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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22
Codice 25.9
D.D. 27 gennaio 2005, n. 79
Autorizzazione idraulica n. 13/05 per la realizzazione delle opere idrauliche sul Fiume Toce, a completamento del depuratore al servizio del Centro Termale Acqua calda di Longia, in Comune di Premia (VB). Richiedente: Comune di Premia
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Premia, (omissis), ad eseguire le opere in oggetto, rappresentate nelle tavole progettuali allegate alla presente che andranno riviste, ai fini dellottenimento del formale atto di concessione, alla luce delle condizioni di seguito esposte:
a. le opere idrauliche dovranno limitarsi il più possibile alla sola difesa dellimpianto tecnologico, in modo simile a quanto previsto nel progetto generale autorizzato ai sensi dellart. 31 della LR56/77 e s.m.i.;
b. le opere idrauliche dovranno risultare il più possibile aderenti allimpianto tecnologico al fine di ridurre al minimo i riempimenti da farsi a tergo delle opere medesime;
c. la pista di accesso allimpianto non dovrà comportare scavi e/o riporti tali da mutare in modo significativo landamento naturale del terreno, nonché dovrà risultare collocata il più lontano possibile dalla sponda del Fiume Toce;
d. per lopera di scarico vale quanto indicato nella TAV. 71D/1 non oggetto di variante;
e. lopera deve essere realizzata nel rispetto del presente provvedimento amm.vo e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
f. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo;
g. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
h. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
i. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dellautorizzazione stessa, entro il termine di anni Due, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E fatta salva leventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
j. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
k. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
l. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
m. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
n. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
2. lopera potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;
3. il soggetto autorizzato, per il rilascio della concessione, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla D.Lgs. 42/04; alla L.R. 45/89; ecc.);
4. il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole