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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 21

Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2005, n.53-125

Intesa Stato-Regioni, sottoscritta il 23 marzo 2005, sulla spesa sanitaria. Indirizzo alle Aziende Sanitarie Regionali e ai soggetti accreditati o provvisoriamente accreditati per la fornitura di prestazioni sanitarie

A relazione dell’Assessore Valpreda:

Il 23 marzo 2005 con l’Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Atto Rep. n. 2271, è stato sottoscritto il nuovo Patto di stabilità in materia sanitaria fra lo Stato e le Regioni, in attuazione di quanto previsto all’art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

L’intesa prevede che le Regioni, per accedere al finanziamento integrativo a carico dello Stato, adottino interventi di natura programmatoria al fine della razionalizzazione della rete ospedaliera e della realizzazione delle azioni previste dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale per l’aggiornamento del personale sanitario e contestualmente implementino i sistemi di controllo della spesa, ottemperando agli obblighi di debito informativo nei confronti del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

In attesa della definizione del finanziamento 2005 per ciascuna Azienda Sanitaria Regionale, con nota prot. n. 5762/D28/28.5 del 22.04.2005, le aziende stesse sono state invitate a predisporre il consuntivo del 1° trimestre 2005, un preventivo tecnico per l’intero anno utilizzando come parametro i costi risultanti dal preconsuntivo 2004 e il Piano di attività per l’anno 2005.

Poiché la legge finanziaria e l’intesa sopraccitate stabiliscono che la Regione rispetti il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione delle proprie Aziende (con esclusione di quelli per il personale cui si applicano altre norme di contenimento), attraverso modalità che garantiscano che complessivamente la loro crescita non sia superiore al 2% rispetto ai dati del preconsuntivo relativi al quarto trimestre 2004, si ritiene opportuno fornire alle Aziende sanitarie piemontesi alcune indicazioni di salvaguardia, in attesa che l’Assessorato alla Sanità proceda all’esame dei Piani di attività e dei preventivi 2005, unitamente al consuntivo del 1° trimestre.

Pare opportuno pertanto che le ASR, prima della verifica da parte dell’Assessorato della coerenza dei documenti programmatori con gli obiettivi di salute e di rispetto dell’equilibrio economico finanziario della gestione:

* Non procedano ad assunzioni di personale, fatto salvo il personale infermieristico;

* Non affidino nuovi incarichi esterni per consulenze a carattere non sanitario;

* Non avviino nuove attività sanitarie o nuove strutture operative, ancorché previste dall’atto di organizzazione aziendale;

* Non affidino a soggetti esterni attività precedentemente svolte con personale dipendente senza avere ottenuto preventiva autorizzazione della Giunta Regionale, fatti salvi i provvedimenti contingenti e urgenti nei casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio, per i quali daranno comunicazione alla stessa Giunta Regionale entro i successivi 15 giorni.

Le Aziende stesse dovrebbero inoltre obbligatoriamente elencare nei documenti programmatori di cui sopra le iniziative assunte dal 01.01.05 relativamente ai procedimenti elencati nel precedente capoverso.

Tenuto conto che il volume di attività delle Strutture private provvisoriamente e definitivamente accreditate per le attività di ricovero e per le attività ambulatoriali, per l’anno 2005, è stato individuato dai quadranti, che hanno provveduto a raccogliere i dati comunicati dalle singole Aziende Sanitarie Locali, sulla base della rilevazione del proprio fabbisogno, risulta necessario stabilire quanto segue:

- I soggetti accreditati o provvisoriamente accreditati potranno erogare a carico del SSN prestazioni di ricovero per un ammontare pari al valore indicato nel fabbisogno già proposto dalla Conferenza di quadrante ed individuato per ciascuna struttura dalle singole Aziende Sanitarie Locali, il cui valore complessivo risulta essere non superiore al valore della produzione dell’anno 2004. Resta inteso che per la Struttura “Silenziosi Operai della Croce”, riconosciuta come Casa di cura dal 1 gennaio 2005, occorre fare riferimento al valore relativo all’attività erogata nell’anno 2004 come Struttura ex art. 26 della L. 833/78;

- I soggetti accreditati o provvisoriamente accreditati potranno erogare a carico del SSN prestazioni ambulatoriali per un ammontare pari al valore indicato nel fabbisogno già proposto dalla Conferenza di quadrante ed individuato per ciascuna struttura dalle singole Aziende Sanitarie Locali.

Anche per i Presidi ex artt. 42 e 43 della L. 833/78, occorre fare riferimento al valore indicato per ciascuna struttura nel fabbisogno già proposto dalla Conferenza di quadrante ed individuato dalle singole Aziende Sanitarie Locali.

Eventuali eccedenze rispetto al valore di produzione assegnato subiranno gli abbattimenti previsti, in virtù degli accordi esistenti tra la Regione e le Associazioni di categoria relative.

La Giunta Regionale udite le argomentazioni del relatore e condividendole,

vista la Legge n. 311 del 30.12.2004;

vista l’Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Atto Rep. 2271 del 23.03.2005;

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

- di stabilire che le Aziende Sanitarie fino a quando non sia stata effettuata la verifica da parte dell’Assessorato della coerenza dei documenti programmatori con gli obiettivi di salute e di rispetto dell’equilibrio economico finanziario della gestione:

* Non procederanno ad assunzioni di personale, fatto salvo il personale infermieristico;

* Non affideranno nuovi incarichi esterni per consulenze a carattere non sanitario;

* Non avvieranno nuove attività sanitarie o nuove strutture operative, ancorché previste dall’atto di organizzazione aziendale;

* Non affideranno a soggetti esterni attività precedentemente svolte con personale dipendente senza avere ottenuto preventiva autorizzazione della Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti contingenti e urgenti nei casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio, per i quali daranno comunicazione alla stessa Giunta regionale entro i successivi 15 giorni;

- di stabilire che Le Aziende stesse dovranno inoltre obbligatoriamente elencare nei documenti programmatori di cui sopra le iniziative assunte dal 01.01.05 relativamente ai procedimenti elencati nel precedente capoverso;

- di stabilire che i soggetti accreditati o provvisoriamente accreditati potranno erogare a carico del SSN prestazioni di ricovero per un ammontare pari al valore indicato nel fabbisogno già proposto dalla Conferenza di quadrante ed individuato per ciascuna struttura dalle singole Aziende Sanitarie Locali, il cui valore complessivo risulta essere non superiore al valore della produzione dell’anno 2004. Resta inteso che per la Struttura “Silenziosi Operai della Croce”, riconosciuta come Casa di cura dal 1 gennaio 2005, occorre fare riferimento al valore relativo all’attività erogata nell’anno 2004 come Struttura ex art. 26 della L. 833/78;

I soggetti accreditati o provvisoriamente accreditati potranno erogare a carico del SSN prestazioni ambulatoriali per un ammontare pari al valore indicato nel fabbisogno già proposto dalla Conferenza di quadrante ed individuato per ciascuna struttura dalle singole Aziende Sanitarie Locali.

- di stabilire inoltre che anche per i Presidi ex artt. 42 e 43 della L. 833/78, occorre fare riferimento al valore indicato per ciascuna struttura nel fabbisogno già proposto dalla Conferenza di quadrante ed individuato dalle singole Aziende Sanitarie Locali.

- di stabilire infine che eventuali eccedenze rispetto al valore di produzione assegnato subiranno gli abbattimenti previsti, in virtù degli accordi esistenti tra la Regione e le Associazioni di categoria relative.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)