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Bollettino Ufficiale n. 20 del 19 / 05 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Porte (Torino)

Statuto comunale (testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 17/09/2004)

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Porte è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle Leggi generali dello Stato e del presente Statuto.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione competente e da altri enti locali.

Art. 2
Finalità e principi ispiratori

1. Il Comune di Porte, adottando il presente Statuto, si propone di improntare la sua azione ai criteri della trasparenza dell’attività amministrativa, del coinvolgimento della popolazione nella gestione della cosa pubblica, nonchè dell’efficienza gestionale riconoscendo nell’informazione e nella partecipazione attiva e consapevole del cittadino il metodo essenziale per garantire la promozione dei diritti di tutti. In tale ambito viene esplicitamente riconosciuta la funzione democratica della minoranza consiliare, secondo i principi della pari dignità e delle idoneità a concorrere, secondo le regole democratiche, alla funzione di governo ed amministrazione.

2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli ideali di libertà e democrazia scritti nella Costituzione repubblicana e conquistati dagli uomini della Resistenza nella guerra di liberazione nazionale al nazifascismo.

3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali ed economiche all’amministrazione.

4. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.

5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) la diffusione ed il consolidamento di una cultura della pace, dell’integrazione dei popoli e dell’unità dell’Europa. Il Comune intende perseguire questo obiettivo anche allacciando rapporti di amicizia con Comuni dell’Europa

b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, in particolare il Comune, nel rispetto della programmazione nazionale e regionale e di concerto con gli altri Comuni della Comunità Montana, pone in essere tutte le azioni di sensibilizzazione utili a favorire il permanere delle attività economiche in essere e l’insediamento di nuove attività

c) il sostegno e la difesa dei diritti inviolabili dei soggetti più deboli e, in particolare, dei minori, dei malati, degli anziani, degli handicappati e dei meno abbienti, riconoscendo alla famiglia un ruolo insostituibile per espressione della solidarietà sociale. Anche gli stranieri presenti nel territorio hanno i diritti fondamentali alla qualità della vita, alla casa, alla salute, alla partecipazione alle attività culturali ed alla istruzione e ad ogni forma di protezione ed assistenza, senza discriminazione rispetto ai cittadini, Il Comune favorisce e collabora con le associazioni di volontariato che si impegnano in attività sociali a favore dei soggetti deboli, rispettandone l’autonomia ed eventualmente stipulando convenzioni per l’attuazione di progetti specifici;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla comunità una migliore qualità della vita ed una crescita collettiva nel rispetto delle diversità e delle tradizioni;

e) le pari dignità tra uomo e donna in un equilibrato ed organico rapporto di collaborazione in gradi di eliminare la discriminazione verso il mondo femminile e nell’ottica di garantire uguali opportunità a tutti i cittadini;

f) il mantenimento dei livelli occupazionali, la creazione di nuovi posti di lavoro, la tutela e la dignità del mondo del lavoro;

g) la valorizzazione ed il sostegno delle associazioni culturali, religiose, ricreative, sportive ed assistenziali presenti nel territorio in quanto ritiene che la funzione svolta da queste associazioni abbia un contributo e possa contribuire a sviluppare in modo continuativo la partecipazione dei cittadini ed il loro autogoverno. In tale quadro si riconosce a dette associazioni un ruolo insostituibile nella promozione di alti livelli di convivenza e cooperazione tra i cittadini;

h) la difesa e, ove possibile, il miglioramento dei servizi presenti sul nostro territorio, con particolare riferimento ai settori della scuola, dei trasporti, delle telecomunicazioni, della sanità, con riguardo specifico alle tossicodipendenze,

i) la promozione di una mentalità ecologica rivolta al rispetto della natura, alla riduzione delle fonti di inquinamento dell’ambiente, alla salvaguardia dell’igiene e della salute fisica e mentale della popolazione attraverso interventi di prevenzione, di controllo e di organizzazione degli assetti urbanistici con particolare riguardo alle questioni relative alla sicurezza dei cittadini, rispetto alle particolari condizioni di insediamento del nostro paese.

6. Il Comune si riconosce nei principi espressi nella “Carta di Chivasso”: la riforma della Repubblica italiana in senso federalista in un contesto di integrazione economica e politica della nuova Europa.

7. Il Comune opera per al lotta contro forme di criminalità che agiscono attraverso l’infiltrazione nel tessuto sociale, economico ed istituzionale, in tal senso impegna i suoi amministratori ad un comportamento vigile e responsabile che escluda ogni legame con soggetti legati ad organizzazioni criminali di tipo mafioso, dedite allo spaccio di stupefacenti e simili;

8. Il Comune favorisce l’apprendimento e la divulgazione delle lingue in quanto strumento di crescita culturale per l’integrazione di persone e popoli, riconosce alla biblioteca comunale la funzione di strumento per la promozione delle iniziative culturali.

9. Il Comune fa parte della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca - A.S.L. n. 10. Il Comune si avvale della collaborazione della Comunità Montana al fine di sintonizzare i propri obiettivi con gli altri Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, nell’ottica della maggiore funzionalità ed efficienza dei servizi erogati. Considerando decisivo il ruolo della Comunità Montana nel governo del territorio montano il Comune si prefigge di rafforzare il peso politico, la capacità di intervento e la funzione di ente programmatore del territorio di riferimenti che la Comunità Montana stessa persegue.

10. Il Comune si impegna, in collaborazione con le associazioni della Resistenza e degli ex-combattenti che si riconoscono nella democrazia costituzionale, a creare nuove generazioni sulla nostra storia e, con particolare riferimento alla Resistenza, a trarre dal nostro “ieri” un rinnovato impulso all’impegno ed alla partecipazione, al fine di difendere e consolidare le istituzioni democratiche del nostro Paese.

11. Il Comune si fa carico del decoro delle lapidi, dei cippi e dei monumenti edificati sul territorio comunale che ricordano i caduti della guerra di liberazione, le vittime civili, militari ed i dispersi di tutte le guerre.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni; con la Provincia, con la Regione e con la comunità Montana sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

Art. 4
Territorio e sede Comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 4,53 e confina con i Comuni di Pinerolo, San Pietro Val Lemina; Villar Perosa, San Germano Chisone e San Secondo di Pinerolo.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

4. Il Comune sentita la cittadinanza, può, nell’ambito della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, farsi promotore di iniziative volte a realizzare la fusione tra Comuni.

Art. 5
Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto dei Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità e la facilità di lettura.

3. Il Messo Comunale cura l’affissione degli atti di cui al primo comma e su attestazione di questo il Segretario Comunale ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Il Comune cura la pubblicazione di un bollettino periodico in cui sono riportate le notizie dell’attività dell’Ente. In tale bollettino è riservato un adeguato spazio agli interventi dei gruppi consiliari.

Art. 6
Stemma e Gonfalone

1. Lo stemma del Comune di Porte, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica il 19 Gennaio1959, è così descritto:"d’azzurro, al leone rampante posto su una sella montuosa, il tutto al naturale ed accompagnato in capo dall’epigrafe “PORTAE” in lettere lapidarie d’oro. Ornamenti esteriori da Comune".

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 Gennaio 1959.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

4. Le modifiche dello stemma e del gonfalone possono essere disposte dal Consiglio previa consultazione popolare, fatte salve le approvazioni di Legge.

Parte I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 7
Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8
Consiglio Comunale

1. L’elezione, la composizione e la durata del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.

2. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, ne determina l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sullo stesso, con piena autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 10
Convocazione

1. L’attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l’approvazione del Bilancio di Previsione e per l’approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio precedente.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

4. Gli adempimenti previsti dal terzo comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal Vice Sindaco.

5. L’avviso con l’elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima ordinanza. Tuttavia nei casi di urgenze, è sufficiente l’avviso con il relativo elenco consegnato ventiquattro ore prima.

Art. 11
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo ambito delle commissioni.

2. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione delle commissioni, il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Il Sindaco e gli Assessori possono chiedere di essere sentiti dalle commissioni.

4. Nel caso di Costituzione di Commissioni speciali di indagine conoscitive ed inchieste la presidenza è riservata alle opposizioni.

Art. 12
Attribuzioni delle commissioni

1. Compito delle commissioni è l’esame di materie relative a questioni di carattere generale o particolare individuate dal Consiglio comunale.

2. Il regolamento, oltre a quanto previsto all’art. 11, dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente e del segretario della commissione,

- le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni assegnate alle commissioni degli organi del Comune,

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 13
Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo - Decadenza

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla Legge così come lo status e la posizione giuridica.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti degli art. 60 e seguenti del T.U. approvato con D.Lgsl n. 267/2000.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata e sentita la Giunta comunica le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. la proposta degli indirizzi generali di governo per il quinquennio successivo, che vengono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. la mancata partecipazione a tre sedute consecutiva, ovvero a 5 sedute dell’anno solare, senza giustificato motivo, da luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza e’ sottoposta al Consiglio. Copia della delibera e’ notificata all’interessato entro 10 giorni.

Art. 14
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I diritti di iniziativa e di controllo del consigliere comunale sono esercitati, nei limiti di legge, senza formalità predeterminate, salva successiva regolamentazione della materia.

2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 15
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, designando i capigruppo nell’ambito dei medesimi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Nelle more della designazione, posto che l’individuazione è comunque necessaria, trattandosi di soggetti cui la Legge attribuisce specifiche funzioni, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 16
Rappresentanza di minoranza

1. Al fine di favorire ed assicurare la rappresentanza della minoranza nelle commissioni comunali e in organismi esterni al Consiglio comunale nei quali sia prevista la presenza di Consiglieri a rappresentanza della minoranza, sarà valida l’elezione con sistema di votazione a voto limitato, ogni volta che non sia prevista per legge una votazione diversa.

Art. 17
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 18
Composizione e funzionamento

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di quattro assessori. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti pare del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai Consigli senza diritto di voto.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 19
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E’, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 42, lett. i) approvato con D. Lgsl 267/2000.

5. Riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull’attuazione dei programmi.

6. Approva gli accordi di contrattazione decentrata.

7. decide la costituzione dell’Ente in giudizio e la proposizione delle liti ed individua il legale di fiducia

Art. 20
Deliberazione degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo Statuto o dal regolamento.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni consiliari concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta privata.

4. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche. La Giunta medesima può comunque invitare ad assistere ai lavori i consiglieri delegati od altre persone i cui pareri siano ritenuti rilevanti in riferimento ai singoli provvedimenti da adottarsi.

5. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale

Art. 21
Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 22
Competenze del Sindaco

Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

Il Sindaco coordina e riorganizza, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti, delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla designazione, alla nomina ed all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, ed istituzioni entro i termini previsti dall’art. 50, comma 9, del T.U..

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Sindaco indice i referendum comunali.

Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge e dallo statuto assumono il nome di decreti.

Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura,

Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e nei programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuitegli o delegate al Comune.

Il Sindaco può delegare la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario Comunale.

Il Sindaco riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 23
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’art, 59 del T.U.

2. In caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 24
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

6. Agli Assessori comunali possono essere affidate attività di gestione ai sensi dell’articolo 53, comma 23, della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 29, comma 4, della Legge n. 448 del 28/12/2001,

Art. 25
Divieto generale di incarichi e consulenze.
Obbligo di astensione.

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 26
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I SEGRETARIO COMUNALE

Art. 27
Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Per lo svolgimento del Servizio di segreteria comunale potrà essere costituito un servizio unico fra il Comune di Porte ed altri comuni, sulla base di apposita convenzione che dovrà essere approvata dai rispettivi consigli Comunali degli Enti interessati.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della Legge che ne disciplina lo Stato giuridico, ruolo e funzioni, assicura la direzione tecnico-amministartiva degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell’Ente, esercita l’attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. Allo stesso sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme della Legge, dei regolamenti e del presente Statuto.

5. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale, nonché i compiti previsti dall’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgsl. 267/2000.

CAPO II
UFFICI

Art. 28
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con l’apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo i principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attributi.

Art. 29
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata nella specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam, sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 242 del T.U. approvato con D. Lgsl 267/2000.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi a loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo 169 del T.U. e successive modificazioni o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal Decreto legislativo 3 Febbraio 1993, n. 29 e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

TITOLO III
SERVIZI

Art. 30
Forme di gestione

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti ai sensi di Legge.

2. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

3. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana o ad altri enti l’organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza, quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 31
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 32
Gestione associata dei servizi delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Enti locali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

Art. 33
Principi e criteri

1. Il Bilancio di previsione, il Rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico finanziaria dell’Ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme del regolamento disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra il campo di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici del Comune.

Art. 34
Revisore del Conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento degli Enti locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla Legge per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alle sue competenze.

Art. 35
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto al programma ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Parte II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE e FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 36
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II
FORME COLLABORATIVE

Art. 37
Principio di cooperazione

1. L’attività dell’ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 38
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 39
Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni, può costituire un consorzio secondo le norme previste dall’art. 114 del T.U., in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le Leggi alle quali sono soggetti.

2. Il Consiglio Comunale, approva a tal fine, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell’art. precedente unitamente allo Statuto del Consorzio.

Art. 40
Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 41
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività, dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, favorendone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente nei modi stabiliti dal regolamento.

3. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire parere su specifici problemi.

4. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, ispirandosi ai principi di cui alla Legge 8 marzo 1994 n. 203 e al Decreto Legislativo 25/07/1998 n. 286.

CAPO I
INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 42
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge.

2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessi mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

3. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

4. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli sottratti all’accesso da norme di legge o regolamentari.

Art. 43
Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte scritte per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni o personali necessità.

2. Il regolamento disciplina modalità di presentazione, tempi di esame e di risposta.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 44
Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 45.

Art. 45
Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, le associazioni devono essere preventivamente comunicate agli interessati prima dell’adozione degli opportuni provvedimenti amministrativi.

Art.46
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.

2. L’amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli rappresentanti gli interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a parti del territorio.

Art. 47
Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti in natura finanziaria - patrimoniale, tecnico-professionale ed organizzativa.

Art. 48
Partecipazioni alle commissioni.

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 49
Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 20% del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale, a maggioranza di due terzi di consiglieri in carica.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi e le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative delle consultazione.

Art. 50
Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 51
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’amministrazione comunale, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre a definire le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 52
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dal presente articolo.

2. Il Comune può, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione dei cittadini. nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalle disposizioni vigenti.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 53
Istituzione del difensore civico

1. Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana o con i Comuni vincitori, l’opportunità dell’istituto del difensore civico, che assolva le sue funzioni per tutti i cittadini dei Comuni interessati.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 54
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la temporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55
Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Art. 56
Modifiche alla Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei Comuni e delle Province, abroga le norme statutarie con esse compatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.