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Bollettino Ufficiale n. 20 del 19 / 05 / 2005

Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006
Deliberazione 28 febbraio 2005, n. 87

Destinazione d’uso post olimpica del lotto IV del costruendo Villaggio Olimpico in Torino

Visto il verbale del Comitato di Regia n. 31 del 28 febbraio 2005.

Premesso che la Città di Torino è proprietaria del terreno sito in Torino, tra le Dogane, via C: Bossoli; via G. Bruno e le Ferrovie (futura via Z. Zini), censito al C:T: al Foglio 1442 particella 4 e destinato in via prevalente dal vigente P.R.G. a residenza (Ambito 12.31 Mercati Generali - Bossoli);

Confermato che su detto terreno, l’Agenzia Torino 2006 ha in corso la realizzazione dei lavori di costruzione del c.d. villaggio olimpico, destinato ad ospitare gli atleti (nonché i servizi connessi) in occasione dei prossimi Giochi Olimpici invernali;

Rilevato che l’Arpa Piemonte ha manifestato, nelle opportune sedi, l’interesse ad ottenere la disponibilità del c.d. Lotto IV (costituito da n. 9 edifici denominati nel progetto definitivo approvato dalla Città di Torino con le sigle A1, A3 - A4 - B4 - C4, B0, B2, C1, D0, D2, D3, E1) delle opere del costruendo Villaggio Olimpico in Torino (stazione appaltante Agenzia Torino 2006), al fine di destinare le stesse a propria sede regionale, impegnandosi, allo stesso tempo, a sostenere gli oneri finanziari relativi alla riconversione post olimpica;

Rilevato altresì che la Città di Torino si è resa disponibile a modificare la destinazione d’uso degli immobili in questione, in coerenza con gli intendimenti sopra descritti dell’Arpa Piemonte e di addivenire alla stipulazione di un contratto di costituzione del diritto di superficie per 99 anni a favore della Stessa;

Preso atto che tale richiesta risulta coerente con un corretto e legittimo utilizzo dell’infrastruttura in questione che potrà quindi continuare a produrre, in permanenza, utilità pubblica all’interno del patrimonio indisponibile della stessa Arpa Piemonte;

Ai sensi della Legge 26 marzo 2003, n. 48 che ha introdotto il comma 1-bis dell’articolo 13 della Legge n. 285/2000

IL COMITATO DI REGIA

delibera

- di approvare l’assegnazione degli edifici insistenti sul terreno di proprietà della Città di Torino, come nelle premesse descritti, (c.d. Lotto IV del costruendo Villaggio Olimpico - Villaggio Media, Area ex Mercati Generali) all’Arpa Piemonte, ente pubblico istituito con legge regionale n. 60/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, con vincolo di destinazione d’uso a propria sede regionale (patrimonio indisponibile ex articoli 828 e 830 del Codice Civile), con contestuale richiesta alla Città di Torino di variazione della destinazione d’uso urbanistico dell’immobile da residenziale a terziario pubblico e con diritto di prelazione in capo alla Stessa, in caso di eventuale futura alienazione da parte dell’Arpa Piemonte;

- di dare atto che le condizioni economiche e commerciali della costituzione del diritto reale di superficie tra la Città di Torino e Arpa Piemonte saranno regolate tra le Parti con contratto civilistico;

- di affidare all’Agenzia Torino 2006 il procedimento amministrativo di progettazione integrata e di realizzazione delle opere di adeguamento post olimpico del Lotto IV a sede regionale dell’Arpa Piemonte, secondo lo studio di fattibilità redatto nel mese di ottobre 2004 su committenza dell’Arpa Piemonte, ai sensi della Legge n. 285/2000 e previa garanzia di copertura finanziaria a carico dell’Arpa Piemonte stessa;

- di dare mandato al Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006 e all’Agenzia Torino 2006 di procedere ai conseguenti e necessari emendamenti in occasione della stipulazione della Convenzione attuativa con la Città di Torino;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Torino, lì 28 febbraio 2005

Il Presidente    Il Segretario
Enzo Ghigo     Giuliana Bottero