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Bollettino Ufficiale n. 21 del 26 / 05 / 2005

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 maggio 2005, n. 3/R

Regolamento regionale recante: “Ulteriore proroga dei termini di cui all’articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dal regolamento regionale 31 gennaio 2005, n. 1/R”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44, 5 agosto 2002, n. 20 e 18 maggio 2004, n. 12;

Visti i regolamenti regionali 5 agosto 2004. n. 6/R e 31 gennaio 2005, n. 1/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 58-128 del 23 maggio 2005;

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Ulteriore proroga dei termini di cui all’articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dal regolamento regionale 31 gennaio 2005, n. 1/R.”

Art. 1.

1. Al comma 6 dell’articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, come modificato dall’articolo 3 del regolamento regionale 31 gennaio 2005, n. 1/R, le parole: “il 1° giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: ”il 30 settembre 2005”.

Art. 2.

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 23 maggio 2005

Mercedes Bresso