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Bollettino Ufficiale n. 22 del 1 / 06 / 2005

Codice 30
D.D. 18 gennaio 2005, n. 9

L.n. 448/2001 art.70 - D.G.R. 80-9710 del 16 giugno 2003 - Comune di Villanova d’Asti - Tipologia progetto :"Ristrutturazione ed ampliamento ex asilo infantile per la realizzazione di micro-nido" - Ubicazione intervento: comune di Villanova d’Asti - Frazione Savi - Progetto definitivo euro 600.000,00 - Contributo regionale euro 300.000,00.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

E’ concesso al Comune di Villanova d’Asti (AT) per la realizzazione dei lavori di “ristrutturazione ed ampliamento ex asilo infantile per la realizzazione di micro-nido ” il contributo di Euro 300.000,00.

La realizzazione delle opere comprese nel relativo progetto, approvato dal Comune di Villanova d’Asti ai sensi della L.R. 18/84, così come modificata dalla L.R. 12/00, è subordinata alle seguenti condizioni:

- all’osservanza della normativa di cui alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003, modificata dalla D.G.R n. 20-11930 del 8 marzo 2004;

- alla effettiva copertura finanziaria dell’opera mediante l’assunzione degli impegni di spesa previsti dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 29 giugno 2004;

- all’osservanza delle prescrizioni impartite dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Azienda Sanitaria Locale n. 19 di Asti con nota del 3 agosto 2004;

- all’osservanza delle prescrizioni impartite dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale n. 19 di Asti in data 12 agosto 2004;

- all’osservanza delle prescrizioni impartite dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio del Piemonte nel parere n. 14236/LC del 28 settembre 2004;

- all’osservanza della legislazione vigente nella redazione ed approvazione della documentazione progettuale esecutiva e nella scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori;

- alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni di cui al D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

- all’osservanza, anche in fase esecutiva e gestionale, del D.M. 16 febbraio 1982 per eventuali locali, attività, depositi ed impianti in esso previsti;

- alla dichiarazione, con apposito atto formale, di accettazione delle condizioni stabilite dal presente atto, in particolare:

1. inizio dei lavori entro 90 gg. dalla data di ricevimento del presente atto, termine dei lavori entro 270 gg. dal verbale di consegna;

2. vincolo di destinazione socio-assistenziale della durata di quindici anni a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori finanziati. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione a favore della Regione Piemonte, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, a cura e spese del beneficiario del contributo;

3. presentazione del verbale di consegna dei lavori alla Direzione regionale competente entro 90 giorni dal termine per l’inizio lavori di cui al punto 1) e di copia conforme dell’atto di vincolo della destinazione d’uso socio-assistenziale.

Sono confermate e qui richiamate, anche se non trascritte tutte le prescrizioni a cui è vincolata la concessione e l’erogazione del contributo di Euro 300.000,00, così come esplicitato nella D.G.R. n. 80-9710 del 16 giugno 2003.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Attilio Miglio