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Bollettino Ufficiale n. 19 del 12 / 05 / 2005

Codice 8
D.D. 3 maggio 2005, n. 9

Bando regionale ricerca scientifica applicata 2004 (D.D. n. 59/2004): modifica del Nucleo tecnico di valutazione (punto 7.1 lettera h) e della tabella di corrispondenza (punto 9.2)

Atteso che l’Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) per il potenziamento della ricerca scientifica applicata in Piemonte, sottoscritto tra Regione, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca scientifica (M.I.U.R.) e Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) il 28 ottobre 2004, prevede, ai punti 2.1 e seguenti della sua Relazione tecnica, l’emanazione di un Bando regionale finalizzato alla selezione di progetti di ricerca, demandandone la valutazione ad una commissione composta, tra l’altro, da tre esperti designati dal M.I.U.R.;

rilevato che, con proprio provvedimento, n. 59 del 29 novembre 2004, il Responsabile della direzione regionale Programmazione e statistica ha approvato il Bando regionale sulla ricerca scientifica applicata per l’anno 2004 che, nei suoi punti 7 e seguenti, definisce i criteri e le modalità di selezione dei progetti oltre a fissare la composizione numerica del Nucleo tecnico scientifico di valutazione con ciò attribuendo al M.I.U.R. la designazione di tre esperti,

accertato che, con nota n. 1914 del 1° marzo 2005, il M.I.U.R. ha individuato quali componenti nel Nucleo tecnico scientifico di valutazione, di cui al punto 7.1 lettera h) del Bando, i signori professori Luigi Bruno Rossi (per il settore Sviluppo sostenibile), Antonino De Flora (per il settore Scienze della vita e sicurezza alimentare), Ugo Valbusa (per il settore Nanotecnologie) e Massimo Mazzola (per il settore Aeronautica), facendo così emergere l’interesse di quel Ministero a superare il contenuto letterale del punto 2.4 della Relazione tecnica al citato Accordo, e quindi ad incrementare i propri esperti all’interno del medesimo organismo;

considerato che tale interesse, pur non assumendo valore vincolante nei confronti dell’Amministrazione regionale, appare meritevole di protezione giacché tende a consentire una partecipazione maggiormente qualificata della componente ministeriale in seno all’istituendo organismo di valutazione;

atteso che, per soddisfare detto interesse, occorre procedere alla modifica del punto 7.1 lettera h) del Bando, così da incrementare da 3 a 4 la componente numerica ministeriale;

atteso altresì che, detta modifica non assume carattere sostanziale in quanto non altera gli equilibri interni all’organismo di valutazione che, nelle sue modalità operative di funzionamento, non permette il cumulo di più esperti che siano espressione dello stesso Ente;

rilevato altresì che le risorse finanziarie per far fronte ai conseguenti oneri sono a carico del bilancio regionale e che, con determina dirigenziale del Responsabile della direzione Programmazione e statistica n. 62, in data 29 novembre 2004, è stato dato avvio al programma di attività e di assistenza tecnica per l’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro precitato, per un valore complessivo stimato di circa 300.000,00 euro;

atteso che della stessa proposta è stata data adeguata informativa alla Giunta regionale nella seduta del 23 marzo 2005;

accertato che, per la valutazione dei progetti di ricerca, il punto 9.2 del Bando attribuisce al Nucleo “una forbice numerica compresa tra un valore minimo ed un valore massimo”, entro cui tradurre il giudizio formulato dai referee e che, la stessa forbice, è compresa all’interno di categorie rigidamente separate;

rilevato che il coordinamento delle direzioni regionali coinvolte nella fase attuativa del Bando ha fatto emergere l’esigenza di una verifica più stringente da parte del Nucleo rispetto al giudizio formulato dai referee, e quindi la necessità di modificare, ampliandola, la forbice numerica in parola, al fine di addivenire ad un effettivo doppio controllo sui progetti di ricerca;

atteso che tale risultato è raggiungibile attraverso la modifica del punto 9.2 del Bando ed ossia mediante una limitata estensione della precitata forbice da realizzarsi: da 7 a 9 punti per la prima fascia (“A”ottimo), da 7 a 11 punti per la seconda, la terza e la quarta fascia (“B” molto buono, “C” buono, “D” sufficiente), lasciando invece inalterata l’ultima (“E” insufficiente) che prevede già una discrezionalità assai ampia (42 punti), così come meglio risulta indicato nella tabella qui di seguito riportata:

Giudizio reso dal valutatore

Corrispondenza

Punteggio attribuibile dal Nucleo tecnico scientifico

“A” OTTIMO

 

da 62 a 70

“B” MOLTO BUONO

 

da 55 a 65

“C” BUONO

 

da 48 a 58

“D” SUFFICIENTE

 

da 41 a 51

“E” INSUFFICIENTE

 

da 0 a 42

e che tale estensione, sia per le finalità che persegue sia per la misura dell’incremento nella stessa contenuto, rispetto alla totalità del punteggio attribuibile (100 punti), non assume carattere essenziale;

rilevato che, anche per questa seconda proposta, è stata data adeguata informativa alla Giunta regionale in data 23 marzo 2005;

tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

determina

di modificare, secondo quanto espresso in premessa, la propria D. D. n. 59 del 29 novembre 2004 (“Approvazione del Bando Regionale sulla ricerca scientifica applicata per l’anno 2004 [...]”), e più segnatamente il suo allegato 1 ai punti:

* 7.1 lettera h), attribuendo al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca scientifica (M.I.U.R.) l’indicazione di 4 esperti in seno al Nucleo tecnico scientifico di valutazione,

* 9.2, sostituendo la tabella di corrispondenza, in esso contenuta, con quella qui di seguito riportata:

Giudizio reso dal valutatore

Corrispondenza

Punteggio attribuibile dal Nucleo tecnico scientifico

“A” OTTIMO

 

da 62 a 70

“B” MOLTO BUONO

 

da 55 a 65

“C” BUONO

 

da 48 a 58

“D” SUFFICIENTE

 

da 41 a 51

“E” INSUFFICIENTE

 

da 0 a 42

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Franco Amato