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Bollettino Ufficiale n. 21 del 26 / 05 / 2005

Codice 27.4
D.D. 26 aprile 2005, n. 63

Classificazione degli stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale in base al rischio e definizione delle priorita’ per l’esecuzione del controllo ufficiale. Approvazione istruzioni operative.

L’esigenza di armonizzare principi e regole relativamente al controllo ufficiale degli alimenti è stata largamente riconosciuta nel recente passato. L’Unione Europea, già con l’emanazione della Direttiva 89/397/EEC, aveva fornito dettagli sui principi fondamentali per l’effettuazione dei controlli ufficiali sulla produzione e commercializzazione di alimenti. In base a quanto disponeva la Direttiva, ogni Stato membro era tenuto ad elaborare programmi che specificassero la natura e la frequenza dei controlli da svolgere regolarmente in un determinato periodo di tempo.

Conseguentemente, il Ministero della Sanità approvò il D.P.R. 14/7/95: “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande”.

Sulla base di questi presupposti, la Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte aveva predisposto il “Piano Regionale 1999 - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari”, fornendo istruzioni dettagliate sulle modalità di esecuzione dei controlli ufficiali.

Nel documento si stabiliva una frequenza media dei controlli (sopralluoghi approfonditi e campionamenti) da effettuarsi in ambito locale, lasciando a discrezione di ogni responsabile di servizio la predisposizione di strumenti che, tenendo conto delle singole realtà aziendali, dei rischi derivanti dalle procedure operative adottate dalle aziende e dalla tipologia produttiva, permettessero di modulare l’attività di controllo. Questo metodo ha comportato un utilizzo talvolta poco razionale delle risorse, fatti salvi i risultati più o meno soddisfacenti dell’attività in termini di efficacia.

L’attività di vigilanza veterinaria permanente e la supervisione negli stabilimenti di produzione è stata quindi, fino ad ora, programmata con la frequenza e la periodicità previste dalla normativa verticale di settore, nazionale e comunitaria, integrate dalle indicazioni contenute nel Piano Regionale di controllo ufficiale degli alimenti.

Nei nuovi Regolamenti comunitari di recente approvazione, è ben specificato che l’attività di controllo ufficiale deve essere basata sul rischio.

In particolare, il Regolamento 882/2004/EC sui controlli ufficiali prevede che i controlli negli stabilimenti di produzione alimenti siano effettuati sulla base della “categorizzazione” del rischio delle attività interessate.

Inoltre, secondo il Regolamento n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano:

* la natura e l’intensità dei controlli ufficiali dovrebbero essere basate su una valutazione dei rischi;

* la natura e l’intensità dei compiti di audit per i singoli stabilimenti dipendono dal rischio valutato.

Il documento allegato intende fornire agli organi di controllo veterinario uno strumento operativo rivolto a classificare le aziende produttrici di alimenti di origine animale in base al rischio effettivo connesso all’attività produttiva, in modo da uniformare la programmazione dei controlli, in senso qualitativo e quantitativo.

Si forniscono inoltre indicazioni sulla frequenza dei controlli da effettuare, in base alla tipologia produttiva ed al profilo di rischio degli stabilimenti.

Ciò premesso,

Visto l’articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31/03/98, n. 112 ed il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che conferisce alle Regioni alcune competenze in materia di autorizzazione e controllo degli stabilimenti che producono alimenti destinati all’uomo ed agli animali;

Viste le norma nazionali e comunitarie che regolano la produzione ed il commercio degli alimenti di origine animale;

Viste le indicazioni operative contenute nel Piano Regionale per il controllo ufficiale degli alimenti di origine animale diramato alle ASL del Piemonte con lettera prot. 6712/27.04 del 27/04/2004;

Preso atto che recenti provvedimenti nazionali e comunitari in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari hanno introdotto alcune importanti modifiche alla disciplina di questo settore;

Preso atto della necessità di fornire al personale di vigilanza ed ispezione del Servizio Veterinario delle ASL indicazioni operative per la classificazione degli stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale in base al rischio, anche al fine di rendere omogenei i comportamenti del personale ispettivo operante nei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL;

Il Direttore della Sanità Pubblica Regionale

determina

* di approvare le istruzioni operative per la classificazione degli stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale in base al rischio e per la definizione delle priorità per l’esecuzione del controllo ufficiale, allegate in copia, come parte integrante della presente determinazione;

* di affidare ai Servizi Veterinari delle ASL il compito di applicare le disposizioni contenute nell’allegato invitandoli al rispetto delle procedure operative in esso indicate;

* di richiedere la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R della Regione Piemonte per opportuna pubblicità dell’atto.

Il Direttore Regionale Vicario
Gianfranco Corgiat Loia