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Bollettino Ufficiale n. 20 del 19 / 05 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2005, n. 32-15387

L.R. 41/98, art. 2 e art. 6 - Esercizio delle funzioni in materia di mercato del lavoro. L.R. 4/05, art. 7, comma 3 Dlgs 81/2000, art. 3 e art. 6. Progetti di lavori socialmente utili anno 2005. Modifica ed integrazione della D.G.R. 53-7603 del 4/11/2002

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 “Organizzazione delle funzioni regionali e

locali in materia di mercato del lavoro";

preso atto che l’art. 2 della predetta legge prevede la distribuzione delle funzioni in materia di mercato del lavoro tra la Regione e le Province, riservando alla Regione l’esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro, attribuendo alle Province la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Dlgs 469/97, fatta eccezione per quelli che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale;

visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 “Nuova disciplina delle attività socialmente utili”;

preso atto che l’art. 6, comma 3 del predetto decreto prevede che gli Enti pubblici possono utilizzare risorse proprie per dare attuazione a progetti di lavori socialmente utili utilizzando soggetti disoccupati di cui all’art. 2, comma 1 del decreto stesso;

vista la legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4: “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2005";

preso atto che l’art. 7, comma 3 della predetta legge prevede che le Province erogano a favore degli Enti di cui al comma 1, del medesimo articolo, un contributo non superiore al venti per cento del costo del progetto di cui allo stesso comma, utilizzando le somme già attribuite dalla Regione, nel corso dell’anno 2002, per la realizzazione di interventi di politica del lavoro volti alla stabilizzazione dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili nel territorio provinciale, risultanti non spese alla data del 31 dicembre 2004;

vista la deliberazione n. 53-7603 del 4/11/2002 che stabilisce le modalità di trasferimento e di spesa della sopra indicata attribuzione di risorse alle Province finalizzata, tra l’altro, alla possibilità da parte delle stesse di incentivare l’ulteriore stabilizzazione dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1 del Dlgs 81/2000 utilizzati presso gli Enti di cui all’art. 1 del medesimo decreto;

ritenuto, per quanto riguarda l’indirizzo programmatico alle Province, di dare attuazione a quanto previsto dal sopra indicato art. 7, comma 3 della LR 4/05 modificando ed integrando il dispositivo della predetta deliberazione 53-7603 del 4/11/2002 alla lettera b) del punto 1. inserendo dopo il punto finale del paragrafo la seguente dicitura: “Le Province, altresì, possono utilizzare dette somme per erogare contributi a favore di Enti di cui all’art. 1, comma 1 del Dlgs 81/2000 che intendono attuare progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell’art. 6, comma 3 del predetto decreto. Eventuali quote delle predette somme che risultassero non spese, per dette finalità, saranno utilizzate dalle Province per il finanziamento di cantieri di lavoro di cui all’art, 2 della LR 55/84, con priorità verso progetti di cantiere che prevedono l’inserimento di soggetti provenienti dal cosiddetto bacino regionale dei lavoratori socialmente utili”.

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51: “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale, relativamente alle competenze dell’Organo di direzione politica;

dato atto dell’istruttoria del presente provvedimento e preso atto di quanto in premessa indicato;

la Giunta Regionale ai sensi di legge,

delibera

Di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, la modifica della deliberazione della Giunta Regionale n. 53-7603 del 4/11/2002 integrando il dispositivo, al punto 1., lett. b), dopo il punto finale del paragrafo con la seguente dicitura: “Le Province, altresì, possono utilizzare dette somme per erogare contributi a favore di Enti di cui all’art. 1, comma 1 del Dlgs 81/2000 che intendono attuare progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell’art. 6, comma 3 del predetto decreto. Eventuali quote delle predette somme che risultassero non spese, per dette finalità, saranno utilizzate dalle Province per il finanziamento di cantieri di lavoro di cui all’art, 2 della LR 55/84, con priorità verso progetti di cantiere che prevedono l’inserimento di soggetti provenienti dal cosiddetto bacino regionale dei lavoratori socialmente utili”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R/2002.

(omissis)