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Bollettino Ufficiale n. 21 del 26 / 05 / 2005

Codice 24
D.D. 8 aprile 2005, n. 95

Articolo 13 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in data 22 dicembre 2004, “Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita’ delle acque destinate al consuno umano, che possono essere disposte dalle regioni e dalle province autonome”. Deroga per il parametro nichel.

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”, come modificato e integrato dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27;

visto, in particolare, l’articolo 13 del suddetto D.Lgs. n. 31/2001 concernente la disciplina delle deroghe ai valori di parametro fissati nell’allegato I, parte B, dello stesso decreto legislativo;

viste le note in data 13 agosto 2004, prot. n. 6654 AQA/24 e in data 28 ottobre 2004, prot. n. 8279/24, con le quali l’Amministrazione regionale, a seguito delle segnalazioni dei Gestori del servizio di acquedotto, delle Autorità d’Ambito e delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, ha richiesto al Ministero della Salute e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, la fissazione del valore massimo ammissibile del parametro nichel ai fini dell’attivazione della procedura di deroga di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 31/2001 sopra richiamato, in considerazione dell’impossibilità di garantire un approvvigionamento idrico alternativo per gli acquedotti comunali di Silvano D’Orba (AL) e di Rifreddo (CN);

visti i decreti del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in data 22 dicembre 2004, “Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalle regioni e dalle province autonome”, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 15 del 20 gennaio 2005 e n. 34 del 11 febbraio 2005, che stabiliscono il Valore Massimo Ammissibile, le prescrizioni e le modalità dell’esercizio del potere di concessione della deroga per alcuni parametri dell’allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e tra questi anche per il parametro nichel;

preso atto, in particolare, del valore massimo ammissibile di 50 microgrammi/litro relativo alla concentrazione del parametro nichel nelle acque destinate al consumo umano e della scadenza del 31 dicembre 2005 stabiliti dai decreti interministeriali sopra richiamati;

viste le note in data, 11 marzo 2005, 22 marzo 2005 e 23 marzo 2005, con le quali, rispettivamente, l’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Cirié, la Società Acque Ciriacesi di Cirié e la Società Metropolitana Acque Torino gestore del servizio di acquedotto, hanno segnalato il superamento del parametro nichel nelle acque destinate al consumo umano distribuite nell’acquedotto del Comune di Cirié (TO) e, nell’impossibilità di garantire un approvvigionamento idrico alternativo tenuto anche conto delle riduzioni delle disponibilità idriche a causa della negativa contingenza climatica dell’inverno, hanno chiesto una deroga temporanea al valore limite del parametro nichel per il tempo strettamente necessario a completare gli interventi in fase di avanzata realizzazione per il rientro nelle condizioni di norma;

considerato che sulla base dei controlli effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali, competenti per territorio, l’acqua distribuita dagli acquedotti in argomento è conforme a tutti gli altri parametri e la presenza anomala in eccesso del parametro nichel é dovuta alle caratteristiche naturali degli acquiferi e non a cause di inquinamento antropico;

preso atto che le concentrazioni di nichel, risultanti dai controlli analitici sono comunque inferiori al Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 50 microgrammi/litro fissato dai decreti interministeriali 22 dicembre 2004 più volte richiamati;

visto il Piano d’intervento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contenente: gli esiti dei controlli analitici del parametro nichel, la quantità d’acqua fornita e la popolazione interessata, il programma di controllo con la frequenza dei campionamenti, la descrizione degli interventi previsti per il ripristino della conformità della qualità dell’acqua con i relativi tempi di realizzazione, i costi e la copertura finanziaria;

dato atto, inoltre, che gli interventi di risanamento necessari a superare la situazione di non conformità delle acque sono in corso di realizzazione e, salvo imprevisti, saranno ultimati entro il 31 dicembre 2005;

considerato che il rifornimento idrico d’emergenza con sistemi alternativi aumenterebbe il rischio d’inquinamento microbiologico per la popolazione, anche per la difficoltà di garantire continui controlli qualitativi;

ritenuto necessario, per quanto sopra espresso, dover intervenire per evitare l’interruzione dell’approvvigionamento idrico ed il verificarsi di disagi e di condizioni igienico-sanitarie difficilmente controllabili;

ritenuto pertanto opportuno, stante la necessità di assicurare il rifornimento idropotabile alle popolazioni interessate, in attesa della completa attuazione degli interventi di risanamento, avvalersi della facoltà di deroga prevista all’art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e s.m.i;

considerato che la deroga entro il valore massimo ammissibile di 50 microgrammi/litro per il nichel, fissato dai decreti interministeriali 22 dicembre 2004 non pregiudica la tutela della salute pubblica, tenuto anche conto delle concentrazioni rilevate;

atteso che gli Enti gestori degli acquedotti sono in ogni caso tenuti ad assicurare all’utenza l’erogazione di acque della migliore qualità possibile, in conformità alle indicazioni dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

determina

A) I Sindaci dei Comuni di Silvano D’Orba (AL), Rifreddo (CN) e Cirié (TO), possono consentire agli Enti gestori degli acquedotti del territorio di loro competenza la distribuzione di acqua destinata al consumo umano con concentrazione di nichel superiore al valore limite di 20 µg/l, previsto dall’Allegato 1, Parte B, del D.Lgs. n. 31/01, purché inferiore o pari al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 µg/l.

B) La deroga di cui sopra può essere consentita per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di risanamento, previsti nel piano d’intervento allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e comunque non potrà superare il termine massimo del 31 dicembre 2005.

C) A norma dell’art. 1, comma 5, e dell’art. 1, comma 4, dei decreti interministeriali in data 22 dicembre 2004 pubblicati rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 15 del 20 gennaio 2005 e n. 34 dell’11 febbraio 2005, la deroga di cui alla lettera A) non si applica alle industrie alimentari.

D) Entro il 30 aprile 2005 i soggetti gestori degli acquedotti in deroga sono tenuti a presentare alle rispettive Autorità d’Ambito di cui alla l.r. n. 13/97, alle Aziende Sanitarie Locali e alle Direzioni regionali n. 27 “Sanità Pubblica” e n 24 “Pianificazione delle Risorse Idriche”, una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento dei lavori e sui risultati conseguiti, completa delle informazioni di cui all’art. 1, comma 3 e all’art. 1, comma 5, dei decreti interministeriali sopra richiamati; tale relazione è aggiornata a cura degli stessi gestori con cadenza trimestrale.

E) Le Autorità d’Ambito e i Sindaci, sentito il Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, sono tenuti, a dare adeguata informazione alla popolazione interessata del presente provvedimento, dei lavori di risanamento in atto e dei tempi entro i quali si concluderanno.

F) Gli Enti gestori degli acquedotti sono, in ogni caso, tenuti ad assicurare all’utenza l’erogazione di acqua della migliore qualità possibile, in conformità alle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio