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Bollettino Ufficiale n. 20 del 19 / 05 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Scurzolengo (Asti)

Statuto comunale (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 22 marzo 2005)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Autonomia del Comune

1. Il Comune di Scurzolengo è un Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, la quale si autogoverna con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione, delle leggi generali dello Stato e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori della Costituzione Italiana e ai principi esplicitati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo secondo la quale il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità e dei diritti, uguali e inalienabili, di ogni essere appartenente alla famiglia umana.

2. Ribadisce i valori insostituibili della Libertà e della Democrazia come presidio della Pace Universale e s’impegna a favorire occasioni di incontro, di confronto, di dialogo tra diverse realtà politiche, sociali, culturali, religiose ed etniche.

3. Nell’ambito dei propri poteri e delle proprie risorse, promuove la solidarietà, tutela delle classi più deboli, degli anziani, dei fanciulli e dei portatori di handicap, della maternità, del lavoro in ogni sua forma, della salute.

4. Valorizza il volontariato e ogni forma di collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti pubblici o privati e organizza la propria attività in modo da garantire un’efficace e ordinata partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita della comunità.

5. Promuove, anche attraverso nuovi insediamenti, un equilibrato sviluppo socio - economico della comunità nel suo complesso, garantendo una corretta utilizzazione del territorio che tenga conto, oltre che degli interessi della popolazione presente, dei diritti delle generazioni future. Con lo stesso criterio e con gli stessi obbiettivi, tutela l’ambiente da ogni fonte di inquinamento, suscettibile di comprometterne gravemente l’equilibrio.

6. Promuove il recupero ad attività produttive di nuova ricchezza, o a pubblici servizi, di ogni genere di risorsa abbandonata al degrado.

7. Attua nella propria azione amministrativa i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, nonché di economicità ed efficacia.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione e della Provincia, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà, tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 5,31 e confina con i comuni di Calliano, Castagnole Monferrato e Portacomaro.

2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in via Maiocco 2
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5
Albo Pretorio

1. Un apposito spazio del Palazzo Civico è destinato ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo s’identifica con il nome “Comune di Scurzolengo” e con lo stemma concesso con D.P.R. 08/01/1999, registrato all’Ufficio Araldico il 18/02/1999, pag. 13, reg. 99, allegato in copia al presente statuto a costituirne parte integrante e sostanziale.

2 Nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze, e tutte le volte che è necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale.

3. Ove sussista un pubblico interesse, l’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono autorizzati dalla Giunta.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
ORGANI DEL COMUNE

Art. 7
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è espressione della comunità locale che lo elegge riunita in corpo elettorale, secondo la disciplina stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio, in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità è titolare del potere di indirizzo politico e amministrativo e del potere di controllo.

3. Il Consiglio esprime l’indirizzo politico-amministrativo in atti quali mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell’Ente. Indirizza altresì l’attività dell’Ente con atti fondamentali di carattere normativo e programmatico.

4. Il Consiglio Comunale ha competenza sull’adozione degli atti amministrativi fondamentali previsti dalle leggi vigenti.

5. L’esercizio delle suddette funzioni non può essere oggetto di delega.

6. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte

7. Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute.

Art. 9
Composizione e durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10
Insediamento del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta il Consiglio deve provvedere nel seguente ordine:

- convalida degli eletti;

- giuramento del Sindaco;

- comunicazioni da parte del Sindaco dei componenti la Giunta Comunale;

Art. 11
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolari dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’ art. 7 delle legge 7.8.990, n. 241 a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 12
Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate in forma scritta al Consiglio; esse sono immediatamente registrate al protocollo nell’ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, deve essere convocato per provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione risultante dal protocollo dell’Ente.

Art. 13
Prerogative e diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

3. Ciascun Consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Il regolamento prevede tempi tassativi entro i quali la Giunta e il Sindaco sono tenuti a rispondere.

4. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti del Comune, nonchè, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

5. I Consiglieri hanno diritto di esercitare il controllo sugli atti della Giunta con le modalità stabilite dalla legge.

6. Su richiesta di un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro il termine non superiore a venti giorni e ad inserire all’ordine del giorno gli argomenti richiesti.

7. I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità previste dal regolamento del Consiglio.

Art. 14
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il funzionamento del Consiglio Comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge e dal presente Statuto, é disciplinato da apposito regolamento, per la cui approvazione e modificazione é necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

4. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

5. Con cadenza almeno annuale, entro il 30 settembre, il Consiglio provvede, a verificare l’attuazione di tale linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

6. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio.

Art. 15
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, composti da uno o più componenti, secondo le modalità previste nel regolamento, dandone comunicazione al Sindaco e al segretario

2. Il regolamento prevede gli strumenti messi a disposizione dei gruppi consiliari e dei singoli consiglieri da parte dell’amministrazione comunale, compatibili con le proprie risorse, onde consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo.

Art. 16
Conferenza dei capigruppo

1. I capigruppo sono nominati dai rispettivi gruppi consiliari entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio.

2. Ai capigruppo consiliari sono trasmesse in elenco, contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, tutte le deliberazioni della Giunta comunale; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 17
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e con criterio proporzionale.

2. Il numero delle commissioni, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

3. Alle commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all’esame del Consiglio.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 18
Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in tal caso la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Le modalità di funzionamento di dette commissioni, se istituite, saranno stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 19
Validità delle sedute e delle deliberazioni. Pubblicità delle sedute. Votazioni.

In tutte le materie di cui all’oggetto del presente articolo, si fa riferimento alla leggi che disciplinano la materia ed alla normazione di dettaglio così come prevista nell’apposito Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 20
Mozione di sfiducia e scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni non oltre 30 dalla sua presentazione.

3. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.

Art. 21
Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con D.P.R. su proposta del Ministro dell’Interno:

a) Per gravi motivi di ordine pubblico;

b) Per dimissioni, rimozione, decadenza del Sindaco;

c) Per cessazione dalla carica per dimissioni della meta più uno dei consiglieri;

d) Quando non sia approvato, nei termini di legge, il bilancio;

2. In caso di decadenza, rimozione o decesso del sindaco, il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni del nuovo consiglio e della nuova Giunta e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal comma 2 con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario.

CAPO III
GIUNTA COMUNALE

Art. 22
Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco per l’attuazione del programma di governo approvato dal Consiglio e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente, nel quadro degli indirizzi, dei programmi ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. L’attività della Giunta è improntata ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Gli Assessori possono, con delega del Sindaco essere preposti ai vari rami dell’Amministrazione comunale.

4. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata in ogni momento dal Sindaco.

5. E’ Vice-Sindaco l’Assessore cui è attribuita dal Sindaco una delega generale di tutte le funzioni ad esso spettanti.

6. E’ Assessore Anziano l’Assessore, più anziano di età. L’Assessore Anziano in caso di assenza o impedimento sia del Sindaco che del Vice-Sindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.

Art. 23
Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori sino al massimo previsto dalla normativa vigente, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco. La scelta sul numero degli Assessori è demandata al Sindaco e resa pubblica mediante l’atto di nomina degli stessi.

2. Gli Assessori sono scelti dal Sindaco, normalmente, tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di competenza ed esperienza tecnica, amministrativa, o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervengono nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 24
Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

2. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 1, non possono contemporaneamente far parte della Giunta: il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore, può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato in tale carica.

Art. 25
Revoca, dimissioni, decadenza

1. Il Sindaco può procedere alla revoca e sostituzione di uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

2. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione.

3. La Giunta decade: in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 26
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. La modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice-Sindaco.

3. In caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall’Assessore anziano.

Art. 27
Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Alla Giunta comunale compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione non attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario, dei dirigenti e dei funzionari.

3. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive attribuite dalla legge e dallo Statuto.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 28
Funzioni generali del Sindaco

1. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di capo dell’amministrazione comunale, rappresenta la comunità locale. Esso è garante, di fronte al Consiglio e alla comunità del rispetto dello Statuto del Comune e dell’osservanza dei regolamenti.

2. Il Sindaco presiede il Consiglio e la Giunta e vigila sull’attuazione dei loro deliberati.

Sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti; coordina l’attività dell’Ente; esercita il potere di ordinanza e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

4. Il Sindaco, quale capo della Amministrazione, entra in carica all’atto della proclamazione, mentre per il valido e pieno esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo, entra in carica dopo la prestazione del giuramento davanti al Consiglio Comunale, dopo l’intervenuta convalida da parte del Consiglio stesso.

5. Il Sindaco, come Ufficiale di governo, sovrintende alle funzioni relative ai servizi di competenza statale e adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a lui demandati dalla legge.

Art. 29
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente ed è l’organo responsabile dell’in particolare:

a) nomina e revoca gli Assessori;

b) garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico;

c) definisce l’ordine del giorno delle sedute della Giunta, d’intesa con gli Assessori e sentito il Segretario del Comune e gli altri funzionari;

d) su autorizzazione della Giunta, sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come attore o convenuto e promuove davanti all’autorità giudiziaria i provvedimenti conservativi e le azioni possessorie;

e) promuove iniziative, sentita la Giunta, per concludere accordi di programma con gli altri enti;

f) esercita il potere di coordinamento, attribuitogli dalla legge, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, sugli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;

g) può delegare proprie funzioni in modo permanente o temporaneo agli Assessori;

h) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

i) Convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 della legge n. 267/2000 e s.m.e i.;

j) Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

k) Nomina il segretario comune scegliendolo nell’apposito albo;

l) Conferisce e revoca al Segretario Comunale, previa delibera di G. C., le funzioni di Direttore Generale;

m) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;

n) conferisce gli incarichi di messo notificatore;

Art.
30 Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati senza computare, a tal fine, il sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione

Art. 31
DIMISSIONI ED IMPEDIMENTO PERMANENTE
DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco è accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento è attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall’Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I
UFFICI E PERSONALE

Art. 32
Principi strutturali ed organizzativi

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi e gli organi burocratici previste dalla legge.

2. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità, flessibilità ed economicità in modo da realizzare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa attraverso l’elevazione del livello di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell’attuazione ditali criteri e principi, i funzionari responsabili, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l’impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

Art. 33
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi gli organi amministrativi.

2. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanza sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 34
Struttura organizzativa

1. L’ordinamento strutturale dell’Ente è definito da un sistema di organizzazione flessibile, ordinato per “aree”, strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l’efficacia dell’intervento nell’ambito di materie aventi caratteristiche omogenee.

2. Ad ogni area è preposto un responsabile che esercita funzioni di direzione dello stesso, con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti gestionali ed operativi di spesa nell’ambito degli stanziamenti assegnati, di gestione del personale e con responsabilità di risultato circa il perseguimento degli obiettivi assegnati, anche in termini di efficienza ed efficacia.

3. L’area e articolata in “Uffici”, unità operative interne alla stessa che gestisce l’intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l’esecuzione.

4. L’Amministrazione assicura l’accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

Art. 35
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’Ente ed ad attuare gli indirizzi per raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 36
Funzione dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici dei servizi approvano i ruoli dei tributi dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso, provvedono agli atti di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa e stipulano in rappresentanza dell’Ente i contratti già deliberati.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

b) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

c) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

d) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco.

3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dal regolamento, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 37
IL SEGRETARIO COMUNALE
COMPETENZE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica - amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, nonché esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco compresa la funzione di Direttore Generale.

5. Al Segretario Comunale sono attribuite competenze e responsabilità di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e coordinamento, di legalità e garanzia secondo le norme stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 38
Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare, un Direttore Generale nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

2. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia nominato, le relative funzioni possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 39
Personale a contratto

1. Per la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione, il Comune, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o occasionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.

2. Possono essere inoltre stipulati, anche al di fuori della dotazione organica e con criteri, modalità e limiti stabiliti dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di area direttiva, solo in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente.

3. Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al cinque per cento della dotazione organica dell’Ente, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco ed il relativo trattamento economico viene determinato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

CAPO II
SERVIZI PUBBLICI

Art. 40
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche economiche e di opportunità sociali;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzioni, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si rende opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di comuni, nonché, in ogni altra forma consentita dalla legge;

2. Il Comune può partecipare a società per azione a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune;

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini costituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 41
Convenzioni

1. Per la gestione coordinata di determinate funzioni o servizi, ovvero per la realizzazione di opere pubbliche, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 42
Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi a carattere imprenditoriale, può

costituire con altri Comuni e la Provincia un consorzio secondo le norme vigenti.

2. Il Consiglio Comunale approva con la maggioranza prevista dalla legge la relativa convenzione unitamente allo statuto del Consorzio.

3. Il Comune è rappresentato nell’assemblea del Consorzio dal Sindaco o da un suo delegato con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del Consorzio.

Art. 43
Accordi di programma.

1. Gli accordi di programma sono promossi per dare attuazione ad interventi che richiedano l’azione coordinata di più enti ed amministrazioni pubbliche.

2. La procedura è avviata dal Sindaco, quando il Comune di Scurzolengo abbia competenza primaria o prevalente nella realizzazione dell’intervento.

3. L’accordo di programma è definito e sotto scritto dal Sindaco, dai rappresentanti legali di tutte le amministrazioni interessate nonché dai soggetti pubblici a cui l’accordo ponga determinati obblighi o adempimenti.

4. Il contenuto dell’accordo di programma, oltre alla conformità a leggi statali e regionali, deve prevedere:

- i programmi delle opere da realizzare, gli obblighi e gli adempimenti dei soggetti partecipanti, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari;

- la composizione del collegio arbitrale cui compete la vigilanza sull’esecuzione dell’accordo.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO
E DIRITTO DI ACCESSO

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 44
Promozione dell’associazionismo e del volontariato

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità. A tal fine riconosce, valorizza e favorisce il costituirsi di libere associazioni che intendono concorrere con metodo democratico e senza scopo di lucro al perseguimento delle predette attività.

2. Il Comune riconosce le organizzazioni di volontariato, libere ed autonome espressioni della Comunità, e ne sostiene l’attività per il conseguimento di finalità pubbliche e l’affermazione dei valori di solidarietà, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 11.08.91 n. 266.

3. Il Comune riconosce altresì le associazioni Pro Loco quali strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali del territorio, nonché di promozione delle attività turistiche, culturali e ricreative.

Art. 45
Albo delle associazioni

1. Per le finalità di cui alla legge 241/90 e per esigenze di pubblicità ed informazione rivolta alla collettività, il Comune istituisce, entro sei mesi dall’approvazione dello Statuto, l’Albo comunale delle Associazioni, del volontariato e delle Pro Loco.

2. L’iscrizione nell’Albo è subordinata alla presentazione, da parte dell’organismo che ne fa richiesta, del proprio atto costitutivo e dello statuto.

3. Il Comune può assegnare contributi alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato e alle Pro Loco, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’apposito regolamento consiliare adottato in applicazione della legge 241/90.

Art. 46
Consulte

1. Il Comune può promuovere la costituzione di organismi di partecipazione quali consulte, disciplinandone la composizione ed il funzionamento con appositi regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 47
Petizioni

1. I cittadini del Comune possono rivolgere al Sindaco petizioni su temi di competenza comunale al fine di esporre problemi e necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.

2. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 50 cittadini residenti con firma leggibile e con indicazione accanto alla stessa, del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza del firmatario.

3. Ad ogni petizione dovrà essere fornita dagli organismi competenti risposta scritta da inviare all’indirizzo del primo firmatario, od altro indirizzo espressamente indicato entro quarantacinque giorni dall’arrivo della stessa.

Art. 48
Istanze

1. Ciascun cittadino del Comune può rivolgere istanze scritte al Sindaco, con indicazione accanto alla stessa, del cognome, nome, residenza del firmatario, in merito alle competenze del Comune, per segnalare disfunzioni o proporre soluzioni.

2. L’amministrazione comunale è tenuta, attraverso gli organismi competenti, a fornire una risposta scritta entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Art. 49
Proposte

1. I cittadini, possono avanzare al Comune proposte di adozione di deliberazioni in merito alle materie di competenza della Giunta e del Consiglio.

2. La proposta, deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune, con firma leggibile e con indicazione, accanto alla stessa, del cognome, nome e luogo di residenza.

3. Il Sindaco ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati è tenuto a iscrivere la proposta all’O.d.G. del Consiglio o della Giunta entro 45 giorni dalla data di presentazione.

4. Le istanze, le petizioni e le proposte sono raccolte in apposito registro in ordine cronologico con l’imputazione dell’iter decisorio ed eventuali provvedimenti adottati. Il registro è pubblico.

Art. 50
Referendum

1. E’ ammesso referendum su questioni di rilevanza generale inerenti materie di esclusiva competenza Comunale.

2. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale ovvero di un numero di cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune non inferiore al 20%.

3. Sono escluse dalla consultazione referendaria le questioni inerenti:

a) Statuto e i regolamenti Comunali;

b) bilancio, tributi e tariffe;

c) nomine, designazioni, revoche di persone la cui competenza è per legge attribuita agli organi del comune;

d) dotazione organica del personale;

e) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;

f) progetti di OO.PP. dopo che sia intervenuto l’atto di approvazione del progetto definito.

4. Hanno diritto di partecipare alla consultazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. La legittimità del quesito referendario, articolato in unica domanda formulata in modo chiaro e coinciso è valutata da una commissione costituita da tre esperti tecnico-giuridici nominati dal Consiglio Comunale.

6. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e autenticazione delle firme dei sotto-scrittori, gli aspetti organizzativi per lo svolgimento delle operazioni di voto, le forme di pubblicità.

7. Per quanto non disciplinato dallo Statuto o dal regolamento si applicano le norme relative ai referendum nazionali.

8. I referendum non possono essere svolti in coincidenza con le operazioni elettorali se non con referendum nazionali.

Art. 51
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla consultazione la maggioranza degli elettori iscritti alle liste elettorali e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi; altrimenti è dichiarato respinto. Il Sindaco sulla base dei risultati elettorali proclama l’esito del referendum e cura che allo stesso venga data adeguata pubblicità.

2. In caso di esito negativo non potrà essere riproposto lo stesso quesito referendario prima che siano trascorsi 5 anni.

3. Se l’esito è favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO II
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 52
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

2. Deve comunque essere garantita ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, con esclusione di quelli soggetti a segreto o divieto di divulgazione previsto dalla legge.

3. Non è ammesso l’accesso ai documenti preparatori per la formazione di atti normativi ed amministrativi generali.

Art. 53
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti i cittadini singoli ed associati, hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal regolamento che dovrà contemperare l’esercizio di tale diritto con il normale lavoro degli uffici, per ottenere il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata dalla titolarità di un interesse legittimo ad ottenerne la visione.

3. Il Sindaco ha facoltà di differire l’accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’attività amministrativa.

4. Il regolamento per il diritto di accesso stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 54
Azione popolare

Ciascun elettore può “far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune” e dunque, anche in sede civile e penale. Nel caso di soccombenza non si applica, l’obbligo del pagamento delle spese a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso se il comune, costituitosi in seguito, ha aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

CAPO III
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 55
Istituzione

1. In accordo con gli altri Comuni o con la provincia di Asti, può essere istituito l’Ufficio del Difensore Civico a garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa.

2. Le prerogative, le attribuzioni, la nomina, i requisiti, la durata in carica, le modalità di revoca, e i rapporti con il Consiglio Comunale verranno stabiliti dall’apposita convenzione

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 56
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica, il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 57
Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti, da lasciti o donazioni e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta imposte, tasse e tariffe, applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 58
Bilancio Comunale

1. L’ordinamento contabile del comune è riservato dalla legge dello stato e nei limiti da questa fissati al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto n termini di competenza e deliberato dal Consiglio Comunale.

3. Gli impegni di spesa per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 59
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del servizio.

3 La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché, le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 60
Il Revisore dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge secondo i criteri stabiliti dalla legge il revisore dei conti.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il Revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

4. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente ne riferisce immediatamente al consiglio.

5. Al Revisore possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61
AUTONOMIA STATUTARIA

1. A mezzo del presente Statuto viene definita la strategia che deve informare il governo delle risorse in funzione del raggiungimento degli obiettivi programmati e del conseguente controllo dei risultati di gestione.

2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità previste dalla legge, non prima di almeno un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o della sua ultima modifica o integrazione, salvo che in sede di prima approvazione, in cui lo Statuto può essere modificato nei novanta giorni dall’esecutività della delibera di approvazione; allo stesso modo le iniziative di revisione statutaria respinte dal Consiglio Comunale non possono essere rinnovate se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. L’eventuale deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se al contempo non rechi nella parte dispositiva l’approvazione del testo del nuovo Statuto.

4. L’interpretazione autentica dello Statuto può essere resa esclusivamente dal Consiglio Comunale mediante apposito atto deliberativo.

Art. 62
Regolamenti

Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva, quale forma di pubblicità per consentirne l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 63
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo che sono stati eseguiti tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative ritenute idonee ad assicurare la conoscenza da parte di tutti i cittadini dello Statuto e delle eventuali modifiche ad esso apportate.

3. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferiti enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa del comune.

4. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.