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Bollettino Ufficiale n. 22 del 1 / 06 / 2005

Codice 25.9
D.D. 10 febbraio 2005, n. 146

Ditta: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Servizi Integrati) - Conferenza di Servizi. Nulla osta ai soli fini idraulici per i lavori di adeguamento della darsena presso la caserma dei Carabinieri di Verbania. Lago Maggiore - Comune di Verbania

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

che al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti possa essere rilasciata l’autorizzazione per l’adeguamento della darsena presso la caserma dei Carabinieri di Verbania sul Lago Maggiore in Comune di Verbania;

L’adeguamento consistente nella realizzazione di un molo foraneo frangionde galleggiante, nella sostituzione di un pontile galleggiante interno ed al dragaggio del fondale della darsena per uno strato di circa 70(100 cm. oltre a vari adeguamenti dell’esistente, è indicati nella posizione e secondo le modalità presentate ed illustrate nel disegno allegato all’istanza in questione che, debitamente vistato da quest’Ufficio, viene restituito al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) il molo foraneo frangionde galleggiante ed il pontile galleggiante interno dovranno essere posti in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) il dragaggio del fondale dovrà essere realizzato in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, previa preventiva verifica delle fondazioni dei manufatti esistenti al fine di evitarne il danneggiamento, restando a carico di codesto spettabile Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

3) l’esecuzione dell’intervento e lo smaltimento del materiale dovrà avvenire nel rispetto di eventuali prescrizioni poste dal Commissariato Italiano per la Convenzione Italo Svizzera sulla pesca ed altri Enti competenti in merito;

4) dovranno essere eseguiti accurati calcoli statici dell’opera in argomento, in particolare dovranno essere accuratamente verificate le condizioni di staticità e portanza del terreno (relazione geologico-tecnica) per quanto riguarda i pali ed i corpi morti, in relazione alle sollecitazioni indotte dal pontile nelle varie situazioni di livello del Lago e delle forze dei venti, del moto ondoso e dalle imbarcazioni al fine anche di evitare la deriva del pontile e del molo galleggianti in questione;

5) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

6) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire, se necessario, il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni comunali, autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dal Commissariato Italiano per la Convenzione Italo Svizzera sulla pesca.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole