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Bollettino Ufficiale n. 22 del 1 / 06 / 2005

Codice 26.2
D.D. 14 gennaio 2005, n. 18

Ferrovia Canavesana. Comune di Cuorgne’. Autorizzazione ai Sig.ri Muia’ Vincenzo e Billeci Ramona, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, alla ristrutturazione dell’immobile di proprieta’ e alla demolizione e ricostruzione dell’annesso basso fabbricato uso garage, in deroga all’art. 49 del citato D.P.R

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, ai Sig.ri Muia’ Vincenzo e Billeci Ramona, proprietari dell’immobile residenziale sito in località Campore e distinto al C.T. del Comune di Cuorgnè al foglio V mappale 1177, l’autorizzazione alla ristrutturazione dell’immobile di proprieta’ e alla demolizione e ricostruzione dell’annesso basso fabbricato ad uso garage, alla distanza minima di m. 9,80 dal binario ferroviario più vicino, in deroga all’art. 49 del citato D.P.R., secondo quanto previsto dal progetto depositato con nota prot. n. 9978/26/2004 del 25/08/2004.

che il Richiedente dovrà mettere in atto, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18/11/1998 regolamento di attuazione della L. 26/10/1995 n. 447 “Legge sull’inquinamento acustico”.

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico del Richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e della L.R. 08/08/1997 n. 51 e dal D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino