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Bollettino Ufficiale n. 21 del 26 / 05 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2005, n. 3-7

L.R. 40/1998 - Giudizio di campatibilita’ ambientale relativo al progetto “Intervento di riqualificazione naturalistico - ambientale della golena del fiume Po tramite attivita’ di cava in localita’ Baraccone del Comune di Casale Monferrato” presentato dalla Societa’ Allara S.p.A.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, in merito al progetto “Intervento di riqualificazione naturalistico - ambientale della golena del fiume Po tramite attività di cava in località Baraccone del Comune di Casale Monferrato”, presentato dalla Società Allara S.p.A. con sede legale in Casale Monferrato (AL), Strada per Frassineto Po, per le motivazioni dettagliate in premessa e di seguito evidenziate:

- il progetto prevede la destinazione naturalistica di aree attualmente ad utilizzo agricolo consentendo in tal modo di migliorare l’ecosistema dell’ambito fluviale per il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione ambientale stabiliti dal Piano d’Area per l’Ambito n. 4, attraverso la chiusura dell’attività estrattiva e la conseguente cessione della proprietà dell’area all’Ente Parco;

- il progetto incrementa la capacità riproduttiva delle risorse naturali tipiche delle aree perifluviali;

- gli interventi di riqualificazione ambientale proposti consentono di restituire l’area all’originaria vocazione perifluviale del territorio interessato;

- lo sviluppo cronologico del progetto consente la progressiva dismissione delle aree da destinare alla fruizione pubblica secondo le modalità della convenzione ai sensi dell’articolo 3.10 del Piano d’Area;

- l’intervento proposto, ancorché finalizzato alla sistemazione definitiva dell’Ambito n. 4, consente di garantire i livelli di produttività, per tutto il periodo previsto richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano d’Area, ed esigenze di ordine estrattivo.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, è valido alle seguenti condizioni:

- il progetto deve essere realizzato in ottemperanza alle prescrizioni di coltivazione e di sistemazione finale dell’area e ai controlli in corso d’opera previsti rispettivamente negli allegati A e B che fanno parte integrante della presente deliberazione;

- devono essere sempre disponibili in cava barriere galleggianti e sostanze assorbenti per il contenimento di eventuali inquinanti, di oli minerali e di idrocarburi accidentalmente riversati nell’area di intervento;

- la Società proponente è tenuta a predisporre, d’intesa con A.R.P.A., un piano per il monitoraggio del livello di rumorosità derivante dalle attività di cava e di quelle connesse; il suddetto piano oltre alle modalità deve prevedere la frequenza del monitoraggio; i potenziali ricettori dell’impatto acustico generato dalle lavorazioni di cava sono essenzialmente riconducibili alle cascine sparse presenti a Sud del perimetro meridionale della cava, lungo la S.P. 54. Il monitoraggio acustico, da definire preventivamente con A.R.P.A., dovrà prevedere misure nell’arco dell’intera giornata lavorativa presso i diversi ricettori sopra citati, in particolare nel periodo in cui le lavorazioni di cava interessano i settori più meridionali dell’area in disponibilità;

- la Società proponente è tenuta ad impedire l’accesso all’area di cava con la messa in opera di barriere in particolare presso le due entrate in prossimità delle due ex discariche comunali, ad Ovest dell’area, facilmente accessibili al bacino principale di cava;

- la Società proponente è tenuta a realizzare, entro 90 giorni dall’autorizzazione ex l.r. 69/1978, il completo collegamento tra le lanche previste in progetto tramite la messa in opera di idonee tubazioni o in alternativa, per consentire l’accesso ai mezzi agricoli, sia realizzato un attraversamento costituito da un ponte le cui caratteristiche costruttive devono essere concordate con l’Ente di Gestione;

- entro 60 giorni dall’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 deve essere stipulata una nuova convenzione tra la Società Allara S.p.A. e l’Ente di Gestione dell’Area Protetta, ai sensi dell’art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po, in sostituzione di quella attualmente in vigore a seguito di atto del 16 maggio 2000 registrato al n. 3122 del 29 maggio 2000 tra Allara S.p.A., Elma S.r.l. e l’Ente di Gestione; la nuova convenzione, rispetto alla precedente, deve essere così integrata:

- gli obblighi previsti a carico della ditta Elma S.r.l. devono essere espressamente assunti dalla Società Allara S.p.A.;

- all’art. 12 deve essere prevista una Commissione di controllo in cui siano rappresentati il Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, l’Ente di Gestione del Parco e il Comune di Casale Monferrato (AL), la Commissione prevista dalla nuova Convenzione è tenuta, tra l’altro, a verificare la realizzazione di quanto già riportato nella Determina dell’Ente di Gestione n. 190 del 5 novembre 1999;

- deve essere previsto all’art. 10 l’aggiornamento biennale del contributo annuo a carico della Società Allara S.p.A.;

- entro 30 giorni dall’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 la Società proponente è tenuta, ai sensi dell’art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I. a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato. L’atto liberatorio deve essere inviato all’Amministrazione regionale, al Comune di Casale Monferrato e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta;

- nel corso delle operazioni di concimazione connesse con gli interventi di inerbimento e di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previste in progetto l’immissione di nitrati non dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 18 ottobre 2002, n. 9/R ai sensi del D.lgs. 11 maggio 1999 n. 152;

- il materiale non oggetto di commercializzazione, escluso il terreno vegetale, qualora rientri nella classe A6 (A.A.S.H.O.) deve essere messo a disposizione di A.I.PO per eventuali interventi di manutenzione di opere idrauliche di competenza; il sito di deposito provvisorio deve essere concordato con A.I.PO e con l’Ente di Gestione;

- la realizzazione del bosco golenale, prevista nell’ultima fase di progetto, prima della dismissione all’Ente di Gestione, deve essere compatibile con il corretto deflusso del fiume Po e tale da mantenere le condizioni di sicurezza idraulica;

- la puntuale localizzazione del parcheggio per disabili e l’eventuale mantenimento di un edificio del cantiere deve essere oggetto di successivo approfondimento con l’Ente di Gestione;

- le ulteriori autorizzazioni ai sensi della l.r. 69/1978 e del D.lgs. 42/2004 dovranno essere valutate anche in funzione di possibile conclusione dell’intervento con tempi più ristretti rispetto a quanto proposto dal proponente;

- in ottemperanza al nulla-osta del Magistrato per il Po n. 3861 del 7 ottobre 1999 il ciglio degli scavi o comunque il limite di lavori che comportino movimento terra, deve mantenere un limite minimo di 70 m rispetto al piede esterno dell’argine;

- la Società proponente è tenuta ad eseguire entro 6 mesi dall’autorizzazione, uno studio statistico concernente le caratteristiche petrografiche del giacimento coltivato associato ad una contestuale analisi qualitativa e quantitativa dei livelli di polverosità finalizzata alla ricerca di eventuali minerali fibrosi. A seguito dei risultati, che devono essere inviati al Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, al Comune di Casale Monferrato e all’A.R.P.A., le Amministrazioni potranno predisporre, a carico del proponente, un monitoraggio.

Di dare atto che la presente deliberazione, per quanto attiene l’autorizzazione di ordine ambientale, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998, assorbe l’autorizzazione, ex art. 159 D.lgs. 42/2004, in conformità con il parere positivo espresso con nota n. 5556/19/19.20 del 21 febbraio 2005 dal Settore regionale Gestione Beni Ambientali.

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi tempestivamente all’A.R.P.A.- Dipartimento di Torino l’inizio lavori.

Di dare atto che, ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998, vengono riconfermate le seguenti autorizzazioni, già precedentemente rilasciate per il progetto in oggetto:

- autorizzazioni ai sensi della L. 431/1985 (ora D.lgs. 42/2004) del dirigente del I° dipartimento del Comune di Casale Monferrato n. 9 del 10 settembre 1999 e del Settore regionale Gestione Beni Ambientali con determinazione regionale n. 12 del 31 gennaio 2000;

- determinazioni regionali ai sensi della l.r. 69/1978, della Direzione Industria nn. 14 del 28 gennaio 2000, 37 del 3 marzo 2000 e 86 dell’8 maggio 2000;

- nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici, Ufficio del Magistrato per il Po di Alessandria con nota n. 3861 del 7 ottobre 1999.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

- allegato tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito (All. A);

- allegato relativo alla Normativa Tecnica concernente i monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, dei rilievi planimetrici, batimetrici e fotografici e di controllo idraulico ed ambientale (All. B);

- verbale di Conferenza della riunione del 15 aprile 2005 (All. C);

- nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici, Ufficio del Magistrato per il Po di Alessandria con nota n. 3861 del 7 ottobre 1999; (All. D);

- parere favorevole del Settore regionale Gestione Beni Ambientali espresso con nota n. 5556/19/19.20 del 21 febbraio 2005 ai sensi dell’art. 159 del D.lgs. 42/2004 (All. E).

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, a tutti i soggetti interessati e al Ministero all’Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)