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Bollettino Ufficiale n. 21 del 26 / 05 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2005, n. 34-65

Variazione della sede legale dell’Azienda sanitaria locale n. 18 di Alba e Bra

A relazione dell’Assessore Valpreda:

In attuazione del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con legge regionale 22 settembre 1994, n. 39, furono individuate le Aziende sanitarie regionali poi costituite, con successivi decreti del Presidente della Giunta regionale, quali Enti con personalità giuridica pubblica, dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

Successivamente - ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale suddetta, su proposta dei singoli Direttori generali delle aziende ed acquisito il parere obbligatorio della Conferenza dei sindaci, prevista dal comma 14 dell’articolo 3 del d. lgs. n. 502/92 - con distinte deliberazioni della Giunta regionale, furono determinate “in via definitiva” le sedi legali di ciascuna azienda sanitaria.

Per quanto concerne l’A. S. L. 18 “Alba - Bra” - con D.G.R. n. 52-1810 del 2 ottobre 1995 - la sede legale definitiva fu fissata in Alba, via Romita n. 6, ove erano ubicati gli uffici della direzione aziendale e dei servizi amministrativi di supporto.

Ora, in relazione alle necessità di riorganizzazione aziendale, il direttore generale dell’A.S.L. 18, in data 2 marzo 2005, ha assunto una deliberazione ( 355/DIG/001/05/0004 ) con la quale propone alla Regione la variazione della sede legale, con decorrenza 1° giugno 2005. Con nota prot. 12582 del 29 marzo u. s. la suddetta deliberazione è stata trasmessa alla Regione unitamente al parere espresso dalla Conferenza dei sindaci in data 21 marzo 2005.

Sul versante istruttorio:

- rilevato come, a fronte di un’espressa fattispecie procedurale intesa a determinare “definitivamente” la sede legale dell’azienda, non ve ne sia altra specifica per la variazione di tale sede;

- appurato come evidentemente la qualificazione “definitiva” debba interpretarsi in contrapposizione a quella di “provvisoria”, peculiare della precedente determinazione,

si ritiene che:

- nei confronti della Regione, la rilevanza giuridica della proposta sia sostanzialmente riconducibile alla legittima richiesta, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, formulata da un soggetto che pur dotato di personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, è comunque soggetto al controllo regionale;

- l’iter procedurale avviato dal direttore generale dell’A. S. L. 18 “Alba - Bra”, in analogia a quello per l’individuazione originaria sia coerente con le previsioni normative.

La richiesta si fonda su una pluralità di considerazioni di carattere organizzativo gestionale. Anzitutto è previsto che, in attuazione di un programma di riordino e razionalizzazione logistica dei servizi aziendali, molte attività produttive a carattere sanitario, la direzione aziendale ed i servizi amministrativi e quelli di supporto trovino dislocazione in un’unica sede (Alba, via Vida n. 10) il cui allestimento sarà concluso a breve termine. “La concentrazione in un unico fabbricato di molte attività aziendali consentirà di garantire un miglior servizio all’utenza ed una migliore funzionalità delle unità operative aziendali che, in seguito alla contiguità spaziale, potranno meglio collaborare, con risparmi sia in termini di tempo che di risorse”. L’urgenza è invece posta in relazione al fatto che “molti contratti di locazione attualmente in essere (tra cui quello relativo all’immobile di via Romita n. 6 ad Alba) cesseranno entro il prossimo 30 giugno, in relazione alla prevista riorganizzazione”.

Le scelte organizzative operate dalla direzione dell’Azienda sanitaria risultano apprezzate anche dalla Conferenza dei Sindaci dell’A.S. L. 18, la quale condividendo le motivazioni espresse, nella seduta del 21 marzo u. s., ha unanimemente formulato parere favorevole.

Quanto sopra dal relatore illustrato, la Giunta regionale, condividendo le motivazioni esposte,

- visto l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 22 settembre 1994, n. 39, di individuazione delle Aziende sanitarie regionali;

- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 52-1810 del 2 ottobre 1995, di determinazione della sede legale dell’A. S. L. 18 Alba - Bra;

- vista la deliberazione del Direttore generale dell’A. S. L. 18 n. 355/DIG/001/05/0004 del 2 marzo 2005, di proposta della variazione della sede legale delll’azienda;

- visto il parere della Conferenza dei sindaci dell’A.S.L. 18, unanimemente formulato favorevole nella seduta del 21 marzo 2005;

a voti espressi nelle forme di legge,

delibera

- ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 22 settembre 1994, n. 39, con decorrenza 1° giugno 2005, la sede legale dell’azienda sanitaria locale n. 18 Alba - Bra è determinata in Alba (CN), Via Vida n. 10;

- il direttore generale provvederà per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata, almeno per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 del vigente Statuto regionale e dell’art.14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

(omissis)