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Bollettino Ufficiale n. 19 del 12 / 05 / 2005
Codice 32.1
D.D. 5 maggio 2005, n. 75
L.R. 10/2003 - assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa. Determinazione in ordine alle domande irricevibili - A.S. 2004/2005
Vista la L.R. 10/2003 Esercizio del diritto alla libera scelta educativa ed il relativo regolamento di attuazione n. 11/R del 1 agosto 2003;
Visto il bando" Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa - anno scolastico 2004/2005 - approvato con determinazione dirigenziale n. 204 del 28 luglio 2004;
Vista la determinazione dirigenziale n. 34 del 16 marzo 2005 con la quale è stato approvato lelenco delle istanze totalmente o parzialmente escluse dal contributo regionale ai sensi della L.R. 10/2003 per lanno scolastico 2004/2005;
Rilevato come a seguito della notifica ai richiedenti delle risultanze dellistruttoria sono pervenute allAmministrazione regionale numerose istanze di riesame delle domande escluse per carenze formali nella loro compilazione;
Atteso il rilevante fine pubblico perseguito dalla Regione Piemonte con lassegnazione del contributo regionale in oggetto, e cioè lesercizio del fondamentale diritto alla libera scelta educativa delle famiglie e degli studenti;
Considerato il qualificato affidamento che gli studenti e le famiglie interessate, ed in particolare quelle colpite dalla sfavorevole congiuntura economica, hanno ragionevolmente riposto nellottenimento del contributo;
Considerati i principi di buon andamento e proporzionalità, sanciti dallart. 97 della Cost., così come recentemente interpretati dalla copiosa giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, i quali impongono allAmministrazione Pubblica di agire nel modo più adeguato possibile nel perseguimento dellinteresse della collettività;
Considerata la disponibilità finanziaria per lerogazione dei contributi per tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal bando e dal regolamento, sono stati esclusi per carenze formali nella compilazione delle domande;
Considerato che il riesame, e leventuale accoglimento, delle istanze escluse per le dette carenze nella compilazione e/o nelle allegazioni documentali non comporta alcun pregiudizio ai beneficiari già individuati nella graduatoria approvata con le determinazioni dirigenziali n. 32 e 50 /2005, attesa la disponibilità finanziaria;
Ritenuto di individuare, nella sotto riportata elencazione, le condizioni di ricevibilità della domanda, e segnatamente:
- firma del richiedente
- indicazione relativa al reddito imponibile dei componenti del nucleo famigliare
- allegazione dell attestazione delle spese sostenute
- indicazione delle spese ammissibili
- timbro e della firma della scuola frequentata
- fotocopia di un documento didentità del richiedente
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
visto il D.Lgs. n. 165/2001 Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (e s.m.i.) (artt. 4 indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità e 16 Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali);
visto lart. 23 della l.r. n. 51/1997 Norme sullorganizzazione degli uffici e sullordinamento del personale regionale;
visti lart. 6 della legge 241/90 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
vista la l.r. n. 10/2003 Esercizio del diritto alla libera scelta educativa;
determina
per le motivazioni in premessa indicati, a tutti coloro che, nei termini previsti dal bando, hanno inoltrato domande nelle quali sono state riscontrate le sotto indicate carenze di compilazione e/o di allegazione documentale,
- mancanza della firma del richiedente
- mancanza dellindicazione relativa al reddito imponibile dei componenti del nucleo famigliare
- mancanza dellallegato di attestazione delle spese sostenute
- mancanza dellindicazione delle spese ammissibili
- mancanza del timbro e della firma della scuola frequentata
- mancanza della fotocopia di un documento didentità del richiedente
è assegnato termine fino al 20 giugno 2005 per lintegrazione delle domande stesse.
Tale termine è da considerarsi perentorio.
Ricevute le integrazioni richieste gli Uffici regionali procederanno alla verifica della sussistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti previsti dalla legge, dal regolamento e dal bando per lottenimento del contributo per lanno scolastico 2004/05.
Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore regionale
Rita Marchiori