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Bollettino Ufficiale n. 19 del 12 / 05 / 2005

Codice 16.3
D.D. 3 maggio 2005, n. 125

Reg. (CE) 1260/99 - DOCUP 2000/2006 - Misura 4.2 a) (“Strumenti finanziari per la creazione d’impresa”): modifica del bando

Premesso:

che con determinazione n 44 del 22/4/2003 è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di accesso ai benefici previsti dalla misura 4.2 a) (“Strumenti finanziari per la creazione d’impresa”) del Docup 2000/2006 obiettivo 2;

che la misura 4.2 a) prevede la concessione - a titolo di aiuto “de minimis” ex Reg. CE n.69/2001 - di un contributo in conto capitale e di anticipi rimborsabili a fronte di progetti di investimento proposti da nuove imprese costituite esclusivamente a seguito dei servizi resi dagli Sportelli attivati - in ciascuna provincia - a sostegno della creazione di nuova impresa in attuazione delle misure D3, D4 ed E1 del P.O.R. obiettivo 3.

Visti:

il paragrafo 2 del bando, che esclude dall’accesso ai benefici previsti dalla misura 4.2 a) le imprese operanti nei settori indicati in apposito elenco allegato (con la denominazione di allegato 2) al bando medesimo;

l’allegato 2 del bando soprarichiamato, che prevede la totale esclusione - dai benefici della misura 4.2 a) - delle attività incluse nella Sezione A (agricoltura, caccia, silvicoltura) della classificazione delle attività economiche Istat 1991 in quanto si tratta di attività riconducibili all’allegato 1 del Trattato costitutivo dell’Unione Europea e, come tali, espressamente esclusi dall’accesso agli aiuti erogabili a titolo di “de minimis”.

Atteso che nell’ambito della Sezione A della classificazione Istat 1991 risultano ricomprese le attività di “creazione e manutenzione di giardini e di prati, di potatura di alberi e siepi”;

Visto l’orientamento espresso dall’Ufficio legale della Giunta regionale (prot. 9284 del 12/7/2004) su richiesta della Direzione regionale Formazione Professionale e Lavoro - Autorità di Gestione del P.O.R. - che conclude nel senso che tali attività - salvo che siano svolte da imprenditori agricoli nell’ambito della loro attività ordinaria - non possono ragionevolmente essere considerate quali attività agricole cioè attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti (di cui all’allegato 1 del Trattato dell’Unione Europea) per le quali vige il divieto di erogazione di aiuti a titolo di “de minimis”.

Considerato che, in conseguenza del parere sopra citato, la Direzione regionale Formazione Professionale e Lavoro, ha dato disposizioni affinché in sede di attuazione della misura D3 del P.O.R., le iniziative imprenditoriali aventi ad oggetto le attività di creazione e manutenzione di giardini e di prati, di potatura di alberi e siepi siano ammesse a beneficiare degli aiuti previsti dalla misura in argomento.

Ritenuto:

- pienamente condivisibile il parere espresso, sul punto, dal Servizio legale della Giunta regionale;

- opportuno e coerente consentire l’accesso ai benefici della misura 4.2 a) a quelle iniziative imprenditoriali che abbiano ad oggetto le attività di creazione e manutenzione di giardini e di prati,di potatura di alberi e siepi;

- conseguentemente necessario modificare l’allegato2 parte integrante del bando relativo alla misura 4.2 a) Docup 2000/2006 ob. 2, approvato con propria, precedente determinazione n. 44 del 22/4/2003, inserendo le attività indicate al precedente alinea fra quelle ammissibili ai benefici della misura testè citata.

Il DIRETTORE

Visti l’articolo 95, comma secondo, dello Statuto e l’art. 23 della l.r. 51/97.

determina

- Di apportare al bando per l’accesso ai benefici previsti dalla misura 4.2 a) Docup 2000/2006 obiettivo 2 - approvato con propria precedente determinazione n. 44 del 22/4/2003 - le modifiche ed integrazioni indicate nell’allegato 1 alla presente determinazione.

- Di prendere atto che, per effetto delle modifiche ed integrazioni disposte con la presente determinazione, il testo del bando relativo alla misura 4.2 a) risulta aggiornato nella versione riportata nell’allegato 2, parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto

Allegato (fare riferimento al file PDF) 1

L’allegato 2 alla determinazione n. 44 del 22/4/2003 è sostituito dal seguente:

Allegato (fare riferimento al file PDF) n. 2

Elenco delle attività economiche, raggruppate per Sezione o classe della Classificazione delle attività economiche ISTAT ‘91, che, a causa di divieti derivanti dalle vigenti normative dell’Unione Europea (1), sono escluse totalmente o parzialmente e non possono beneficiare totalmente o parzialmente del contributo del DOCUP.

Totale esclusione delle Sezioni:

B (pesca, piscicoltura e servizi connessi),

I (trasporti)

J (intermediazione monetaria e finanziaria),

L (pubblica amministrazione),

N (sanità), ad eccezione della classe 85.3 (assistenza sociale)

P (servizi domestici, ecc.),

Q (organizzazioni ed organismi extraterritoriali).

Nell’ambito della Sezione A (agricoltura,caccia,silvicoltura) sono ammesse esclusivamente le attività di “creazione e manutenzione di giardini e prati, potatura di alberi e siepi” mentre sono escluse tutte le altre attività della Sezione.

Relativamente alla sottosezione DA (Industria alimentare, delle bevande e del tabacco), comunemente nota come “agroindustria”, sono ammesse esclusivamente le seguenti classi di attività economica:

15.52 - Fabbricazione di gelati

15.81 - Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca

15.82 - Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati

15.84 - Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

15.85 - Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

15.86 - Lavorazione del tè e del caffé

15.88 - Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimentari dietetici

15.89 - Fabbricazione di altri prodotti alimentari n.c.a. (esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite)

15.91 - Fabbricazione di bevande alcoliche distillate

15.96 - Fabbricazione di birra

15.98 - Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche

15.99 - Fabbricazione di altre bevande analcoliche

Nell’ambito della Sezione G (commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali per la casa), sono escluse le imprese che effettuano commercio all’ingrosso.

Altre attività escluse (2)

Non sono agevolabili le attività direttamente connesse all’esportazione: vale a dire gli investimenti connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse alle attività di esportazione.

NB: Sono, invece, ammissibili ad agevolazione gli investimenti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.

Note:

(1) A seguito della scadenza del Trattato CECA e della modifica della normativa relativa ai settori sensibili ancora in via di compiuta definizione, si precisa che il presente Allegato n. 2 potrà subire delle variazioni, che veranno tempestivamente comunicate.

(2) Ai sensi del Regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (GUCE L 10 del 13/1/2001, p. 30)

Allegato (fare riferimento al file PDF) 2

Bando relativo alla misura 4.2 a)Docup 2000/2006 :versione aggiornata a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte con il presente provvedimento.

Bando per la presentazione delle domande di contributo per interventi nelle zone ricomprese nell’Obiettivo 2 di cui al Documento Unico di Programmazione 2000-2006 - misura 4.2 cofinanziata dal FESR- Linea di intervento 4.2a Strumenti finanziari per la creazione d’impresa.

Al fine di utilizzare i finanziamenti programmati per l’attuazione del DOCUP Ob.2 2000-2006, nell’ambito del quale deve essere attuata la linea 4.2a cofinanziata dal FESR, la Regione

rende noto

1. La finalità della linea è rafforzare la coesione sociale tramite il sostegno a progetti di creazione d’impresa. Gli interventi di questa linea consentono di ottenere azioni di coesione sociale, mediante la creazione d’impresa, integrando azioni del DOCUP (aiuto all’investimento) e del Programma Operativo Regionale (POR) - F.S.E. 2000-2006 (misura D3, servizi immateriali di sostegno alla creazione d’impresa), nonché nuova occupazione. La linea prevede la concessione di un contributo in conto capitale (a fondo perduto) e di anticipi rimborsabili (finanziamento a tasso zero) a fronte di progetti di investimento proposti da nuove imprese costituite esclusivamente a seguito dei servizi resi dagli Sportelli attivati in attuazione delle linee 1, 2 e 3 della misura D3 del POR per l’avvio dell’attività. L’elenco di tali Sportelli è reperibile presso il sito internet

(http://www.regione.piemonte.it/lavoro/sviluppo/sportelli.htm).

Gli interventi di questa linea sono, dunque, riservati alle nuove imprese costituite a seguito dei servizi di sostegno per la creazione d’impresa individuati dalle Misure D3, D4 e E1 del POR Ob.3.

2. Possono presentare domanda:

le piccole e medie imprese (come definite in base ai criteri specificati nell’allegato 1), costituite esclusivamente a seguito dei servizi resi dagli Sportelli attivati in attuazione delle linee 1, 2 e 3 della misura D3 del POR, il cui Business Plan sia stato validato dalla Provincia, appartenenti ai settori dell’industria, costruzioni, artigianato, commercio, turismo e servizi, con esclusione dei settori di cui all’allegato 2.

3. Gli investimenti per i quali si richiede il contributo devono essere realizzati in un’unità locale localizzata nelle zone ricomprese nell’Obiettivo 2 (vedasi elenco previa connessione all’indirizzo telematico www.regione.piemonte.it/industria); l’unità locale indicata in domanda e ricompresa in Obiettivo 2 non può essere trasferita fuori zona Obiettivo 2 per 5 anni dalla data di ultimazione dell’investimento. Relativamente alle imprese operanti nel settore delle costruzioni, l’ammissibilità dei beni oggetto del contributo è condizionata all’utilizzo degli stessi nei cantieri ubicati nelle aree ammissibili.

4. Le domande devono riguardare investimenti, ancora da avviare, di importo non inferiore a euro 15.000; non sono ammissibili spese effettuate prima della data di presentazione della domanda.

Tutti gli investimenti devono essere già stati definiti (a livello di progetto dettagliato di investimento) all’atto della presentazione della domanda e devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di ammissione all’agevolazione.

Per gli investimenti immobiliari del settore turistico-alberghiero tutti gli interventi devono essere già stati definiti all’atto della presentazione della domanda e devono essere realizzati entro 20 mesi dalla data di ammissione all’agevolazione.

La documentazione finale di spesa deve essere presentata all’Ente gestore Finpiemonte S.p.A. entro 1 mese dalla data di ultimazione dell’intervento.

5. I soggetti interessati all’ottenimento dei finanziamenti devono presentare domanda alla Regione Piemonte tramite l’Ente gestore Finpiemonte S.p.A. utilizzando i moduli appositamente predisposti e reperibili sul sito internet della Regione (www.regione.piemonte.it/industria). Le domande devono essere presentate (esclusivamente mediante invio telematico e successiva conferma su modulo cartaceo) a sportello aperto, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 17.00 a partire dal 30.05.2003 e non oltre le ore 12.00 del 31.07.2006.

6. Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda. Il limite di contributo pubblico è quello fissato al punto 13 del presente bando.

I richiedenti possono rivolgersi alla Finpiemonte S.p.A., per ottenere informazioni sulla compilazione dei moduli di domanda (Tel. 011-571.78.51 - 571.78.52 - 571.78.53 - dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00-16.30; il venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 15.30 - Fax 011-53.29.88 - e-mail docup2000-2006@finpiemonte.it).

7. Le domande di agevolazione devono essere compilate ed inviate previa connessione al sito internet (www.regione.piemonte.it/industria) e confermate da originale cartaceo debitamente sottoscritto, che dovrà essere spedito alla Regione Piemonte c/o Finpiemonte S.p.A. - Galleria San Federico, 54 - 10121 Torino, entro 3 giorni lavorativi dalla data di invio telematico, tramite raccomandata A.R..

L’Ente gestore Finpiemonte S.p.A. provvederà a protocollare esclusivamente le domande cartacee, pervenute nei termini indicati, in base all’ordine cronologico dell’invio telematico.

Le domande cartacee non spedite entro i termini previsti, faranno decadere il protocollo telematico.

8. L’Ente gestore Finpiemonte S.p.A. non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

9. La domanda in formato cartaceo deve essere prodotta in originale, in bollo (ai sensi del D.M. 20/8/92 e s.m.i. in materia di “imposta di bollo”).

10. La documentazione da allegare è quella indicata nel modulo di domanda ed è considerata indispensabile ai fini della valutazione dell’intervento.

L’Ente gestore si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica.

11. Le domande presentate incomplete degli allegati obbligatori, indicati sul modulo di domanda, o non redatte in conformità agli appositi moduli non verranno prese in considerazione.

12. Le domande saranno esaminate da un Comitato tecnico istituito presso l’Ente gestore nel rispetto dell’ordine cronologico d’arrivo, sotto il profilo dell’ammissibilità formale e di legittimità, nonché di conformità.

Relativamente agli aspetti formali e di legittimità saranno verificati: titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata, limiti dimensionali, localizzazione, settore di attività. I progetti saranno quindi sottoposti ad istruttoria tecnica di conformità per verificare il superamento dei seguenti criteri di ammissibilità:

- corrispondenza ai contenuti della linea di intervento: gli obiettivi ed il contenuto tecnico del progetto d’investimento devono corrispondere a quanto descritto nella scheda tecnica di misura (www.regione.piemonte.it/industria/docup/compleme.htm) (analiticamente specificato ai punti 1 e 15 del presente bando) e a quanto indicato nel business plan validato dalle singole Province tramite gli Sportelli attivati in attuazione della misura D3 del POR.

- funzionalità dei costi: i costi devono essere funzionali all’economia del progetto d’investimento; le categorie di spesa devono essere ricomprese tra quelle indicate come ammissibili nella scheda tecnica di misura (e specificate al successivo punto 15) e tali costi devono essere coerenti rispetto a quanto indicato nel business plan validato dalle singole Province tramite gli Sportelli attivati in attuazione della misura D3 del POR.

- compatibilità del cronoprogramma di spesa: la previsione di avanzamento della spesa deve garantire un’efficienza compatibile in rapporto al cronoprogramma complessivo del DOCUP.

- coerenza con le politiche comunitarie: il progetto d’investimento deve garantire una sostenibilità ambientale e/o non produrre impatti negativi (devono essere specificate le soluzioni adottate per la prevenzione o il contenimento di impatti potenzialmente negativi o per il rafforzamento di impatti potenzialmente positivi sull’ambiente); l’investimento non deve essere in contrasto con la partecipazione femminile e deve tenere conto del principio di pari opportunità (deve essere evidenziato l’effetto sull’occupazione e la partecipazione delle donne al progetto).

- completezza indicatori di monitoraggio: i valori obiettivo degli indicatori che possono misurare i risultati del progetto d’investimento devono essere quantificati.

Se tutti i criteri sono superati il progetto è sottoposto all’istruttoria di merito.

Se non sono superati tutti i criteri il progetto viene respinto ma può essere ripresentato previa modifica delle situazioni di non ammissibilità.

La successiva valutazione di merito sarà effettuata, per i soli progetti risultati ammissibili, sulla base dei seguenti criteri:

- incidenza sull’efficacia del DOCUP: al progetto che incide positivamente sull’occupazione, sulla qualificazione del sistema produttivo e sull’internazionalizzazione del sistema delle imprese vengono assegnati 5 punti. Al progetto che incide su 2 dei 3 obiettivi suddetti si assegnano 3 punti. Al progetto che incide su 1 dei 3 obiettivi suddetti si assegna 1 punto.

- sostenibilità ambientale: al progetto che produce un miglioramento ambientale quantificato vengono assegnati 5 punti. Al progetto che produce un miglioramento ambientale generico e non quantificabile si assegnano 3 punti. Al progetto che non ha implicazioni ambientali dirette si assegna 1 punto.

- incidenza sulle pari opportunità: al progetto che incide positivamente sull’occupazione femminile con l’assunzione di più 10 donne vengono assegnati 5 punti. Al progetto che prevede l’assunzione da 4 a 10 donne si assegnano 3 punti. Al progetto che prevede l’assunzione da 1 a 3 donne si assegna 1 punto; al progetto che non prevede un incremento dell’occupazione femminile si assegna punteggio zero.

- velocità di spesa: al progetto che realizza il 100% della spesa (a tal fine farà fede la presentazione della documentazione finale) entro 12 mesi dalla data di ammissione all’agevolazione vengono assegnati 5 punti. Al progetto che realizza il 100% della spesa in 15 mesi dalla data di ammissione all’agevolazione si assegnano 3 punti. Al progetto non rientrante nella casistica precedente si assegna 1 punto.

- criterio specifico di misura: alle imprese formate da almeno l’80% di soci donne o soci giovani al di sotto dei 35 anni di età, si assegna 1 punto.

Ogni intervento presentato sarà sottoposto ad una valutazione distinta in riferimento ad ognuno dei criteri sopraelencati; dalla somma dei punteggi ottenuti per criterio risulterà il punteggio finale attribuito al progetto.

I progetti che raggiungeranno la soglia minima di 5 punti saranno ammessi a contributo pubblico in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda telematica e nei limiti delle risorse disponibili. Le domande non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili saranno collocate in lista di attesa.

L’Ente gestore, in fase di realizzazione e rendicontazione finale degli interventi, verificherà tutti gli indicatori di monitoraggio.

In particolare l’Ente gestore opererà una riduzione automatica del contributo nella misura di seguito precisata qualora:

- l’incremento occupazionale, maschile e femminile, non venga realizzato così come indicato nella domanda: detrazione automatica del 20% del finanziamento pubblico concesso;

- non venga rispettata la tempistica di realizzazione e di rendicontazione finale indicata nella domanda: detrazione automatica del 20% del finanziamento pubblico concesso.

Le detrazioni di cui sopra sono cumulabili.

13. L’agevolazione consiste nella concessione di:

* un contributo in conto capitale (a fondo perduto) pari al 25% del costo dell’investimento ammesso al netto dell’IVA, per un importo massimo di euro 50.000;

* un finanziamento a tasso zero (anticipo rimborsabile) fino al 60% del costo dell’investimento ammesso al netto dell’IVA, per un importo massimo di euro 300.000; ad esso si affiancherà un finanziamento bancario fino al 15% del costo dell’investimento ammesso al netto dell’IVA, prestato alle migliori condizioni di mercato. Il finanziamento sarà rimborsabile in 60 mesi (di cui 12 mesi di preammortamento), con un piano di rientro in rate trimestrali posticipate.

L’agevolazione ottenuta verrà erogata nel rispetto della disciplina comunitaria sul de minimis (Regolamento (CE) n.69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001), con formale assunzione - da parte dell’impresa beneficiaria - dell’impegno che qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis non faccia si che l’importo complessivo di aiuti erogati a tale titolo all’impresa stessa ecceda il limite di 100.000 EURO su un periodo di 3 anni dalla data di concessione del contributo.

14. I contributi a fondo perduto e gli anticipi rimborsabili saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili,tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda telematica. La Regione si riserva di ammettere a finanziamento le domande in lista d’attesa assegnando (sempre con riferimento all’ordine cronologico di presentazione della domanda) esclusivamente anticipi rimborsabili a tasso zero fino all’85% del costo dell’investimento ammesso al netto dell’IVA e fino ad un’importo massimo concedibile di 325.000 euro (sempre nel rispetto della disciplina Comunitaria sul de minimis sopra citata), che saranno finanziati con i rientri degli anticipi rimborsabili precedentemente concessi ovvero con le somme rinvenienti da revoche o riduzioni dei contributi già concessi.

15. Le spese ammissibili (congrue e rigorosamente documentate) dovranno riguardare:

* Macchinari, attrezzature e arredi strumentali;

* Autoveicoli e mezzi mobili per l’attività dell’impresa;

* Hardware e software;

* Licenze, brevetti e marchi (acquisto e registrazione);

* Impianti generali e specifici;

* Opere murarie entro il limite del 10% del totale ammissibile;

Non sono ammissibili spese diverse da quelle sopra indicate ed in particolare:

- le spese relative a lavori effettuati in economia e a prestazioni svolte con personale dipendente dall’impresa;

- gli investimenti finanziati tramite leasing;

- l’avviamento commerciale.

E’ ammesso l’acquisto di beni usati alle seguenti condizioni:

- a) che il bene acquisito non abbia, nel corso degli ultimi sette anni, mai beneficiato di un contributo regionale, statale o comunitario;

- b) che il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e che sia inferiore al costo di materiale simile al nuovo;

- c) che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell’operazione e conformi alle norme e standard pertinenti.

Le condizioni di cui sub a) - b) e c) sono comprovate, ai fini della rendicontazione della spesa, nel seguente modo:

1) relativamente alla condizione sub a), mediante dichiarazione del venditore attestante l’origine esatta del materiale che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo regionale, statale o comunitario;

2) relativamente alle condizioni sub b) e sub c), mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da parte del soggetto beneficiario, attestante che il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo e che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell’operazione e sono conformi alle norme e standard pertinenti.

16. L’ammontare dell’agevolazione sarà erogata con le seguenti modalità:

* al termine dell’istruttoria (tecnica e bancaria) verrà erogato il finanziamento a tasso zero(anticipo rimborsabile);

* alla presentazione del rendiconto finale verrà erogato il contributo in conto capitale (a fondo perduto ) (pari al 25% del costo dell’investimento ammesso). Si precisa che, ai fini dell’erogazione, sarà ritenuta valida solo la documentazione di spesa in regola con le vigenti leggi fiscali e con la dimostrazione dell’avvenuto pagamento (fatture quietanzate, copia del relativo bonifico bancario o altro mezzo di pagamento, ecc.).

17. I beneficiari, qualora intendano rinunciare alle agevolazioni, devono darne immediata comunicazione all’Ente gestore mediante lettera raccomandata.

18. Relativamente alla realizzazione dell’investimento, i beneficiari sono tenuti a conservare, a disposizione degli organi di controllo, la documentazione originale delle spese sostenute e a richiedere la preventiva autorizzazione nel caso di eventuali variazioni o modifiche nei contenuti del progetto di investimento. I beneficiari sono tenuti a fornire i dati relativi allo stato di avanzamento della spesa, ogni qual volta verranno richiesti. I beneficiari sono tenuti altresì a presentare, per un periodo di tre anni dall’ultimazione dell’intervento, relazioni annuali contenenti informazioni sulle ricadute socio-economiche, in termini di valore aggiunto e mantenimento e/o aumento dell’occupazione, conseguenti alla realizzazione del progetto.

19. I beneficiari sono tenuti alla puntuale e completa esecuzione dell’investimento conformemente al preventivo presentato e agli obiettivi in esso contenuti.

Qualora il soggetto beneficiario non rispetti i tempi di attuazione e di rendicontazione prescritti, come precedentemente richiesto (vedi paragrafo 4 del presente bando), l’Ente gestore potrà ridurre il contributo concesso commisuratamente all’entità dell’investimento effettivamente realizzato, semprechè tale quota di investimento risulti avere autonoma funzionalità rispetto al progetto ammesso a contributo. Qualora il soggetto beneficiario non realizzi l’investimento per il quale è stato concesso il finanziamento, l’Ente gestore provvederà alla revoca dello stesso con il recupero di quanto in quel momento risulterà dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio.

I beni oggetto dell’agevolazione non dovranno essere alienati per 3 anni dalla data di acquisto, salvo la loro sostituzione con beni analoghi, previa comunicazione alla Regione, tramite l’Ente gestore. Qualora non vengano rispettati i suddetti vincoli, si potrà procedere alla revoca totale o parziale del contributo.

Allegato (fare riferimento al file PDF) n. 1

Definizione di piccole e medie imprese - Disciplina Comunitaria pubblicata sulla GUCE C 213 del 23.7.96 e D.M. 27 ottobre 1997 pubblicato sulla G.U. n. 266 del 14.11.1997

Le piccole e medie imprese, in appresso denominate “PMI”, sono definite come segue:

Per le imprese di servizi e commercio è definita piccola l’impresa che:

* ha meno di 20 dipendenti, e

* ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di euro o un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore a 1,9 milioni di euro;

* ed è in possesso del requisito di indipendenza.

Per le imprese di servizi e commercio è definita media l’impresa che:

* ha meno di 95 dipendenti, e  

* ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di euro o un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore a 10,1 milioni di euro;

* ed è in possesso del requisito di indipendenza.

* Sono considerate indipendenti le imprese il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di PMI. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

* se l’impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull’impresa;

* se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.

Per le imprese operanti negli altri settori ammissibili, diversi da servizi e commercio, è definita piccola l’impresa:

* avente meno di 50 dipendenti, e

* avente o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro o un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore a 5 milioni di euro

* e in possesso del requisito di indipendenza.

Per le imprese operanti negli altri settori ammissibili, diversi da servizi e commercio, è definita media l’impresa:

* avente meno di 250 dipendenti, e

* avente o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro o un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore a 27 milioni di euro

* e in possesso del requisito di indipendenza.

* Sono considerate indipendenti le imprese il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di PMI. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

* se l’impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull’impresa;

* se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.

Per il calcolo delle soglie definite in precedenza, occorre sommare i dati dell’impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale sociale o dei diritti di voto.

Quando un’impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l’alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di PMI soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato.

Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell’ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un’impresa di recente costituzione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette a una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell’esercizio.

Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti (ovvero le imprese non oltre i 9 dipendenti).

Allegato (fare riferimento al file PDF) n. 2

Elenco delle attività economiche, raggruppate per Sezione o classe della Classificazione delle attività economiche ISTAT ‘91, che, a causa di divieti derivanti dalle vigenti normative dell’Unione Europea (1), sono escluse totalmente o parzialmente e non possono beneficiare totalmente o parzialmente del contributo del DOCUP.

Totale esclusione delle Sezioni:

B (pesca, piscicoltura e servizi connessi),

I (trasporti)

J (intermediazione monetaria e finanziaria),

L (pubblica amministrazione),

N (sanità), ad eccezione della classe 85.3 (assistenza sociale)

P (servizi domestici, ecc.),

Q (organizzazioni ed organismi extraterritoriali).

Nell’ambito della Sezione A (agricoltura,caccia,silvicoltura) sono ammesse esclusivamente le attività di “creazione e manutenzione di giardini e prati, potatura di alberi e siepi” mentre sono escluse tutte le altre attività della Sezione.

Relativamente alla sottosezione DA (Industria alimentare, delle bevande e del tabacco), comunemente nota come “agroindustria”, sono ammesse esclusivamente le seguenti classi di attività economica:

15.52 - Fabbricazione di gelati

15.81 - Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca

15.82 - Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati

15.84 - Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

15.85 - Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

15.86 - Lavorazione del tè e del caffé

15.88 - Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimentari dietetici

15.89 - Fabbricazione di altri prodotti alimentari n.c.a. (esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite)

15.91 - Fabbricazione di bevande alcoliche distillate

15.96 - Fabbricazione di birra

15.98 - Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche

15.99 - Fabbricazione di altre bevande analcoliche

Nell’ambito della Sezione G (commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali per la casa), sono escluse le imprese che effettuano commercio all’ingrosso.

Altre attività escluse (2)

Non sono agevolabili le attività direttamente connesse all’esportazione: vale a dire gli investimenti connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse alle attività di esportazione.

NB: Sono, invece, ammissibili ad agevolazione gli investimenti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.

Note:

(1) A seguito della scadenza del Trattato CECA e della modifica della normativa relativa ai settori sensibili ancora in via di compiuta definizione, si precisa che il presente Allegato n. 2 potrà subire delle variazioni, che verranno tempestivamente comunicate.

(2) Ai sensi del Regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (GUCE L 10 del 13/1/2001, p. 30)