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Bollettino Ufficiale n. 22 del 1 / 06 / 2005

Codice 25.2
D.D. 9 febbraio 2005, n. 138

L. n. 449/97 - art. 49 - comma 16 - Comune di Piedicavallo. Autorizzazione all’accorpamento di quote residue di mutui contratti con la Cassa DD.PP., per l’acquisto di materiale illuminante

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) di autorizzare l’accorpamento delle quote residue dei mutui di cui ai Decreti del Presidente della Giunta Regionale citati in premessa per consentire al Comune di Piedicavallo l’acquisto di materiale illuminante per l’importo di Euro 8.483,86;

Art. 2) di dare atto che il suddetto accorpamento non comporta aumenti di spesa a carico del Bilancio regionale;

Art. 3) di dare altresì atto che il Comune di Piedicavallo rinuncia a qualsiasi facoltà di richiedere variazioni dopo la concessione del finanziamento oggetto dell’utilizzo delle quote residue.

Il Dirigente responsabile
Massimo Fadda