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Bollettino Ufficiale n. 21 del 26 / 05 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R. Concessione di sub-derivare dal torrente Brobbio, tramite il canale Brobbio di Magliano in comune di Magliano Alpi

(omissis) 9.5.2005 n. 210 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis)

2. di assentire alla Società Clear Energy s.r.l., con sede in Mondovì corso Statuto n. 20, (omissis), la concessione di sub-derivare dal torrente Brobbio, tramite il canale Brobbio di Magliano in comune di Magliano Alpi, la portata di moduli massimi 12 e medi 7,9 per produrre sul salto di metri 68 la potenza nominale di 527 kw corrispondente alla potenza nominale media annua di 306 kw;

3. di dare atto che il presente provvedimento viene rilasciato con la facoltà di ridurre la portata concessa (e conseguentemente la potenza nominale) quando, in vigenza del Piano di Tutela delle Acque (PTA), saranno ridefinite le modalità di esercizio della grande utenza irrigua del canale Brobbio di Magliano. In tal caso la Società concessionaria, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del d.lgs. 11.5.1999 n. 152, non potrà richiedere la corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone e del sovracanone di concessione; (omissis)

Estratto Disciplinare 5.5.2005: Art. 10 - Riserve e garanzie da osservarsi

La Società concessionaria terrà sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico della Società concessionaria tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del canale Brobbio di Magliano in dipendenza della concessa sub-derivazione.

La Società concessionaria è tenuta all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. (omissis)

Cuneo, 11 maggio 2005.

Il Responsabile
Germano Tonello