Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 22 del 1 / 06 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2005, n. 39-111

D.G.R. n. 29-15238 del 30.3.2005. Approvazione del nuovo statuto della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura. Riadozione con i poteri del Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 57 dello Statuto Regionale.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di riadottare, per le motivazioni illustrate in premessa e ai sensi dell’art. 57 dello statuto regionale, la D.G.R. n. 29-15238 del 30.3.2005 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo statuto della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura. Approvazione con i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 57 dello Statuto”, confermandone i contenuti. Il testo del nuovo statuto della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura è allegato al presente atto per farne parte integrante (allegato A);

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regionale per la ratifica ex art. 57 dello Statuto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

STATUTO DELLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA

Art. 1
DENOMINAZIONE

Esiste una fondazione denominata “FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA”.

Art. 2
SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro e si impegna a promuovere la cultura con azioni specifiche attente anche a valorizzare tutti i soggetti che operano nello stesso ambito all’interno della Regione Piemonte.

In particolare si propone di:

a) promuovere conferenze, mostre, esposizioni, manifestazioni, fiere e mostre – mercato sul libro, sull’editoria, sulla comunicazione, sulla musica, sui beni e sulle attività culturali, eventi da tenersi con cadenza periodica a Torino e/o in altre Città, provvedendo alla loro organizzazione direttamente o tramite terzi;

b) promuovere ricerche, studi e documentazioni sul libro, sulla musica, sui beni e sulle attività culturali nonché su tutto ció che ad essi possa essere in qualche modo collegato. Provvedere altresí alla divulgazione dei risultati di ricerche e studi effettuati anche da organismi esterni;

c) promuovere attivitá per la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento del personale addetto alla produzione, alla distribuzione, alla diffusione e alla valorizzazione del libro, della musica dei beni e delle attività culturali e degli altri strumenti di comunicazione e di formazione ad essi affini, con particolare attenzione alle problematiche indotte dall’utilizzo di nuove metodologie e tecnologie;

d) collaborare ad iniziative di singoli o di enti pubblici o privati che tendano a raggiungere gli stessi obiettivi, anche all’estero in favore della Cultura.

L’attivitá si svolgerá prevalentemente in Piemonte.

Art. 3
SEDE

La Fondazione ha sede in Torino.

Art. 4
PATRIMONIO

Il patrimonio necessario per garantire il funzionamento della Fondazione viene assicurato dai Soci Fondatori, e anche attraverso incrementi destinati alla gestione corrente delle attività.

Il patrimonio é costituito:

- dai beni immobili, dai valori mobili e dalle somme conferite a titolo di liberalitá dai Soci Fondatori e dai relativi proventi e rendite;

- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati semprechè gli stessi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

- dai proventi derivanti da qualsiasi iniziativa svolta dalla Fondazione.

L’accettazione dei beni e delle elargizioni di cui sopra, destinati ai fini indicati all’articolo 2, è deliberata da parte del Consiglio di Amministrazione e comunque nel rispetto dell’articolo 17 Codice Civile.

Art. 5
GESTIONE DEGLI EVENTI

Per ció che riguarda l’organizzazione delle manifestazioni, fiere e mostre-mercato che richiedano, per la loro complessitá, notevole esperienza, conoscenza tecnica e capacitá imprenditoriale, la Fondazione potrá avvalersi di Societá di gestione.

Art. 6
SOCI

Annullato

Annullato

Annullato

Annullato

Sono Soci Fondatori i soggetti intervenuti all’atto costitutivo ed i soggetti che, pur non essendo intervenuti all’atto costitutivo, verranno riconosciuti come tali da deliberazioni dell’assemblea dei Soci Fondatori assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci Fondatori.

I Soci costituiscono il fondo patrimoniale come indicato dall’atto costitutivo.

Annullato

Annullato

Art. 7
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- l’Assemblea dei Soci;

- il Presidente ed i Vice Presidenti;

- il Consiglio di Amministrazione;

- l’Alto Comitato di Coordinamento;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

É inoltre consentita la nomina di cariche onorarie.

Art. 8
ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

L’Assemblea dei Soci é composta dai membri dell’Alto Comitato di Coordinamento e da un rappresentante di ciascun socio fondatore, designati dai rispettivi enti di appartenenza, secondo il proprio ordinamento.

L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente Onorario della Fondazione o, in sua assenza, da un suo delegato.

L’Assemblea delibera la nomina dei Revisori dei Conti, l’eventuale nomina della Societá di Revisione, le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, l’approvazione del programma di attività e l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metá dei Soci.

In seconda convocazione la deliberazione é valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Per deliberare le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, ivi compresa l’ammissione di nuovi Soci Fondatori e lo scioglimento della Fondazione, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.

Art. 9
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Alto Comitato di Coordinamento, di cui al successivo art. 14.

I Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione stesso tra i suoi membri.

Tale mandato avrá durata triennale.

Per la prima volta la nomina viene effettuata in sede di atto costitutivo.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio;

- convoca il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio Esecutivo, se nominato;

- dá esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- esercita i poteri di ordinaria amministrazione e, nei limiti di quelli conferiti con apposita delibera, anche i poteri di straordinaria amministrazione;

- trasmette annualmente ai Consigli dei Soci il bilancio preventivo accompagnato da una relazione previsionale sull’attività, il bilancio consuntivo corredato da una relazione sull’attività svolta, una relazione semestrale sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione. Inoltre, il Presidente trasmette i documenti eventualmente richiesti, di volta in volta, dai Soci su qualsiasi iniziativa e/o procedura.

Il Presidente ha la facoltá di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o categorie di atti.

In caso di impedimento, anche temporaneo, del Presidente e per qualsiasi altro motivo, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente anziano.

Art. 10
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei Consiglieri, di cui tre nominati dall’Alto Comitato di Coordinamento, uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dalla Provincia di Torino, uno designato dalla Città di Torino, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di ammissione di un nuovo Socio Fondatore, questi ha diritto a nominare un membro del Consiglio di Amministrazione.

L’Alto Comitato di Coordinamento o il Socio Fondatore provvede a sostituire entro 30 (trenta) giorni il componente del Consiglio di Amministrazione che venisse a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, assicurando così la funzionalità e la continuità dell’organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, sceglie tra i suoi componenti i Vice-Presidenti.

Art. 11
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - POTERI

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha altresí il potere di:

a) - attuare i programmi di attività per il raggiungimento degli scopi statutari;

b) - provvedere a qualsiasi atto, ivi comprese le operazioni bancarie, necessario od utile per le finalità istituzionali della Fondazione;

c) - provvedere all’eventuale assunzione di personale, determinandone il trattamento economico;

d) - predisporre ed approvare eventuali regolamenti della Fondazione;

e) assumere eventuali partecipazioni in enti le cui attività siano correlate con quelle della Fondazione;

f) - nominare i Vice Presidenti;

g) - nominare, qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia superiore a sette, un Comitato Esecutivo, scegliendo i componenti tra i propri membri;

h) - nominare e revocare un Segretario fissandone poteri, compiti, durata e remunerazione;

i)- nominare eventualmente uno o più Direttori di Sezione, per coordinare particolari settori di attività, definendone in sede di nomina poteri, compiti, durata e remunerazione;

l) - accettare i contributi, le donazioni, i lasciti, nonchè effettuare gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili.

Art. 12
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente anziano.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato se ne viene fatta richiesta dal presidente dell’Alto Comitato di Coordinamento o da almeno due Consiglieri ed, in ogni caso, almeno due volte l’anno.

L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, deve essere spedito ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell’adunanza, ma, nel caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telegrafica o telefax per via breve almeno due giorni prima dell’adunanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale su apposito libro bollato e vidimato, da sottoscriversi dal Presidente e dal Segretario che provvederà alla redazione del verbale stesso.

Art. 13
COMITATO ESECUTIVO

Qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia superiore a sette, il Consiglio di Amministrazione puó nominare un Comitato Esecutivo, scegliendo i componenti tra i propri membri, previa determinazione del numero e delegando ad esso i propri poteri e compiti in tutto o in parte.

Per la validità delle deliberazioni, le modalità delle votazioni e la redazione dei verbali, si applicano le stesse norme fissate dall’articolo 12 per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 14
ALTO COMITATO DI COORDINAMENTO

L’ Alto Comitato di Coordinamento e’ composto dal Presidente della Regione Piemonte , dal Presidente della Provincia di Torino e dal Sindaco della Citta’ di Torino.

A rotazione il Comitato e’ presieduto per periodi annuali da ciascuno dei suoi membri che in tale periodo assume la qualita’ di Presidente onorario della Fondazione.

L’Alto Comitato di Coordinamento nomina di concerto tre membri del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente, e detta direttive generali cui deve ispirarsi l’attivita’ culturale della Fondazione, inoltre collabora ad individuare ed indicare le scelte fondamentali e le iniziative della Fondazione intese al perseguimento delle finalita’ dell’ente.

In particolare, l’Alto Comitato di Coordinamento puo’ proporre le iniziative che ritenga utile ed esprimere il proprio parere sulle attivita’ della Fondazione.

L’Alto Comitato di Coordinamento si riunisce su richiesta di uno dei suoi membri o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I membri dell’Alto Comitato di Coordinamento hanno facolta’ di intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per esercitare i compiti loro attribuiti dal presente Statuto, senza diritto di voto.

Al Presidente dell’Alto Comitato di Coordinamento e’ altresi’ riconosciuta la facolta’ di convocare il Consiglio di Amministrazione per essere reso edotto delle concrete iniziative assunte dalla Fondazione.

Il presidente pro-tempore dell’Alto Comitato di Coordinamento ha facolta’ di nominare un Segretario del Comitato.

Art. 15
REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da tre membri effettivi nominati dall’Assemblea dei soci fondatori, dura in carica tre anni ed i suoi membri potranno essere rieletti alla scadenza.

Per la prima volta il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato in sede di atto costitutivo.

Compito del Collegio dei Revisori dei Conti è quello di controllare la gestione amministrativa della Fondazione esprimendo, mediante relazione scritta, i propri pareri sul bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

Art. 16
ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17
BILANCIO PREVENTIVO

Il bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse finanziarie disponibili e preventivabili, l’attività che la Fondazione svolgerà nell’anno successivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 18
BILANCIO CONSUNTIVO

Il bilancio consuntivo, da approvarsi da parte dell’Assemblea dei Soci entro il 30 giugno di ogni anno, raccoglie i risultati finanziari ed economici dell’attività svolta nell’anno precedente ed é accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio può essere soggetto a certificazione da parte di Società di Revisione iscritta nell’apposito albo tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Art. 19
SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Fondazione o di sua cessazione per qualsiasi altra causa, il patrimonio residuo è devoluto dal Consiglio di Amministrazione per gli scopi della Fondazione, quali indicati nel presente Statuto, o per scopi affini e comunque nel rispetto dell’art. 31 del Codice Civile.

Art. 20
NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge.