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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

Codice 16.4
D.D. 20 gennaio 2005, n. 11

Art. 10 l.r. 40 del 14 dicembre 1998. Fase di Verifica della procedura V.I.A. relativamente al progetto per l’ampliamento della cava di inerti sita in localita’ Crociera del Comune di Cortiglione (AT), finalizzata alla realizzazione dei rilevati del collegamento autostradale Asti - Cuneo, presentato dalla Societa’ Consortile a. r.l. Isola

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

per le motivazioni espresse in premessa il progetto per l’ampliamento della cava sita in località “Crociera” del Comune di Cortiglione (AT), presentato ai sensi dell’art. 10 l.r. 40/1998 dalla Società Consortile a r.l. ISOLA, con sede in Fano (PU), Via della Costituzione 10, non deve essere sottoposto alla Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 12 e 13, l.r. 40/1998, in quanto il progetto di coltivazione e di recupero ambientale non va a realizzare impatti rilevanti nei confronti delle componenti ambientali competenti il sito di cava.

Tuttavia il progetto esecutivo, relativo alla coltivazione della cava, presentata ai sensi delle ll.rr. 69/1978, 45/1989 e 30/1999 e D.lgs. 490/1999, oltre a quanto richiesto dalla Circolare n. 21/LAP del 18 settembre 1995, deve approfondire necessariamente i seguenti argomenti:

- maggiore definizione dell’intervento estrattivo in quanto la documentazione presentata non consente un esame esaustivo dell’intervento;

- individuazione dell’area di ubicazione del deposito provvisorio del terreno agrario, scoticato nella fase di preparazione della cava, e destinato agli interventi di recupero ambientale;

- approfondimento progettuale, relativamente alla coltivazione in prossimità delle abitazioni limitrofe per salvaguardarne l’incolumità e l’abitabilità;

- dichiarazione di ANAS in merito alla conformità del materiale della cava;

- per quanto riguarda il trasporto del materiale la ditta proponente, d’intesa con ANAS, è tenuta a presentare un protocollo per la gestione dei mezzi che verranno previsti nell’atto autorizzativo; il protocollo citato deve prevedere strutture e modalità di trasporto che garantiscano l’agevole riconoscimento dei mezzi circolanti finalizzato al controllo dei transiti previsti e alla provenienza dei singoli mezzi. Il suddetto protocollo deve inoltre prevedere un sistema di controllo da parte della ditta proponente e di ANAS.

La presente determinazione sarà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40.

Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto