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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 21

Codice 26.2
D.D. 20 dicembre 2004, n. 664

Ferrovia del Canavese. Comune di Volpiano. Autorizzazione ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, alla realizzazione di un edificio residenziale e al rifacimento dell’annessa recinzione, in deroga agli artt. 49 e 52 del citato D.P.R., su lotto di terreno di proprietà della B.R.D. S.a.S.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di rilasciare, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, al sig. Bellino Roci Massimiliano, legale rappresentante della B.R.D. S.a.S., proprietaria del lotto di terreno distinto al C.T. del Comune di Volpiano al foglio XL mappali 226-227-232, l’autorizzazione alla realizzazione di un edificio residenziale alla distanza minima di m. 13,48 dal binario ferroviario più vicino e al rifacimento dell’annessa recinzione, posta alla distanza minima di mt. 4, in deroga agli artt. 49 e 52 del citato D.P.R., secondo quanto previsto dal progetto depositato con nota prot. n. 10848/26/2004 del 22.09.2004, a condizione che, al fine di agevolare la manovra di eventuali mezzi di soccorso alla linea in caso di incidente ferroviario, l’accesso carraio previsto in fregio alla recinzione in progetto sia almeno di mt. 4,00 e venga realizzata una rotatoria in fondo a Via Lincoln;

che le caratteristiche della suddetta rotatoria dovranno essere concordate con il Comune di Volpiano;

che il Richiedente dovrà mettere in atto, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18.11.1998 regolamento di attuazione della L. 26.10.1995 n. 447 “Legge sull’inquinamento acustico”;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico del Richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino