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Bollettino Ufficiale n. 20 del 19 / 05 / 2005

Codice 8
D.D. 11 maggio 2005, n. 17

Approvazione dello schema di Accordo Quadro tra Regione Piemonte e Atenei piemontesi in tema di gestione dei finanziamenti, stipulato in base al punto 4 del bando regionale sulla ricerca scientifica applicata anno 2004 approvato con D.D. n. 59 del 29 novembre 2004 e successive modifiche

Premesso che con D.D. n. 59 del 29 novembre 2004 e s.m.i. è stato approvato il Bando sulla ricerca scientifica applicata per l’anno 2004, rivolto al finanziamento di progetti riferiti ai settori: Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute: genomica avanzata e sue applicazioni per la salute; lotta contro le principali malattie; proteomica, Sicurezza e qualità dei prodotti alimentari e dei mangimi, Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi: sistemi energetici sostenibili; trasporti di superficie sostenibili, Nanotecnologie e nanoscienze, materiali multifunzionali basati sulla conoscenza e nuovi processi e dispositivi di produzione ed Aeronautica e spazio;

rilevato che il punto 4 del Bando prevede la possibilità di regolare con apposito accordo i rapporti tra Regione Piemonte ed Atenei piemontesi in materia di trasferimento delle risorse finanziarie assegnate, loro monitoraggio, modalità di erogazione della quota di finanziamento aggiuntivo da parte della Regione;

considerato che, lo schema di accordo allegato alla presente determinazione persegue le finalità precitate, ed in particolare tende a migliorare, semplificandole, le procedure di trasferimento e di gestione delle risorse finanziarie, nonché delle conseguenti azioni di monitoraggio, previste dal bando regionale sulla ricerca scientifica applicata per l’anno 2004;

visti in particolare gli artt. 4 e 5 dello stesso schema negoziale che prevedono il coinvolgimento di un’unica struttura all’interno di ciascun Ateneo, sia per il trasferimento delle risorse sia per il relativo monitoraggio;

visto altresì l’art. 6 del medesimo schema negoziale che vincola la Regione: da un lato ad organizzare una serie di giornate di formazione per il personale degli Atenei, e dall’altro ad erogare ai medesimi Enti un finanziamento aggiuntivo pari al 5% dei finanziamenti assegnati a ciascuno di essi;

accertato che gli Atenei Piemontesi hanno manifestato, ciascuno per proprio conto, l’interesse ad addivenire alla sottoscrizione dell’accordo in parola, secondo lo schema allegato alla presente determinazione;

richiamato il punto 4.5 del Bando che individua nel Responsabile della Direzione Programmazione e statistica il rappresentante regionale deputato alla sottoscrizione dell’accordo

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

determina

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema negoziale tra Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e Politecnico di Torino, previsto dal punto 4 del Bando regionale sulla ricerca scientifica applicata, D.D. n. 59/2004 e s.m.i., contenuto nell’allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Franco Amato

Allegato

ACCORDO QUADRO IN TEMA DI GESTIONE DEI FINANZIAMENTI STIPULATO IN BASE AL PUNTO 4 DEL BANDO REGIONALE SULLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA - ANNO 2004 (D.D. n. 59 del 29 novembre 2004)

Sottoscritto a Torino il ______________

tra

Regione Piemonte (di seguito “Regione”) con sede in Torino Piazza Castello 165, in persona del dott. Franco Amato, nato a Siracusa il 19 aprile 1962, Responsabile della Direzione Programmazione e Statistica

e

Universitá degli Studi di Torino (di seguito “Ateneo di Torino”) con sede in Torino, Via Verdi 8, in persona del Magnifico Rettore Prof. Ezio Pelizzetti, nato a Santhià (To) il 16 febbraio 1944

e

Universitá degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, (di seguito “Ateneo del Piemonte Orientale”) con sede in Vercelli, Via Duomo 6, in persona del magnifico Rettore Prof. Paolo Garbarino nato a Canelli (AT) il 27 febbraio 1954

e

Politecnico di Torino (di seguito “Politecnico”) con sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24 in persona del Magnifico Rettore Prof. Ing. Giovanni Del Tin, nato a Rivamonte Agordino (Belluno) il 13 maggio 1941

Con il termine “Atenei Piemontesi” si intende riferirsi congiuntamente all’Università degli Studi di Torino, all’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro ”e al Politecnico di Torino.

premesso che:

a) il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (di seguito “C.I.P.E”.) con delibera n. 17 del 9 maggio 2003 ha effettuato, tra l’altro, uno stanziamento pari a 14.484.600,00 Euro per il finanziamento della ricerca scientifica applicata in Piemonte;

b) la Giunta regionale del Piemonte con delibera n. 50 - 9680 del 16 giugno 2003 ha istituito il Coordinamento interassessorile sulla ricerca scientifica, individuando nella direzione regionale Programmazione e Statistica la struttura organizzativa competente ad attivare le forme di coordinamento all’interno dell’Amministrazione regionale;

c) la Giunta regionale del Piemonte con delibera n. 91 - 13274 del 3 agosto 2004 ha accantonato la somma di 6.000.000 di Euro a favore della direzione Programmazione e Statistica per il finanziamento della ricerca scientifica applicata nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma;

d) in data 28 ottobre 2004 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) per il potenziamento della ricerca scientifica in Piemonte tra Regione, Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito “M.E.F”.) e Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica ( di seguito “M.I.U.R.”);

e) il Responsabile della direzione regionale Programmazione e Statistica con determinazione n. 59 del 29 novembre 2004 ha approvato il bando regionale sulla ricerca scientifica applicata per l’anno 2004 (di seguito bando sulla ricerca), secondo lo schema allegato alla D.G.R. n. 38 - 13692 del 18 ottobre 2004;

f) il punto 4 del bando sulla ricerca prevede la possibilità di addivenire alla sottoscrizione di appositi accordi tra Regione e Atenei Piemontesi, al fine di migliorare l’efficacia delle procedure di trasferimento delle risorse e delle conseguenti azioni di monitoraggio;

g) il punto 11 del bando sulla ricerca disciplina il trasferimento delle risorse in base alle seguenti modalità temporali: il 35% come quota di prima assegnazione, il 40% in una o più tranches intermedie da calibrarsi in base alla durata del progetto (annuale, biennale e triennale) ed il restante 25% al termine del progetto di ricerca in seguito alla presentazione del rendiconto scientifico e amministrativo-contabile di cui ai punti 13 e 14 del bando sulla ricerca;

h) il punto 10 del bando sulla ricerca, nel disciplinare l’assegnazione dei finanziamenti, prevede che l’accordo tra Regione e Atenei piemontesi potrà prevedere modalità di erogazione delle risorse diverse da quelle previste nel medesimo bando, a condizione che le stesse risultino funzionali a garantire gli obiettivi indicati nella precedente lettera f);

i) i soggetti sottoscrittori concordano sulla necessità di addivenire ad una semplificazione dei reciproci rapporti, anche attraverso il potenziamento o l’istituzione di strutture di coordinamento interne agli enti sottoscrittori, così da favorire efficaci azioni di informazione, comunicazione, monitoraggio e rendicontazione;

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2
Oggetto

2.1 Il presente Accordo regola, in aderenza ai contenuti del bando sulla ricerca ed in attuazione del suo punto 4, i rapporti tra Regione e Atenei piemontesi in merito al potenziamento o l’istituzione di strutture di coordinamento interne agli enti sottoscrittori.

2.2 Il presente Accordo regola altresì i rapporti tra la Regione Piemonte e gli Atenei Piemontesi in materia di trasferimento delle risorse finanziarie, loro monitoraggio, erogazione, da parte della Regione, della quota di finanziamento aggiuntivo.

Art. 3
Strutture di coordinamento interne agli Atenei e alla Regione

3.1 Al fine di dare attuazione a quanto previsto al punto 4 del bando sulla ricerca e al presente Accordo, gli atenei individuano le seguenti strutture interne di coordinamento:

Università degli Studi di Torino: Area Ricerca e Relazioni Internazionali - Sezione Ricerca Scientifica - Via Bogino 9 - Torino, Tel 011 / 6704389 Fax 011 / 6704380 e-mail fondi.ricerca@rettorato.unito.it.

Università degli studi del Piemonte Orientale: Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali - Via Duomo, 6 - Vercelli, Tel 0161 / 261717 Fax 0161 / 211358 e-mail: ricerca@rettorato.unipmn.it

Politecnico di Torino: Servizio Rapporti Esterni e Contrattazione Attiva - Ufficio Fondi Strutturali e Nazionali, Corso Duca degli Abruzzi 24 - Torino, Tel. 011 / 5645280, Fax 011 / 5646278, e-mail: ufficio.fondi@polito.it.

3. 2 La Regione ai sensi del punto 4.3 del bando sulla ricerca è rappresentata dalla Direzione Programmazione e Statistica, Coordinamento Interassessorile per la Ricerca , via Lagrange 24 - Torino, Tel 011 / 4321366, Fax 011 / 4325560, e-mail: direzione08@regione.piemonte.it

Art. 4
Trasferimento delle risorse

4.1 Allo scopo di assicurare un efficace trasferimento delle risorse finanziarie le strutture organizzative individuate all’art. 3 provvedono agli adempimenti necessari all’assegnazione delle risorse ai responsabili dei progetti di ricerca, e, nel caso di progetti integrati, ai conseguenti trasferimenti nei confronti degli ulteriori Enti pubblici coinvolti nella realizzazione del progetto.

Art. 5
Monitoraggio

5.1 Ogni Ateneo attraverso la struttura di coordinamento individuata all’art. 3 si impegna ad effettuare il monitoraggio delle risorse finanziare trasferite dalla Regione.

5.2 Tale struttura provvede:

- alla compilazione delle schede intervento di cui alla delibera C.I.P.E n. 76 del 2003 nei termini previsti dall’art 15.2 del bando sulla ricerca

- all’inserimento su supporto informatico dei relativi dati

La scheda attività intervento è allegata al presente accordo e ne costituisce parte integrante.

Art. 6
Obblighi della Regione

6.1 - Formazione. La Regione, per facilitare le azioni di monitoraggi di cui all’art. 5 del presente Accordo, organizza giornate di formazione secondo un calendario da concordare con gli altri soggetti sottoscrittori, da effettuarsi nei mesi di settembre e ottobre 2005 per un totale di dodici ore.

6.2 - Finanziamento aggiuntivo. La Regione riconosce a ciascun Ateneo piemontese una somma pari al 5% del valore complessivo dei progetti finanziati per far fronte ad una quota parte delle spese generali di funzionamento.

L’erogazione del finanziamento aggiuntivo avverrà in un’unica soluzione contestualmente all’assegnazione della prima quota prevista del punto 11 del bando sulla ricerca.

Art. 7
Comunicazioni tra i sottoscrittori

7.1 Per quanto regolato dal presente Accordo, le comunicazioni tra Atenei piemontesi e Regione devono intervenire attraverso le strutture individuate al precedente art. 3.

7.2 Ciascun sottoscrittore individua il proprio responsabile amministrativo che dovrà curare i rapporti nascenti dal presente Accordo ed in particolare per:

l’Ateneo di Torino: responsabile amministrativo:il Responsabile dell’Area Ricerca e Relazioni internazionali; vicario: il Responsabile Sezione Ricerca Scientifica.

l’Ateneo del Piemonte Orientale: il Dirigente della Divisione Gestione Risorse economiche e controllo; vicario il Responsabile Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali.

il Politecnico: responsabile amministrativo: il Responsabile del Servizio Rapporti Esterni e Contrattazione Attiva: vicario: il Responsabile Ufficio Fondi Strutturali e Nazionali.

la Regione Piemonte: il Dirigente del Settore Valutazione Progetti e proposte di atti di programmazione negoziata dott.ssa Maria Cavallo Perin; vicario: il funzionario del medesimo Settore: dott. Matteo De Felice.

Art. 8
Durata

8.1 Il presente Accordo esplica i suoi effetti dalla data di sottoscrizione e fino alla conclusione dell’attività di rendicontazione dei progetti di ricerca, secondo le modalità previste nel bando sulla ricerca.

8.2 L’Accordo si estende ai finanziamenti concessi ai progetti di ricerca che risultino finanziati a seguito di ulteriore utilizzo delle graduatorie finali di merito.

Art. 9
Estensione dell’accordo

9.1 La Regione potrà estendere la disciplina del presente Accordo agli ulteriori enti beneficiari compresi nel punto 3 del bando sulla ricerca, che abbiano presentato proposta di adesione entro il termine di cui al punto 4.1 del medesimo bando.

Art. 10
Responsabilità

10.1 Sono confermate in capo agli Atenei piemontesi le responsabilità in ordine al rispetto del vincolo della destinazione dei finanziamenti, di rendicontazione contabile, di monitoraggio delle risorse e di restituzione delle somme trasferite ed eventualmente non utilizzate.

Art. 11
Controversie

11.1 Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione di questo Accordo.

11.2 Qualora non sia possibile la definizione amichevole, la controversia sarà risolta mediante deferimento ad arbitrato rituale, ai sensi dell’art. 806 e successivi del Codice di procedura civile. L’arbitrato avrà luogo in Torino. Il collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri: uno nominato dalla Regione, uno congiuntamente dagli Atenei piemontesi, e l’altro d’intesa tra i due arbitri. In assenza di intesa il terzo arbitro sarà nominato dal presidente del Tribunale di Torino. Resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo, come previsto dall’art. 11 comma 5 della legge 241/90.

Il Direttore Regionale della Direzione Programmazione e Statistica

Il Rettore dell’Università degli Studi di Torino

Il Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale

Il Rettore del Politecnico di Torino