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Bollettino Ufficiale n. 21 del 26 / 05 / 2005

Codice 12.3
D.D. 21 aprile 2005, n. 65

D.G.R. 56-11094 del 24 novembre 2003. Delimitazione della “zona fitosanitaria tutelata” e misure tecniche obbligatorie per la protezione del materiale vivaistico di castagno dall’insetto cinipide Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu per l’anno 2005.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di individuare per l’anno 2005 come “zona fitosanitaria tutelata”, al fine di prevenire la diffusione dell’imenottero cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, i territori della provincia di Cuneo ricadenti nelle seguenti Comunità montane: Bisalta, Valli Gesso e Vermenagna, Valle Stura, Valle Grana, Valle Maira, Valli Monregalesi, Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana e nei seguenti comuni: Cuneo, Centallo, Tarantasca, Sant’Albano Stura, Trinità, Magliano Alpi, Rocca de’ Baldi, Mondovì, Morozzo, Montanera, Castelletto Stura, Margarita;

di definire per l’anno 2005 le seguenti misure fitosanitarie obbligatorie per tutta la produzione vivaistica di castagno realizzata all’interno della “zona fitosanitaria tutelata” delimitata nel paragrafo precedente:

- effettuare trattamenti di difesa a cadenza settimanale, obbligatoriamente registrati ai sensi del D.M. 14 aprile 1997, con formulati consigliati dal Settore Fitosanitario e asportare le gemme e i rami laterali presenti nella parte medio-bassa degli astoni subito dopo l’estirpazione oppure

- applicare una barriera di protezione delle piante (rete antinsetto) idonea ad escludere il contatto con l’insetto per tutta la durata del volo degli adulti nel periodo che verrà stabilito dal Settore Fitosanitario in relazione al ciclo biologico;

di individuare per l’anno 2005 una fascia di rispetto all’esterno della “zona fitosanitaria tutelata” larga 10 Km;

di definire per l’anno 2005 le seguenti misure fitosanitarie obbligatorie per tutta la produzione vivaistica di castagno di castagno realizzata all’interno della fascia di rispetto delimitata nel paragrafo precedente:

- effettuare trattamenti di difesa a cadenza settimanale, obbligatoriamente registrati ai sensi del D.M. 14 aprile 1997, con formulati consigliati dal Settore Fitosanitario e asportare le gemme e i rami laterali presenti nella parte medio-bassa degli astoni subito dopo l’estirpazione oppure

- applicare una barriera di protezione delle piante (rete antinsetto) idonea ad escludere il contatto con l’insetto per tutta la durata del volo degli adulti nel periodo compreso che verrà stabilito dal Settore Fitosanitario in relazione al ciclo biologico;

di definire per l’anno 2005 le seguenti misure fitosanitarie obbligatorie per tutta la produzione vivaistica di castagno realizzata all’esterno della “zona fitosanitaria tutelata” e della fascia di rispetto:

- localizzare i campi di produzione di materiale di moltiplicazione (marze, gemme e portainnesti) e di giovani piante (astoni) oltre 10 Km dalla “zona fitosanitaria tutelata”.

Il Settore Fitosanitario provvederà al controllo del materiale vivastico di castagno e non ammetterà alla commercializzazione partite che risultassero infestate dal cinipide galligeno.

Qualora venissero accertati danni provocati da Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, diffuso attraverso materiale vivaistico di castagno prodotto senza che siano state rispettate le misure sopra citate, il Settore Fitosanitario Regionale provvederà alla denuncia degli inadempienti all’autorità giudiziaria a norma dell’art. 500 del codice penale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 gg. dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin