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Bollettino Ufficiale n. 20 del 19 / 05 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 14-206668 del 12.4.05 - Codice univoco: TO-S-10009

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 14-206668 del 12.4.05 - Codice univoco: TO-S-10009

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla Soc. Microtecnica S.r.l.- (omissis) - con sede legale in 10100 Torino Piazza A. Graf 147 - la concessione di derivazione d’acqua sotterranea da una sorgente in Comune di Luserna San Giovanni in misura di complessivi l/sec massimi 11 e medi 10.3 (mc/anno 325.000) di cui l/sec massimi 11 e medi 10.27 ad uso produzione di beni e servizi e l/sec massimi e medi 0.03 ad uso civile (igienico e scorte antincendio) con restituzione nel T. Gambrero per l’uso produzione di beni e servizi ed in pubblica fognatura per l’uso civile, entrambi nello stesso Comune

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dal 10.8.99, data di applicazione dell’art. 1 della L. 36/94 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ‘ ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)