è comunicato con le modalità previste dalla legge ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenirvi.

2. Qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati, o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’Amministrazione Comunale è tenuta a fornire loro notizia dell’inizio del procedimento, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di adottare provvedimenti a carattere cautelativo.

3. L’Amministrazione Comunale provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale recante le indicazioni prescritte dalla vigente normativa in materia.

4. Qualora per il numero di destinatari la comunicazione personale non fosse possibile, ovvero risultasse particolarmente gravosa, l’Amministrazione Comunale provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 3, mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite.

5. I soggetti portatori di interessi pubblici e privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento prendendo visione dei relativi atti, presentando memorie scritte o documenti che l’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di valutare ove pertinenti con l’oggetto del procedimento.

Art. 46
Accordi con l’Amministrazione comunale

1. In accoglimento di proposte presentate a norma dell’articolo precedente, l’Amministrazione Comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

2. Per favorire la conclusione degli accordi, il responsabile del procedimento può predisporre l’audizione dei destinatari del provvedimento, od eventuali controinteressati.

3. Gli accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto. Ad essi si applicano i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’Amministrazione Comunale recede dagli accordi, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui l’Amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento.

6. La legge individua la giurisdizione competente a dirimere le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione dei predetti accordi.

SEZIONE IV
RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

Art. 47
Riunioni e assemblee

1. L’Amministrazione Comunale, in base alla disponibilità dell’Ente, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione, mette a disposizione degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, che ne fanno richiesta, strutture, servizi ed ogni altro spazio idoneo. Le condizioni e le modalità di utilizzo sono stabilite dal Consiglio Comunale.

Art. 48
Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di procedere alle consultazioni dei Cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, con provvedimenti di loro interesse.

2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nelle delibere ad essi inerenti del Consiglio Comunale e della Giunta.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

SEZIONE V
ASSOCIAZIONI

Art. 49
Albo delle associazioni

1. Allo scopo di favorire l’organico raccordo tra l’Amministrazione Comunale e le libere aggregazioni di Cittadini che, senza fine di lucro, operano nei settori culturali, turistici, educativo-formativi, ambientali e sportivi, il Comune istituisce un “Albo delle Associazioni” cui, fatto salvo il possesso dei requisiti stabiliti nella deliberazione istitutiva, possono richiedere l’iscrizione Enti ed Associazioni che abbiano sede nel territorio comunale.

2. Parimenti il Comune istituisce un “Albo delle Associazioni di Volontariato”, cui possono richiedere l’iscrizione le Associazioni, le Organizzazioni e i gruppi di volontariato che operano nei settori della solidarietà sociale e altre realtà aggregative che abbiano sede nel territorio del comune.

3. Le Organizzazioni di volontariato già iscritte nel Registro Regionale di cui alla Legge 266/91 sono automaticamente iscritte all’Albo comunale.

Art. 50
Consulte

1. Il Consiglio Comunale può istituire le consulte fra le associazioni con tematiche culturali, turistiche, educativo-formative, ambientali, sportive, e di volontariato sociale e tra quelle associazioni ed organizzazioni operanti sul territorio comunale.

2. Le consulte esprimono, di loro iniziativa o su richiesta dell’Amministrazione Comunale, pareri su materie attinenti alla loro attività. Hanno inoltre facoltà di presentare proposte di deliberazioni o programmi di intervento al Consiglio Comunale, alla Giunta e ai Comitati di quartiere se costituiti.

3. Il funzionamento è stabilito da apposito regolamento nella deliberazione istitutiva approvata dal Consiglio Comunale.

4. Il Comune può istituire la Consulta del Volontariato composta dai gruppi ed associazioni interessate al volontariato. La Consulta è soggetto di diritto privato e non ha fini di lucro. Alla Assemblea partecipa il sindaco o suo delegato. Il suo statuto è approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 51
Attività delle associazioni

1. Il Comune sostiene le attività delle Associazioni anche mediante erogazione di contributi, secondo le modalità stabilite dal “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati”.

2. Il suddetto Regolamento fissa inoltre le modalità di accesso e di utilizzo dei servizi e strutture del Comune da parte delle Associazioni.

3. Le iniziative delle Associazioni di cui il Comune riconosce l’utilità generale e che si riferiscono ad ambiti di competenza dell’Amministrazione Comunale sono realizzate anche mediante convenzione ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

4. Relativamente alle iniziative concernenti l’attività di volontariato a fine solidaristico, tale convenzione può essere realizzata con le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di cui alla Legge n. 266/91.

SEZIONE VI
INIZIATIVE POPOLARI

Art. 52
Istanze, petizioni, proposte

1. Gli elettori del Comune, nonché i domiciliati e i residenti, purché in possesso della maggiore età, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Sindaco se iscritti nelle relative liste sezionali elettorali, per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono esaminate dagli organi di cui sopra che provvedono nel merito entro sessanta giorni.

Art. 53
Referendum

1. In materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi e alle tariffe, al personale ed all’organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione.

2. I referendum consultivi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno 2/3 dei componenti, o su richiesta di almeno 1/10 dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell’inizio della raccolta delle firme.

3. Una apposita commissione, composta dal Segretario comunale, che la presiede, e da due esperti in materie giuridiche designati uno dalla maggioranza consiliare e uno dalla minoranza consiliare, decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.

4. Il Segretario Comunale e la commissione di cui al comma 3 del presente articolo possono essere chiamati anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull’attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.

5. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

6. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali e provinciali.

7. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S’intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

8. Il Consiglio Comunale adotta entro 4 mesi dalla proclamazione dell’esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

10. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l’indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 54
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all’ordine di integrazione del contraddittorio emanato dal Giudice, delibera la costituzione del Comune in giudizio; in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni o ai ricorsi promossi dall’Elettore.

3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della legge 8/7/1986, n. 349 possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’associazione.

Art. 55
Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti amministrativi e la relativa documentazione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento sull’accesso ad atti e documenti amministrativi, se la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 56
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito “Regolamento” approvato con le modalità previste dalla legge, è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, nonché stranieri ed apolidi, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 57
Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria funzione e la conseguente attività amministrativa ai principi di democrazia e di partecipazione utilizzando procedure con criteri di snellezza, semplicità ed economicità.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della Legge sull’azione amministrativa.

CAPO I
I SERVIZI

Art. 58
Servizi pubblici

1. Il Comune può organizzare la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente in tutte le forme e con tutti gli strumenti consentiti dalla normativa vigente.

2. L’organizzazione, l’esercizio ed il funzionamento dei servizi mediante le forme di gestione di cui al comma 1, sono disciplinati dagli appositi regolamenti e/o atti costitutivi.

CAPO II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 59
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione di Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e le garanzie.

Art. 60
Consorzi

1. Il Comune promuove e può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall’art. 31 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 61
Accordi di programma

1. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall’art. 34 del D.Lgs. 267/2000, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V
UFFICI

SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILI DEI SERVIZI PERSONALE

CAPO I
PRINCIPI

Art. 62
Principi strutturali e organizzativi

1. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE

Art. 63
Organizzazione degli Uffici e del Personale

1. Il Comune disciplina, con apposite deliberazioni e regolamenti, la dotazione organica del personale e l’ordinamento degli uffici e dei servizi, con riguardo alle funzioni del Segretario Comunale e, se nominato, del Direttore Generale, dei Responsabili dei servizi, sulla base del principio che la funzione politica e di controllo è attribuita al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco, e la funzione amministrativa è affidata all’apparato burocratico nel rispetto delle norme del presente Statuto.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati anche in considerazione delle esigenze dei cittadini.

Art. 64
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati secondo il vigente ordinamento professionale e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale, stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Capo Servizio ed il Segretario Comunale nonché verso l’Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

CAPO III
DIRIGENZA

Art. 65
Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo nazionale.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

4. Il Segretario comunale, in mancanza del Direttore Generale di cui al successivo art. 66, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività.

5. In particolare il Segretario comunale:

a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;

c) su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri;

d) presiede l’Ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco e degli Assessori, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

e) roga i contratti nei quali l’Ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

Art. 66
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa stipula di apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.

Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

2. In particolare al Direttore Generale compete la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione previsti dagli artt. 169 e 197, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 267/2000.

3. Contestualmente all’atto di nomina del Direttore Generale, il Sindaco disciplina i rapporti tra il Segretario comunale e il Direttore Generale nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli. Al Direttore Generale, nel perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi dell’Ente, ad eccezione del Segretario comunale.

4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 1 e nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Art. 67
Attribuzione funzioni dirigenziali

1. Le funzioni dirigenziali possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, al Segretario comunale ed ai responsabili dei servizi.

A loro compete la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Art. 68
Sostituzione per l’adozione di atti di competenza dei Dirigenti

1. In caso di inerzia nell’adozione di atti di competenza dei responsabili di servizio con funzioni dirigenziali o di loro assenza, il Segretario comunale o il Direttore Generale, se nominato e, nei casi di necessità e urgenza, il Sindaco, li sostituiscono.

Art. 69
Incarichi Dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla Legge e dal “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento di cui al comma precedente, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 70
Collaborazioni esterne

1. Il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme del predetto Regolamento, per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione, devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 71
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla Legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l’Ente non sia dissestato e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. 267/2000.

TITOLO VI
RESPONSABILITA’

Art. 72
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti, per la responsabilità di cui al comma precedente, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Direttore Generale, se nominato, che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale, al Direttore Generale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 73
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali, che nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalla Legge e dai regolamenti cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’Amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E’ danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’Amministrazione o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell’amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se detta violazione consiste nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni di cui al compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del Collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 74
Responsabilità per i pareri sulle proposte ed attuazioni di delibere

1. Il Segretario Comunale, il Direttore Generale, se nominato, i Responsabili di Servizio interessato ed il responsabile di ragioneria, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazioni espresse ai sensi del presente Statuto.

2. Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO VII
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 75
Collegio dei Revisori: elezione, durata in carica, funzioni, competenze e prerogative

1. Il Consiglio Comunale elegge con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto da tre membri, scelti in conformità al disposto degli artt. 234 e 236 del D.Lgs. 267/2000 e secondo i requisiti stabiliti nel “Regolamento di Contabilità”, stabilendone, nel contempo, il compenso spettante, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; cessano dall’incarico e sono revocabili per inadempienza secondo il disposto dell’art. 235 del D.Lgs. 267/2000.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente, anche sugli atti dei Responsabili di Servizio ed esercita le funzioni di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

4. A tali fini i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.

5. Le modalità per lo svolgimento delle funzioni dei Revisori sono disciplinate dal “Regolamento di Contabilità”.

6. I Revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta, ai sensi dell’art. 239, comma 2, del D.Lgs. 267/2000..

7. Il Comune assicura al Collegio dei Revisori, per lo svolgimento dei propri compiti, i mezzi necessari e la collaborazione del personale prevista dal “Regolamento di Contabilità”.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 76
Modificazioni ed abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all’art. 6, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

2. Le modificazioni e le abrogazioni di cui al precedente comma, se sono dovute a successive nuove disposizioni di legge, si intendono recepite automaticamente senza alcuna procedura di revisione statutaria formale.

3. La dichiarazione di approvazione del nuovo Statuto comporta l’abrogazione del vecchio testo.

4. La dichiarazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 77
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all’Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al presente comma, al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo pretorio del Comune.

4. Il Segretario comunale appone in calce all’originale dello Statuto la dichiarazione dell’entrata in vigore.

5. Al presente Statuto viene data la massima diffusione al fine di garantirne la conoscenza a tutti i cittadini.