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Bollettino Ufficiale n. 19 del 12 / 05 / 2005

Codice 32.1
D.D. 5 maggio 2005, n. 75

L.R. 10/2003 - assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa. Determinazione in ordine alle domande irricevibili - A.S. 2004/2005

Vista la L.R. 10/2003 “Esercizio del diritto alla libera scelta educativa” ed il relativo regolamento di attuazione n. 11/R del 1 agosto 2003;

Visto il bando" Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa - anno scolastico 2004/2005 - approvato con determinazione dirigenziale n. 204 del 28 luglio 2004;

Vista la determinazione dirigenziale n. 34 del 16 marzo 2005 con la quale è stato approvato l’elenco delle istanze totalmente o parzialmente escluse dal contributo regionale ai sensi della L.R. 10/2003 per l’anno scolastico 2004/2005;

Rilevato come a seguito della notifica ai richiedenti delle risultanze dell’istruttoria sono pervenute all’Amministrazione regionale numerose istanze di riesame delle domande escluse per carenze formali nella loro compilazione;

Atteso il rilevante fine pubblico perseguito dalla Regione Piemonte con l’assegnazione del contributo regionale in oggetto, e cioè l’esercizio del fondamentale diritto alla libera scelta educativa delle famiglie e degli studenti;

Considerato il qualificato affidamento che gli studenti e le famiglie interessate, ed in particolare quelle colpite dalla sfavorevole congiuntura economica, hanno ragionevolmente riposto nell’ottenimento del contributo;

Considerati i principi di buon andamento e proporzionalità, sanciti dall’art. 97 della Cost., così come recentemente interpretati dalla copiosa giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, i quali impongono all’Amministrazione Pubblica di agire nel modo più adeguato possibile nel perseguimento dell’interesse della collettività;

Considerata la disponibilità finanziaria per l’erogazione dei contributi per tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal bando e dal regolamento, sono stati esclusi per carenze formali nella compilazione delle domande;

Considerato che il riesame, e l’eventuale accoglimento, delle istanze escluse per le dette carenze nella compilazione e/o nelle allegazioni documentali non comporta alcun pregiudizio ai beneficiari già individuati nella graduatoria approvata con le determinazioni dirigenziali n. 32 e 50 /2005, attesa la disponibilità finanziaria;

Ritenuto di individuare, nella sotto riportata elencazione, le condizioni di ricevibilità della domanda, e segnatamente:

- firma del richiedente

- indicazione relativa al reddito imponibile dei componenti del nucleo famigliare

- allegazione dell’ attestazione delle spese sostenute

- indicazione delle spese ammissibili

- timbro e della firma della scuola frequentata

- fotocopia di un documento d’identità del richiedente

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (e s.m.i.) (artt. 4 “indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”);

visto l’art. 23 della l.r. n. 51/1997 “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale”;

visti l’art. 6 della legge 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

vista la l.r. n. 10/2003 “Esercizio del diritto alla libera scelta educativa”;

determina

per le motivazioni in premessa indicati, a tutti coloro che, nei termini previsti dal bando, hanno inoltrato domande nelle quali sono state riscontrate le sotto indicate carenze di compilazione e/o di allegazione documentale,

- mancanza della firma del richiedente

- mancanza dell’indicazione relativa al reddito imponibile dei componenti del nucleo famigliare

- mancanza dell’allegato di attestazione delle spese sostenute

- mancanza dell’indicazione delle spese ammissibili

- mancanza del timbro e della firma della scuola frequentata

- mancanza della fotocopia di un documento d’identità del richiedente

è assegnato termine fino al 20 giugno 2005 per l’integrazione delle domande stesse.

Tale termine è da considerarsi perentorio.

Ricevute le integrazioni richieste gli Uffici regionali procederanno alla verifica della sussistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti previsti dalla legge, dal regolamento e dal bando per l’ottenimento del contributo per l’anno scolastico 2004/05.

Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori