Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 21 del 26 / 05 / 2005
Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2005, n. 34-65
Variazione della sede legale dellAzienda sanitaria locale n. 18 di Alba e Bra
A relazione dellAssessore Valpreda:
In attuazione del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con legge regionale 22 settembre 1994, n. 39, furono individuate le Aziende sanitarie regionali poi costituite, con successivi decreti del Presidente della Giunta regionale, quali Enti con personalità giuridica pubblica, dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
Successivamente - ai sensi dellarticolo 2 della legge regionale suddetta, su proposta dei singoli Direttori generali delle aziende ed acquisito il parere obbligatorio della Conferenza dei sindaci, prevista dal comma 14 dellarticolo 3 del d. lgs. n. 502/92 - con distinte deliberazioni della Giunta regionale, furono determinate in via definitiva le sedi legali di ciascuna azienda sanitaria.
Per quanto concerne lA. S. L. 18 Alba - Bra - con D.G.R. n. 52-1810 del 2 ottobre 1995 - la sede legale definitiva fu fissata in Alba, via Romita n. 6, ove erano ubicati gli uffici della direzione aziendale e dei servizi amministrativi di supporto.
Ora, in relazione alle necessità di riorganizzazione aziendale, il direttore generale dellA.S.L. 18, in data 2 marzo 2005, ha assunto una deliberazione ( 355/DIG/001/05/0004 ) con la quale propone alla Regione la variazione della sede legale, con decorrenza 1° giugno 2005. Con nota prot. 12582 del 29 marzo u. s. la suddetta deliberazione è stata trasmessa alla Regione unitamente al parere espresso dalla Conferenza dei sindaci in data 21 marzo 2005.
Sul versante istruttorio:
- rilevato come, a fronte di unespressa fattispecie procedurale intesa a determinare definitivamente la sede legale dellazienda, non ve ne sia altra specifica per la variazione di tale sede;
- appurato come evidentemente la qualificazione definitiva debba interpretarsi in contrapposizione a quella di provvisoria, peculiare della precedente determinazione,
si ritiene che:
- nei confronti della Regione, la rilevanza giuridica della proposta sia sostanzialmente riconducibile alla legittima richiesta, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, formulata da un soggetto che pur dotato di personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, è comunque soggetto al controllo regionale;
- liter procedurale avviato dal direttore generale dellA. S. L. 18 Alba - Bra, in analogia a quello per lindividuazione originaria sia coerente con le previsioni normative.
La richiesta si fonda su una pluralità di considerazioni di carattere organizzativo gestionale. Anzitutto è previsto che, in attuazione di un programma di riordino e razionalizzazione logistica dei servizi aziendali, molte attività produttive a carattere sanitario, la direzione aziendale ed i servizi amministrativi e quelli di supporto trovino dislocazione in ununica sede (Alba, via Vida n. 10) il cui allestimento sarà concluso a breve termine. La concentrazione in un unico fabbricato di molte attività aziendali consentirà di garantire un miglior servizio allutenza ed una migliore funzionalità delle unità operative aziendali che, in seguito alla contiguità spaziale, potranno meglio collaborare, con risparmi sia in termini di tempo che di risorse. Lurgenza è invece posta in relazione al fatto che molti contratti di locazione attualmente in essere (tra cui quello relativo allimmobile di via Romita n. 6 ad Alba) cesseranno entro il prossimo 30 giugno, in relazione alla prevista riorganizzazione.
Le scelte organizzative operate dalla direzione dellAzienda sanitaria risultano apprezzate anche dalla Conferenza dei Sindaci dellA.S. L. 18, la quale condividendo le motivazioni espresse, nella seduta del 21 marzo u. s., ha unanimemente formulato parere favorevole.
Quanto sopra dal relatore illustrato, la Giunta regionale, condividendo le motivazioni esposte,
- visto larticolo 2, comma 2 della legge regionale 22 settembre 1994, n. 39, di individuazione delle Aziende sanitarie regionali;
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 52-1810 del 2 ottobre 1995, di determinazione della sede legale dellA. S. L. 18 Alba - Bra;
- vista la deliberazione del Direttore generale dellA. S. L. 18 n. 355/DIG/001/05/0004 del 2 marzo 2005, di proposta della variazione della sede legale delllazienda;
- visto il parere della Conferenza dei sindaci dellA.S.L. 18, unanimemente formulato favorevole nella seduta del 21 marzo 2005;
a voti espressi nelle forme di legge,
delibera
- ai sensi dellarticolo 2, comma 2, della legge regionale 22 settembre 1994, n. 39, con decorrenza 1° giugno 2005, la sede legale dellazienda sanitaria locale n. 18 Alba - Bra è determinata in Alba (CN), Via Vida n. 10;
- il direttore generale provvederà per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti.
La presente deliberazione sarà pubblicata, almeno per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellarticolo 61 del vigente Statuto regionale e dellart.14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.
(omissis)