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Bollettino Ufficiale n. 20 del 19 / 05 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2005, n. 42-72

L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni. Piano Territoriale Regionale, adozione di variante integrativa alle Norme di Attuazione

A relazione dell’Assessore Conti:

Premesso:

- che è in vigore dal 9 luglio 1997 (data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione) il Piano Territoriale Regionale approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 388-9126 del 19 giugno 1997;

- che il Piano Territoriale, affrontando i diversi temi della tutela e della salvaguardia, non ha preso in considerazione l’integrità di terreni di interesse regionale che connotano la tradizione Piemontese per le loro specificità storiche, fisiche e ambientali e che, in conseguenza, le Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale non prevedono specifiche indicazioni finalizzate al raggiungimento della tutela di tali sistemi;

- che la Giunta Regionale ritiene importante introdurre nel Piano Territoriale anche forme di tutela e valorizzazione di tali sistemi di terreni.

Ritenuto opportuno:

- integrare di conseguenza le Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale con un nuovo articolo riguardante i “Sistemi di terreni di interesse regionale” al fine di prevedere una specifica azione di salvaguardia;

- svolgere per tale sistema di terreni adeguate forme di indagine, pianificazione e valorizzazione.

Ritenuto che, allo stato attuale delle conoscenze, i terreni trasferiti alla Fondazione Ordine Mauriziano, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 19/11/2004 n. 277 e convertito con L. 21/01/2005 n. 4, sono individuabili come il più importante di tali “Sistemi”, avendo garantito nel tempo l’integrità territoriale di vaste aree della Regione, e che siano individuabili come il primo elemento da tutelare in quanto sistema e che sia importante, accanto alla loro valorizzazione, garantire che tale integrità non venga frammentata o dispersa.

Preso atto che la Giunta regionale, attraverso l’Assessore competente, il 13 maggio 2005, presso la sede regionale di Corso Bolzano, 44, a Torino, ha sentito le Province piemontesi in merito alla presente variante integrativa alle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale;

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli articoli 7, 8, 10 e 58;

tutto ciò visto e considerato la Giunta regionale, unanime,

delibera

a) di adottare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni, la variante integrativa delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale nel seguente testo:

“Articolo 18 bis. Sistema di terreni di interesse regionale

1. Si tratta di terreni che, per le loro caratteristiche storiche, fisiche, ambientali e per quanto rappresentano nella tradizione piemontese, richiedono particolari attenzioni per la loro conservazione o le loro eventuali trasformazioni.

2. La Regione si riserva la facoltà di svolgere gli approfondimenti necessari per giungere all’individuazione dei beni di cui al comma 1 e alle specificazioni delle azioni di tutela e salvaguardia.

3. In attesa dello svolgimento degli approfondimenti di cui al comma 2, il Piano Territoriale Regionale individua nelle aree trasferite alla Fondazione Ordine Mauriziano, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 19/11/2004 n. 277 e convertito con L. 21/01/2005 n. 4, i terreni sui quali si rendono necessarie specifiche e puntuali azioni di tutela e di salvaguardia.

4. Prescrizioni immediatamente vincolanti

I terreni trasferiti alla Fondazione Ordine Mauriziano, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 19/11/2004 n. 277 e convertito con L. 21/01/2005 n. 4, non individuati dai Piani regolatori generali vigenti con destinazione residenziale e/o produttiva, restano vincolati all’uso agricolo.

5. Prescrizioni che esigono attuazione

I Piani regolatori generali sono tenuti ad adeguarsi alle presenti norme.";

b) di dare atto che al comma 4 dell’articolo 18 bis delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale si applicano le misure di salvaguardia per il combinato disposto degli articoli 8 e 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni;

c) di dare atto che null’altro è modificato rispetto agli elaborati del Piano Territoriale Regionale, approvati con deliberazione del Consiglio regionale n. 388-9126 del 19 giugno 1997, e ai contenuti della deliberazione stessa;

d) di dare mandato all’Assessorato alle Politiche territoriali (urbanistica, pianificazione territoriale, edilizia residenziale), beni ambientali di curare gli adempimenti di pubblicazione, di invio alle Province piemontesi e di ricevimento dei pareri e delle osservazioni e la conseguente predisposizione degli elaborati definitivi da sottoporre al Consiglio regionale per l’approvazione;

e) di individuare nel Settore Pianificazione Territoriale Regionale - corso Bolzano, 44, Torino - la sede presso la quale chiunque potrà prendere visione degli elaborati, ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)