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Bollettino Ufficiale n. 22 del 1 / 06 / 2005

Codice 21.5
D.D. 4 gennaio 2005, n. 3

Disposizione del divieto dell’esercizio dell’attivita’ venatoria per l’area della “Palude di San Genuario” proposta come SIC e classificata come ZPS (Codice Natura 2000 - IT1120007)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di disporre, per le motivazioni riportate in premessa, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., il divieto dell’esercizio dell’attività venatoria sull’intero territorio del pSIC e ZPS “Palude di San Genuario” (Codice Natura 2000 - IT1120007).

La Provincia di Vercelli provvederà alla pubblicizzazione del divieto mediante l’apposizione, in corrispondenza del confine del pSIC e ZPS “Palude di San Genuario”, di tabelle ai sensi dell’articolo 50 della legge regionale 70/1996.

Di stabilire sin d’ora che, qualora la Provincia, invitata a procedere, non ottemperi a tale disposizione, la Regione interverrà in via sostitutiva provvedendo alla apposizione di tali tabelle.

La vigilanza circa l’attuazione del presente provvedimento è affidata ai soggetti di cui all’articolo 27 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all’art. 51 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70.

Avverso tale provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi