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Bollettino Ufficiale n. 21 del 26 / 05 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Alessandria

Proposte di modificazione dello Statuto Provinciale. Approvazione (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16/49340 del 19/04/2005)

Il Consiglio Provinciale

(omissis)

delibera

1) di approvare la modifica dell’art. 8 dello Statuto Provinciale, il cui nuovo testo risulta essere il seguente:

“Articolo 8 - I Regolamenti provinciali

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali della Provincia, approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le cui disposizioni devono uniformarsi allo Statuto e coordinarsi fra loro per l’unitarietà e l’armonia dell’ordinamento autonomo provinciale. E’ fatta salva la potestà regolamentare della Giunta, nei casi stabiliti dalla legge.

2. I Regolamenti di norma entrano in vigore dopo essere stati pubblicati per quindici giorni all’Albo Pretorio provinciale.

3. Il Consiglio e la Giunta provinciali, possono deliberare, contestualmente all’approvazione dei Regolamenti, una diversa entrata in vigore motivandone la decisione.

4. Dell’approvazione e dell’entrata in vigore è data notizia nel sito internet dell’Ente assicurando ogni altra forma di pubblicità.";

2) di approvare la modifica dell’art. 13 dello Statuto Provinciale, il cui nuovo testo risulta essere il seguente:

“Articolo 13 - Finalità particolari

1. La Provincia, in collaborazione con i Comuni, singoli e associati, e sulla base di programmi, può promuovere e coordinare attività nonché realizzare opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale, sportivo e della salute.

2. In particolare, la Provincia di Alessandria si impegna ad operare, compatibilmente con le risorse disponibili con la tutela dell’ambiente, nei seguenti settori:

- di iniziative, in accordo e collaborazione con le associazioni di categoria, gli enti economici e locali, atte a favorire lo sviluppo industriale, del terziario avanzato, promozioni dell’artigianato qualificato;

- promozione di iniziative di sostegno all’agricoltura, ed in particolare alle produzioni tipiche e di qualità, nonché per la salvaguardia del patrimonio agricolo-boschivo nell’ambito di un adeguato equilibrio territoriale;

- promozione di iniziative che favoriscano la cooperazione economica, culturale e sociale tra i popoli con particolare riguardo a quelli in via di sviluppo;

- promozione di iniziative intese ad agevolare e promuovere lo sviluppo economico e sociale, le attività turistiche ed agrituristiche, la valorizzazione dei prodotti tipici locali, con particolare riferimento ai territori montani e collinari;

- promozione di iniziative in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili secondo le leggi vigenti;

- promozioni di iniziative tese a salvaguardare ed a ripristinare condizioni di equilibrio ambientale;

- promozione di iniziative per la valorizzazione delle risorse culturali ed artistiche locali, per il recupero e la valorizzazione dei teatri comunali, musei e biblioteche, operando per la realizzazione di un coordinamento delle loro attività;

- promozione di iniziative scolastiche finalizzate alla formazione culturale dei giovani;

- promozioni di iniziative per il recupero ed il rilancio del patrimonio linguistico e delle tradizioni popolari della provincia;

- interventi per concorrere ad affermare il ruolo determinante dell’Università di Alessandria anche in associazione con altre Province per lo sviluppo ed il progresso sociale, culturale ed economico della comunità provinciale;

- promozione e coordinamento di iniziative tese a favorire lo sviluppo dell’occupazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

- interventi per il potenziamento e la costruzione di strutture ed attrezzature, atte a favorire lo sport amatoriale e dilettantistico ed il turismo culturale, sociale e giovanile;

- promozione e coordinamento degli interventi tendenti a migliorare la qualità dei servizi nel settore della salute;

- interventi di solidarietà agli anziani attraverso l’organizzazione di idonee strutture e di iniziative socio-culturali, nonché attività di aggregazione e di turismo sociale;

- promozione e partecipazione ad iniziative per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti; promozione di politiche e programmi di sostegno alle condizioni dei disabili, per favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro e nella società, rimuovendo gli ostacoli sociali e strutturali, tra cui le barriere architettoniche.

3. La Provincia tramite i propri organi istituzionali promuove e favorisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali nonché in quelli degli enti, aziende, istituzioni da essa dipendenti. Si impegna a promuovere ed attuare azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità tra cittadini e cittadine e ad istituire, allo scopo, una Commissione provinciale per le pari opportunità la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento.";

(omissis)

4) di approvare la modifica dell’art. 29 dello Statuto Provinciale, il cui nuovo testo risulta essere il seguente:

“Articolo 29 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Provinciale si avvale di Commissioni Consiliari, elette nel suo seno con criterio proporzionale; è assicurata la presenza di ciascun Gruppo in tutte le Commissioni.

2. La rappresentanza proporzionale viene garantita mediante l’attribuzione del voto plurimo; ogni Gruppo esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri iscritti al Gruppo.

3. I Capigruppo sono membri delle Commissioni Consiliari, con esclusione del diritto di voto.

4. Il Regolamento disciplina il numero delle Commissioni permanenti, la loro composizione, le modalità di costituzione, di funzionamento e di organizzazione, i poteri e le materie di competenza, le forme di pubblicità dei lavori. Ad almeno una Commissione permanente devono essere attribuiti compiti di controllo o di garanzia sull’attività dell’amministrazione ai sensi della legge vigente.

5. Le Commissioni sono presiedute da un Consigliere eletto dai membri della Commissione stessa nel proprio seno.

6. Le materie di competenza devono normalmente riferirsi alle diverse articolazioni dell’organizzazione provinciale.

7. Tutti i Consiglieri possono assistere ai lavori delle Commissioni.

8. Le Commissioni devono sentire il Presidente della Provincia e gli Assessori quando questi lo richiedono; possono essere consultate dalla Giunta su iniziativa di questa; possono richiedere al Presidente della Provincia ed agli Assessori competenti per materia di intervenire ai propri lavori.

9. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, secondo le modalità e con le eccezioni stabilite dal Regolamento.

10. Le Commissioni permanenti hanno quale compito principale l’attività preparatoria dell’indirizzo e del controllo politico - amministrativo del Consiglio e comunque di tutti gli atti rientranti nella competenza deliberativa del medesimo, nonché lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse provinciale.

11. Il Consiglio Provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, su iniziativa del Presidente del Consiglio o su richiesta scritta del Presidente della Provincia o di almeno sei Consiglieri, Commissioni speciali di inchiesta o di indagine conoscitiva su temi di interesse provinciale.";

5) di approvare la modifica dell’art. 57 dello Statuto Provinciale, il cui nuovo testo risulta essere il seguente:

“Articolo 57 - Ufficio di Direzione

1. E’ istituito l’Ufficio di Direzione. Il funzionamento, la composizione e le competenze sono disciplinati dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.";

(omissis)