Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 21 del 26 / 05 / 2005

Codice 24
D.D. 8 aprile 2005, n. 96

Articolo 13 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31. Determinazione Dirigenziale n. 297/24 del 14 ottobre 2004 concernente disposizioni urgenti in merito all’approvvigionamento idrico - deroga per il paramentro arsenico. Proroga al 31 dicembre 2005 del termine d’ultimazione lavori e delle connesse deroghe alla concentrazione massima ammissibile.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 13 agosto 2004, “Disciplina delle deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla Regione Piemonte”, che ha fissato i limiti, le prescrizioni e le modalità dell’esercizio delle deroghe temporanee alla concentrazione massima ammissibile per il parametro arsenico;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 297/24 del 14 ottobre 2004, con la quale, a norma del decreto interministeriale di cui sopra, è stato consentito, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di risanamento previsti nel piano d’intervento allegato alla medesima determinazione e comunque fino al 31 dicembre 2004, agli Enti gestori degli acquedotti dei Comuni di Castelletto Sopra Ticino (NO), Dormelletto (NO), Poirino (TO) e Quassolo (TO) la distribuzione di acqua destinata al consumo umano con concentrazione di arsenico superiore al valore limite di 10 µg/l, fissato dall’Allegato 1, Parte B, del decreto legislativo n. 31/01, purché inferiore o pari al valore massimo ammissibile (VMA) di 40 µg/l, stabilito nello stesso decreto interministeriale 13 agosto 2004;

visto che alla scadenza del 31 dicembre 2004 gli enti gestori degli acquedotti interessati dal provvedimento di deroga, di cui alla determinazione di sopra richiamata, hanno comunicato di non aver potuto portare a termine gli interventi di risanamento, che, nella maggior parte dei casi, sono in stato d’avanzata realizzazione;

vista la nota in data 21 dicembre 2004, prot. n. 9683/AQA, con la quale l’Amministrazione regionale, in considerazione delle difficoltà segnalate dagli enti gestori, ha richiesto al Ministero della Salute e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, la proroga della scadenza del 31.12.2004 stabilita dal decreto interministeriale del 13 agosto 2004 più volte richiamato;

dato atto che, con la stessa nota l’Amministrazione regionale ha richiesto l’estensione del provvedimento di deroga anche per l’acquedotto del Comune di Tavagnasco (TO), in cui i controlli analitici effettuati dall’ASL avevano riscontrato concentrazioni di arsenico superiori al valore limite di 10 µg/l, fissato dall’Allegato 1, Parte B, del decreto legislativo n. 31/01;

visto il decreto in data 22 dicembre 2004 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, “Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalle regioni e dalle province autonome”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale n. 34 dell’11 febbraio 2005, che consente il rinnovo delle deroghe per il parametro arsenico, stabilisce il nuovo valore massimo ammissibile di 50 microgrammi/litro e proroga al 31 dicembre 2005 il nuovo termine per il ripristino della qualità delle acque alle condizioni di norma;

visto il Piano d’intervento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contenente per ciascuno degli acquedotti in deroga: gli esiti dei controlli analitici, la quantità d’acqua fornita e la popolazione interessata, il programma di controllo con la frequenza dei campionamenti delle acque, la descrizione degli interventi necessari per il ripristino della conformità della qualità dell’acqua e il loro stato di realizzazione con i relativi costi e tempi di completamento;

preso atto che le concentrazioni d’arsenico, risultanti dai controlli analitici, sono inferiori a 40 microgrammi/litro e quindi rientrano nel valore massimo ammissibile fissato dal D.I. 22 dicembre 2004 sopra richiamato;

visto che il superamento dei limiti per l’arsenico è riconducibile a fenomeni d’arricchimento mineralogico naturale dovuto alla conformazione geologica dei bacini imbriferi di cui è tributaria la risorsa idrica e non a cause d’inquinamento antropico;

visto che sulla base di controlli analitici, effettuati dalle ASL competenti per territorio, l’acqua distribuita è comunque potabile per tutti gli altri parametri, non presenta indici d’inquinamento organico e non sussistono pertanto condizioni di rischio per la salute pubblica;

considerato che in assenza di proroga dei termini per l’ultimazione degli interventi di risanamento, la situazione di emergenza idrica determinerebbe grave disagio per la popolazione, nonché possibili rischi per la salute pubblica in quanto il ricorso a soluzioni di approvvigionamento con modalità alternative potrebbe non garantire l’erogazione di acqua con caratteristiche qualitative migliori di quella attualmente distribuita;

dato atto, inoltre, che gli interventi di risanamento necessari a superare la situazione di non conformità delle acque sono in corso di realizzazione e, salvo imprevisti, saranno ultimati entro il 31 dicembre 2005, come si evince dal piano d’intervento allegato;

considerato che il rifornimento idrico di emergenza con sistemi alternativi aumenterebbe il rischio di inquinamento microbiologico per la popolazione, anche per la difficoltà di garantire continui controlli qualitativi;

ritenuto necessario, per quanto sopra espresso, dover intervenire per evitare l’interruzione dell’approvvigionamento idrico ed il verificarsi di disagi e di condizioni igienico-sanitarie difficilmente controllabili;

ritenuto pertanto opportuno, stante la necessità di assicurare il rifornimento idropotabile alle popolazioni interessate, in attesa della completa attuazione degli interventi di risanamento, avvalersi della facoltà di deroga prevista all’art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e s.m.i;

considerato che la deroga entro il valore massimo ammissibile di 40 microgrammi/litro fissato dal D.I. 13 agosto 2004 non pregiudica la tutela della salute pubblica, tenuto anche conto delle concentrazioni rilevate.

determina

A) I Sindaci dei Comuni di Poirino (TO), Tavagnasco (TO), Quassolo (TO), Castelletto Sopra Ticino (NO) e Dormelletto (NO), possono consentire agli Enti gestori degli acquedotti del territorio di loro competenza la distribuzione di acqua destinata al consumo umano con concentrazione di arsenico superiore al valore limite di 10 µg/l, previsto dall’Allegato 1, Parte B, del D.Lgs. n. 31/01, purché inferiore o pari al valore massimo ammissibile di 40 µg/l, stabilito con il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in data 13 agosto 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 204 del 31 agosto 2004.

B) La distribuzione di acqua alle suddette condizioni è limitata al tempo necessario per completare gli interventi di risanamento previsti nel piano d’intervento, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, come stabilito dal decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in data 22 dicembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 34 dell’11 febbraio 2005.

C) A norma dell’art. 1, comma 4, del decreto 22 dicembre 2004 sopra richiamato la deroga di cui alla lettera A) non si applica alle industrie alimentari.

D) Entro il 30 aprile 2005 i soggetti gestori degli acquedotti in deroga sono tenuti a presentare alle rispettive Autorità d’Ambito di cui alla L.R. n. 13/97, alle Aziende Sanitarie Locali e alle Direzioni regionali n. 27 “Sanità Pubblica” e n 24 “Pianificazione delle Risorse Idriche”, una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento dei lavori e sui risultati conseguiti, completa delle informazioni di cui all’art. 1, comma 5, del decreto 22 dicembre 2004; tale relazione è aggiornata a cura degli stessi gestori con cadenza trimestrale.

E) Le Autorità d’Ambito e i Sindaci, sentito il Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, sono tenuti, a dare adeguata informazione alla popolazione interessata del presente provvedimento, dei lavori di risanamento in atto e dei tempi entro i quali si concluderanno.

F) Gli Enti gestori degli acquedotti sono, in ogni caso, tenuti ad assicurare all’utenza l’erogazione di acqua della migliore qualità possibile, in conformità alle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio